Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto professionisti ammessi su fatture emesse ante fallimento

  • Riccardo Benaglia

    Piacenza
    06/06/2024 09:54

    Riparto professionisti ammessi su fatture emesse ante fallimento

    Buongiorno,
    sto predisponendo un riparto finale ove verranno soddisfatti parzialmente i professionisti ammessi al passivo.
    In particolare, due professionisti sono stati ammessi al passivo per prestazioni professionali già fatturate ante fallimento.
    Un professionista, Caio, aveva emesso fattura in regime forfettario e ora si trova in regime ordinario.
    Il secondo professionista, Tizio, aveva emesso fattura in regime ordinario e ora ha cancellato la p.iva ed è lavoratore dipendente.
    Come mi devo comportare fiscalmente riguardo le somme oggetto di riparto?
    E' necessario fare autofatturazione?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2024 21:31

      RE: Riparto professionisti ammessi su fatture emesse ante fallimento

      Per quanto riguarda Tizio, la risposta è semplice: deve riaprire la partita IVA ed emettere fattura (presumibilmente in regime forfetario, a meno che l'importo non sia superiore alla soglia massima per tale regime)


      Per quanto riguarda Caio, la fattispecie non è contemplata nelle varie corpose circolari sul regime (10/2016, 9/2019 e 32/2023) né ci risulta sia stata affrontata in altri documenti di prassi o dottrina, proponiamo quindi una risposta desunta semplicemente dall'applicazione delle regole generali.


      a) Ai fini IVA, la risposta va ricercata nel combinato disposto degli art. 6, 21 e 26 del D.P.R. 633/72:

      - l'art. 6 stabilisce, al terzo comma, che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", ma al quarto precisa che "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura ... l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato ... alla data della fattura"

      - l'art. 21, quarto comma, stabilisce che "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6"

      - e infine l'art. 26 stabilisce che "Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura ... l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo".

      Dagli artt. 6 e 21 discende che senza dubbio nel caso in esame ai fini IVA la prestazione sia stata effettuata e correttamente fatturata prima del fallimento, ancorché non sia stato effettuato il pagamento e quindi ai fini delle imposte dirette il corrispettivo non sia stato assoggettato a tassazione in capo al professionista.

      Non è invece di immediata applicazione la prescrizione dell'art. 26: il fatto che tale prestazione non sia stata assoggettata a IVA all'epoca, e lo sarebbe invece se fatturata ora, costituisce "aumento della relativa imposta" e quindi obbligo di emissione di nota di debito di sola IVA?

      Non abbiamo reperito nulla in prassi, mentre in dottrina la casistica citata fa riferimento a contratto con prezzo da determinare, ricezione di dichiarazione di intento per un importo superiore al plafond disponibile e successiva richiesta una rettifica del regime, richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta per "prima casa" e successiva revoca di tale richiesta, incasso da soggetto fallito di fattura già stornata con nota di credito; si tratta ad evidenza di situazioni nelle quali l'aumento dell'imposta deriva da errori o da situazioni in qualche modo "anomale", non certo da una fattura legittimamente e correttamente emessa.

      Riteniamo quindi, pur senza poterne essere assolutamente certi, che non sia necessaria da parte del professionista l'emissione di un nota di variazione o qualunque altro documento.


      b) Diversa è la soluzione ai fini delle imposte dirette, atteso che a tali fini l'operazione assume rilevanza fiscale al momento del pagamento, quindi:

      - il professionista assoggetterà l'importi ricevuto a imposizione secondo le regole ordinarie, e non quelle speciali del regime forfetario

      - la procedura dovrà, conseguentemente, operare la ritenuta d'acconto.