Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RITENUTE LAV. DIPENDENTI

  • UGO MARIA FANTINI

    MORROVALLE (MC)
    06/05/2024 12:23

    RITENUTE LAV. DIPENDENTI

    Buongiorno,

    in sede di piano di riparto finale, alcuni lavoratori assegnatari di somme, non hanno risposto alla richiesta di comunicare IBAN o altra modalità di ricevimento della somma.

    A questo punto, dovendo procedere alla chiusura del fallimento con il riparto ai creditori, procedura che si perfeziona con la contestuale estinzione del conto corrente della procedura, le somme non assegnate confluiscono in unico assegno circolare a favore di POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCO POSTE.

    In considerazione che il lavoratore, entro 5 anni dalla chiusura del fallimento potrebbe richiedere la somma che, però, essendo chiuso il fallimento e venuta meno la funzione del curatore non essendovi più il sostituto d'imposta, il curatore deve comunque procedere, prima della chiusura del fallimento, al versamento delle ritenute anche per le somme destinate ai lavoratori dipendenti per i quali non è stato possibile versare le somme assegnate?

    Grazie per la collaborazione.

    Ugo Maria Fantini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2024 20:05

      RE: RITENUTE LAV. DIPENDENTI

      Non condividiamo il presupposto da cui muove che, cioè, in mancanza della comunicazione dell'IBAN i creditori non vengano pagati e la somma viene accantonata. Nella legge fallimentare non è prevista l'indicazione dell'Iban, lo è nell'art. 201 CCII e comunque, se si applica questa normativa la domanda priva dell'indicazione delle coordinate ìbancarie sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile (art. 201, comma 4) e comunque il pagamento può essere effettuato nei modi stabiliti dal giudice (art. 218, comma 1). A maggior ragione nel vigore della legge fallimentare la mancata indicazione dell'Iban comporta solo che si chieda al giudice di indicare le modalità del pagamento e, in mancanza, si ricorre ad altri sistemi, come il tradizionale invio di un assegno circolare a mezzo RR, con spesa a carico del creditore.
      Il problema posto, pertanto, non sorge.
      Zucchetti SG srl
      • UGO MARIA FANTINI

        MORROVALLE (MC)
        06/05/2024 21:31

        RE: RE: RITENUTE LAV. DIPENDENTI

        Buonasera,

        Vi ringrazio per il cortese e sollecito riscontro.
        Tuttavia permane ancora irrisolto il problema a monte, ovvero:

        a) nel caso in cui si debba emettere l'assegno circolare per inviarlo RR, l'assegno circolare, trattandosi di un lavoratore, dovrà essere emesso al netto (ovviamente) della ritenuta di acconto;

        b) se però l'invio dell'assegno circolare non andasse a buon fine per impossibilità della consegna (indirizzo sconosciuto, irreperibilità o altro), la ritenuta di acconto operata e versata nei termini di legge, nonostante che il lavoratore non abbia avuto la somma, nonché la certificazione CU che l'anno prossimo dovrà essere rilasciata e l'invio del 730, restano adempimenti comunque da eseguire anche con specifico riferimento ai lavoratori che non hanno avuto la somma in base al riparto finale? In questo caso l'assegno circolare dovrà essere cambiato e con la provvista emettere assegno circolare a favore di POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCO POSTE per il deposito in cancelleria?

        c) trattandosi di lavoratori domiciliati presso i sindacati e, quindi, quest'ultimi destinatari della comunicazione del piano di riparto finale, peraltro ulteriormente sollecitati a comunicare, per conto dei lavoratori, le modalità di assegnazione della somma (bonifico o assegno circolare), in questo caso l'assegno circolare va inviato comunque? e a chi? ai sindacati domiciliatari?

        Vi ringrazio per la collaborazione

        Ugo Maria Fantini
        • UGO MARIA FANTINI

          MORROVALLE (MC)
          14/05/2024 20:33

          RE: RE: RE: RITENUTE LAV. DIPENDENTI

          Salve,

          non ho ricevuto alcuna risposta.

          Grazie, comunque, della collaborazione.

          Ugo Maria Fantini
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            17/05/2024 11:37

            RE: RE: RE: RE: RITENUTE LAV. DIPENDENTI

            Come chiaramente stabilito dagli artt. 51 e 54 del T.U.I.R., i redditi da lavoro (sia dipendente cha autonomo) sono tassati in capo al percipiente secondo il principio di cassa ("cassa allargata" ai pagamenti effettuati entro il 12 gennaio dell'anno successivo per i dipendenti); seguendo il medesimo principio deve essere operata e versata l'eventuale ritenuta fiscale, e rilasciata la certificazione unica.

            È quindi indispensabile chiarire, nel caso di spedizione dell'assegno, se e quando il pagamento si consideri effettuato.

            La questione è affrontata e definita chiaramente dalla Circolare 38/2010, che al punto 3.3 recita: "I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente".

            La Circolare affronta il caso dei professionisti, ma è ovvio che il medesimo principio debba valere anche per i dipendenti.

            A questo punto riteniamo che il momento della consegna dell'assegno spedito per lettera (e quindi l'insorgere dell'obbligo di versare la ritenuta e trasmettere la certificazione unica) possa essere così individuato:

            - se l'assegno è spedito direttamente al lavoratore, nel momento (e se) egli riceve la raccomandata, facilmente verificabile sul sito di Poste Italiane

            - se il lavoratore ha eletto domicilio presso un sindacato o un legale, nel momento in cui avviene la consegna al domiciliatario, che ha il dovere di trasmetterlo al creditore.

            L'assegno dovrà ovviamente essere per l'importo al netto della ritenuta e:

            - se la trasmissione si perfeziona, entro il 16 del mese successivo dovrà essere versata la ritenuta e relativamente a tale anno solare dovrà essere trasmessa la certificazione unica

            - se la trasmissione non si perfeziona (perché la raccomandata viene restituita al mittente) per l'importo sia dell'assegno che della relativa ritenuta dovrà essere seguita la procedura per i creditori irreperibili.