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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Le prededuzioni nate nel concordato e crediti ipotecari. Ordine dei privilegi
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Shaula D'Antonio
Pescara02/02/2021 17:27Le prededuzioni nate nel concordato e crediti ipotecari. Ordine dei privilegi
Buonasera, chiedo cortesemente il Vostro parere avendo letto posizioni discodanti. Devo effettuare un riparto finale in un fallimento e dispongo di un attivo immobiliare più elevato di quello mobiliare. Devo provvedere al pagamento delle prededuzioni nate nel fallimento (Curatore, coadiutori e spese generali), ma anche a quelle piuttosto elevate sorte nel concordato poi sfociato nella procedura fallimentare (quindi commissario, attestatore e professionisti vari). Ci sono anche i creditori ipotecari. Orbene, non essendo l'attivo mobiliare sufficiente al pagamento integrale delle prededuzioni, posso attingere al patrimonio immobiliare pagando integralmente le prededuzioni, riservando loro il medesimo trattamento con conseguente sacrificio dei creditori ipotecari che verranno pagati solo in parte? Oppure le prededuzioni sorte nel concordato godono di un trattamento diverso rispetto a quelle sorte nel fallimento?
Vi ringrazio.-
Zucchetti SG
Vicenza03/02/2021 19:24RE: Le prededuzioni nate nel concordato e crediti ipotecari. Ordine dei privilegi
Cominciando dall'ultimo quesito, diciamo subito che il momento in cui sono sorte le prededuzioni può incidere sull'accertamento della collocazione, ma non sul trattamento, nel senso che, una volta riconosciuta la prededuzione, sia per le prededuzioni nate in occasione del concordato che per quelle nate nel fallimento valgono le stesse regole ed esse entrano a far parte in una unica categoria che è quella delle prededuzioni.
La distinzione importante da fare tra le prededuzione non è quindi questa, ma quella tra spese della procedura (sia del concordato che del fallimento) e gli altri debiti contratti (ad es. per esercizio provvisorio, per conseguenze dello scioglimento dei contratti, ecc.), perché le prime sono regolate dal terzo comma dell'art. 111ter l. fall, e i debiti dal secondo comma dell'art. 111bis l. fall.. Pertanto, le spese vanno detratte dall'intero attivo, mobiliare e immobiliare, ed anche dal ricavato dei beni gravati da pegno o ipoteca, (art. 111ter, che allo scopo prevede la tenuta dei conti speciali) e l'attivo così depurato viene utilizzato per pagare i creditori prededucibili (e poi quelli concorsuali) senza utilizzare quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca che va destinata primariamente ai creditori garantiti (art. 111bis).
Le voci da lei indicate ci sembrano tutte spese per cui va applicato l'indicato art. 111ter co. 3 l. fall., in forza del quale le spese vanno distinte in speciali, che sono quelle che riguardano la conservazione e liquidazione di un bene specifico (spese perizia di un immobile, spese per il delegato alla sua vendita, ecc.) e spese generali, che sono quelle necessarie per lo svolgimento della procedura senza una attinenza particolare con singoli beni (compenso curatore del fallimento coadiutore, commissario e attestatore del precedente concordato, ecc.). Le prime vanno imputate esclusivamente al bene cui si riferiscono, per cui se dal bene interessato nulla si ricava le relative spese rimangono impagate; le seconde, invece, vanno distribuite in proporzione su tutti i beni, nel senso che ciascun bene partecipa al pagamento delle spese generali in ragione del proprio valore ricavato dalla vendita. Se utilizza Fallco ed ha attivato i conti speciali, provvede il programma alle imputazioni relative.
Nel suo caso le voci indicate raffigurano tutte spese generali, per cui deve seguire questo secondo criterio, di modo che le spese generali da lei indicate, poiché dice che non vi è attivo mobiliare, graveranno interamente su quello immobiliare e distribuite tra i vari beni immobili in via proporzionale. Depurato l'attivo delle spese, potrà procedere al pagamento dei creditori, tra cui il creditore ipotecario con il ricavato netto del bene oggetto della garanzia, da soddisfare prima di eventuali debiti prededucibili (diversi dalle spese).
Zucchetti Sg srl
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