Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Sussidiarietà di primo grado ex art. 2776 c.c.

  • Tommaso Gasperini

    LIVORNO
    05/05/2025 17:33

    Sussidiarietà di primo grado ex art. 2776 c.c.

    Buonasera, devo procedere al riparto per il fallimento di una Snc.
    Non essendovi attivo mobiliare, ma solo attivo immobiliare dei 2 soci, dopo le spese in prededuzione procederei al riparto come segue:

    - ho diviso l'attivo netto distribuibile in 3 colonne: colonna 1 attivo netto su immobile oggetto di ipoteca, di cui il socio A era proprietario per 1/2, colonna 2 attivo netto dell'immobile non oggetto di ipoteca, di cui il socio A era proprietario per 1/3, colonna 3 attivo netto dell'immobile non oggetto di ipoteca, di cui il socio B era proprietario per 1/3


    1) pagamento parziale del creditore ipotecario con l'attivo netto della colonna 1
    2) pagamento di privilegiati immobiliari del socio A (vi sono crediti ex art. 2775 cc in alcune cartelle esattoriali di Equitalia), con l'attivo netto della colonna 2 (socio A)
    3) pagamento integrale dell'Inps, titolare in surroga di privilegio mobiliare con sussidiarietà di primo grado ex art. 2776 c.c. La surroga dell'Inps è per TFR, rivalutazione TFR ed interessi, leggendo l'art. 2776 c.c. non capisco se la sussidiarietà di 1° grado riguardi solo il TFR + rivalutazione TFR o comprenda anche gli interessi
    4) per la somma residua concorrono il dipendente per retribuzioni ed Equitalia per crediti ex art. 2753 c.c.: essendo entrambi crediti mobiliari con sussidiarietà di 2° grado ex art. 2776, ripartisco in parti uguali tale somma residua. Al dipendente ripartirò ovviamente l'importo al netto della ritenuta del 23%, da versare con F24
    Grazie per il supporto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/05/2025 18:09

      RE: Sussidiarietà di primo grado ex art. 2776 c.c.

      Perfetto. Quanto agli interessi, trova applicazione l'art. 2749 c.c. trattandosi di interessi generati da crediti privilegiati, per cui il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi nella misura e durata dettati da tale norma.
      Una precisazione sul punto 4 lì dove dice che effettuerà una ripartizioni in parti uguali tra i creditori con lo stesso grado di privilegio sussidiario, per dire che la ripartizione va fatta in proporzione dei rispettivi crediti, come peraltro prevede espressamente l'art. 2782 c.c.. Sicuramente lei intendeva esporre questo concetto, ma è meglio chiarirlo one evitare dubbi.
      Zucchetti SG srl