Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE

  • Luciano Bonomo

    Verona
    26/03/2024 09:52

    RIPARTO FINALE

    In un fallimento sto predisponendo il riparto finale che prevede il pagamento anche di creditori ipotecari non diretti della procedura che avevano promosso azione revocatoria avverso atti di disposizione del patrimonio immobiliare.
    Per quanto concerne le spese di procedura chiedo se a tali creditori debbano essere imputate solo le spese di diretta imputazione ovvero anche quelle generali della procedura.
    Ringrazio e porgo i migliori saluti
    avv. Luciano Bonomo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2024 18:48

      RE: RIPARTO FINALE

      Quello da lei rappresentato è il caso di chi abbia riacquistata la disponibilità, a seguito di accertata inefficacia della vendita, di un bene sul quale, nel frattempo terzi hanno iscritto ipoteca, che realizza una scissione tra debito e responsabilità, come del terzo datore di ipoteca, in cui un terzo, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, concede volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito, o nel caso della vendita del bene ipotecato ove il debito rimane in capo al venditore (salvo ovviamente accordi diversi) ma il creditore ipotecario può aggredire il bene vincolato alla sua garanzia presso l'acquirente.
      In tutti questi casi il terzo che dispone del bene gravato da ipoteca non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta; da questo deriva che, in caso di fallimento del soggetto responsabile ma non debitore, il creditore può soddisfarsi soltanto sul bene ipotecato e per la parte incapiente non viene degradato al chirografo (come invece il creditore ipotecario diretto del debitore ammesso al passivo), ma nulla può pretendere, dal momento che il responsabile risponde di una obbligazione altrui soltanto con il bene gravato e non con il suo intero patrimonio. Da questa ricostruzione desumiamo che anche per le spese valga il principio della specialità, nel senso che il creditore ipotecario deve partecipare soltanto alle spese specifiche riguardanti il bene gravato da ipoteca e non debba sopportare le spese generali del fallimento, al quale è estraneo in quanto, solo in sede di riparto ottiene che la somma ricavata dalla vendita del bene posto a sua garanzia sia a lui attribuita e non distribuita tra la massa dei creditori (solo nel nuovo codice è stata prevista la possibilità per il terzo datore di insinuarsi al passivo ma al solo scopo di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui- art. 201 CCII).
      Zucchetti SG Srl