Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PROFESSIONISTA DEFUNTO

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    04/06/2020 11:47

    PROFESSIONISTA DEFUNTO

    Buongiorno,
    nel primo riparto parziale di un fallimento viene assegnata una somma al professionista (consulente del lavoro). Gli eredi avvisano che il professionista è defunto.
    Quali adempimenti occorre effettuare per erogare la somma destinata al professionista? Occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20%?
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/06/2020 22:10

      RE: PROFESSIONISTA DEFUNTO

      Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto, le fonti giurisprudenziali (C.T.C., sez. VII, sent. 28/3-5/9/1994 n. 2987, C.T.C., sez. XXIII, sent. 18/11/1998 n. 5736, Cass., sez. V, sent. 12/1/2009 n. 4785) e di prassi (Ris. Min. III/5/1001 del 3/1/1994) sull'argomento sono datate ma assolutamente concordi nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede", pertanto il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta.

      Per quanto invece riguarda l'aspetto IVA, che in passato costituiva un problema serio, una, la Risposta n. 52 del 12/2/2020, dell'Agenzia della Entrate ha ha indicato una soluzione che ci pare assolutamente corretta e facilmente applicabile.

      Essa sviluppa infatti il seguente ragionamento:
      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.
      • Giacomo Andreoletti

        Bergamo
        16/12/2020 13:49

        RE: RE: PROFESSIONISTA DEFUNTO

        Sono un pò perplesso riguardo a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assoggettabilità ad IVA dei compensi del defunto. Prima di tutto perchè "si ritiene che" lascia intendere non la presenza di una certezza assoluta, bensì di un'opinione, di un parere, un orientamento.

        In secondo luogo perchè l'articolo 6 richiamato è dedicato alla "violazione degli obblighi relativi alla documentazione .. " e a mio parere non può trattarsi di "violazione" (definibile come comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico?) bensì di impossibilità oggettiva di fatturazione, in quanto il professionista è defunto, e la partita iva è chiusa.

        Nè risulta configurabile l'eventualità suggerita dalla Suprema Corte nella risoluzione n. 34/E, nella quale si suggeriva di anticipare la fatturazione, in quanto al momento della scomparsa del professionista il compenso derivante da riparto in ambito fallimentare non è ancora stato liquidato/quantificato, e non lo sarà probabilmente per qualche anno a venire.
        In ultimo, l'obbligo dell'emissione dell'autofattura in capo al Curatore sembrerebbe derivare solo ed esclusivamente dal citato interpello, che non è disposizione di Legge.

        L'articolo 23 della Costituzione impone che nessuna prestazione personale - ovvero obbligo in capo al curatore di emissione autofattura per presunta (???) violazione degli obblighi di fatturazione del defunto professionista - o patrimoniale - ovvero obbligo di assoggettare compensi ad iva da parte del defunto (quindi non soggetto cessato ma in vita, defunto) o da parte degli eredi (soggetti privati) - può essere imposta se non in base alla Legge.

        Non trovo specifica disposizione di legge che disciplini tale peculiare fattispecie, trovo invece nell'articolo 1256 codice civile il contrario, ovvero, disciplinando i casi di impossibilità sopravvenuta "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (in questo caso morte e mancanza di partita iva attiva, n.d.r.), la prestazione diventa impossibile."

        L'unica via ragionevolmente e oggettivamente percorribile, a mio avviso, è sempre la ricevuta degli eredi soggetti privati con applicazione della ritenuta d'acconto, attualmente al 20%.

        Ringrazio per il Vostro prezioso supporto, cordiali saluti.



        • Nicoletta Di Rao Marotta

          SIRACUSA
          20/12/2020 11:19

          RE: RE: RE: PROFESSIONISTA DEFUNTO

          Segnalo comunque che le autofatture elettroniche vengono scartate a motivo della chiusura della partita IVA
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/12/2020 18:59

          RE: RE: RE: PROFESSIONISTA DEFUNTO

          Siamo molto contenti quando vi sono interventi di questo tenore: è esattamente questo lo spirito di questo Forum, ovvero un luogo nel quale ognuno può dare il suo contributo, e i contributi di tutti, se adeguatamente motivati come è questo, sono un arricchimento per ciascuno di noi.

          Le osservazioni esposte ci paiono coerenti e pertinenti ma, benché riteniamo possano essere una consistente linea difensiva, non ci convincono del tutto.

          E' vero che "si ritiene che" in una risposta a quesito non è un obbligo giuridico assoluto e vincolante, ma il punto fondamentale è che con tale risposta l'Agenzia ha voluto risolvere un problema pratico, non introdurre un nuovo obbligo.

          Ci spieghiamo.

          Che quanto pagato in sede di riparto debba essere assoggettato a IVA non è un "si ritiene che", bensì un principio di diritto affermato a chiare lettere, fra l'altro, dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 8059/2016: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione".

          Che l'importo in questione debba essere assoggettato a IVA è quindi indubbio.

          Quello che fa la risposta in questione è cercare una soluzione al problema della riapertura della partita IVA del professionista deceduto da parte degli eredi, operazione non semplice, addossando l'adempimento a un soggetto che ha le competenze professionali (personalmente o tramite coadiutori) e il ruolo per poterlo fare, senza danno né per l'Erario né per gli eredi, che si vedono anzi sollevati da un adempimento per essi particolarmente gravoso.

          Trattandosi di una risposta non vincolante per nessuno, ben può il Curatore ignorarla, insistere perché siano gli eredi a risolvere il problema ed emettere la fattura, e in caso che non provvedano ... seguire esattamente la procedura prevista dal citato art. 6 del D.P.R. 471/1997.