Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

fallimento - accettazione eredità

  • Maura Magrini

    URBINO (PU)
    18/09/2020 19:12

    fallimento - accettazione eredità

    il quesito che vi pongo riguarda l'accettazione di eredità con beneficio di inventario.
    La sentenza di fallimento è di novembre 2014.

    - Il fallito acquisiva, a seguito del decesso della madre Beta (avvenuto in data 21.10.2013) e della apertura della successione, 1/3 della quota di un immobile
    - tale quota ereditata veniva acquisita alla massa fallimentare
    - la curatela promuove giudizio di divisione e in data 11/01/2019 l'immobile, in seguito al giudizio di divisione, veniva aggiudicato.
    - comproprietari dell'immobile, in base alla perizia del 2015 risultano:
    • fallito: proprietà per 4/12
    • altro: proprietà per 2/12
    • altro: proprietà per 2/12
    • Caio (fratello del fallito) proprietà per 1/6
    • Y proprietà per 1/12 ( figlio minore di Caio - quota ereditata da Beta)
    • X proprietà per 1/12 (figlio minore di Caio - quota ereditata da Beta)


    Si specifica: Beta è madre del fallito e di Caio. Caio ha due figli minori X ed Y.
    Caio è deceduto il 02.08.2013 (con posizioni debitorie). Beta è deceduta il 21.10.2013 (senza posizioni debitorie).

    - in data 06.02.2014 veniva depositato ricorso al Giudice Tutelare per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, da parte della sig.ra tutrice, in nome e per conto dei figli minori (figli del sig. Caio e nipoti di Beta), relativamente all'eredità di Caio (padre dei minori, deceduto in data 02.08.2013) gravata da debiti;
    - in data 17.04.18 il Tribunale disponeva che il ricavato dalla vendita dell'immobile venisse vincolato a favore della procedura liquidatoria del passivo ereditario;
    - in data 26.02.2019 il legale presentava, nell'interesse dei minori, istanza al Giudice Tutelare per accettare per rappresentazione (ex art. 468 comma 2 c.c "i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano…"), l'eredità della sig.ra Beta (nonna paterna dei minori, deceduta in data 21.10.2013) che non risultava avere posizioni debitorie,
    - il legale comunicava che per i minori non aveva dato seguito alla pratica intrapresa e pertanto non si ha alcun riscontro in merito alla accettazione da parte dei minori della quota relativa all'eredità di Beta (quindi non è stata perfezionata l'accettazione con beneficio di inventario della signora Beta), mentre si procedeva alla trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario da parte dei minori dell'eredità di Caio (trascritta il 20.02.2018).
    A seguito dell'accettazione con beneficio di inventario della quota di Caio , comproprietari in base a visura di settembre 2018 risultano:

    fallito: proprietà per 2/6
    • altro: proprietà per 1/6
    • altro: proprietà per 1/6
    • Y proprietà per 1/6 ( figlio minore di Caio - quota ereditata da Beta)
    • X proprietà per 1/6 (figlio minore di Caio - quota ereditata da Beta)

    - a tutt'oggi il fallimento detiene gli importi relativi alla quota di
    1/6 di Caio (fratello (deceduto) del fallito, quota gravata da ipoteca (ma il creditore di Caio non si è costituito in giudizio)
    1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna
    1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna.

    Quindi prima dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Caio avevo:
    per 1/6 (quota del deceduto Caio, gravata da ipoteca: il creditore non si è costituito. I figli minori non avevano ancora trascritto l'accettazione con beneficio di inventario avvenuta il 20.02.2018)
    per 1/12 e 1/12 (quota spettante ai figli minori di Caio, quota derivante dalla eredità della nonna paterna: non c'è stata alcuna accettazione: la data di apertura della successione della nonna è del 23.10.2013).
    Le quote cambiano con l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei minori per la quota di Caio.

    Chiedo: devo fare riferimento alle quote indicate in perizia del 2015 o nella visura ipocatastale del 2018?

    per la quota di 1/6 di Caio gravata da ipoteca (accettata con beneficio di inventario dai figli minori di Caio) volevo procedere con la nomina del curatore dell'eredità giacente affinché provvedesse a pagare il creditore

    Chiedo: per le quote di 1/12 e 1/12 andate per successione della nonna paterna (come risulta dalla visura) ai minori figli di Caio, non gravate da ipoteca, è necessario anche qui la nomina di un curatore dell'eredità giacente? o data la trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario di Caio (figlio della sig.ra Beta) in automatico si accetta anche quella della nonna paterna e quindi il ricavato va tutto al creditore ipotecario della quota di Caio (quindi 1/6 di X e 1/6 di Y vanno entrambi al creditore procedente)? Procedo quindi anche qui con la nomina di un curatore dell'eredità giacente che provveda a pagare il creditore ipotecario anche non costituito? oppure 1/6 di X e 1/6 di Y vanno ai minori?

    La ringrazio per la disponibilità.
    Mi spiace se non sono stata chiara, ma è complessa la questione.
    Cordialità
    • Maura Magrini

      URBINO (PU)
      30/11/2020 17:40

      RE: fallimento - accettazione eredità

      Semplifico

      Fallimento novembre 2014. Tizio (fallito) prende 1/3 di un immobile venduto dopo giudizio di divisione.

      Caio (fratello di Tizio) deceduto 02.08.2013 (ha debiti)
      madre di Caio e di deceduta 21.10.2013 (non ha debiti)

      dalla vendita di un immobile, tolta la parte del fallito, mi resta in cassa
      1/6 Caio
      1/12 figlio minore di Caio (eredità della nonna paterna)
      1/12 figlio minore di Caio (eredità della nonna paterna)

      I figli minori di Caio trascrivono l'accettazione dell' l'eredità del padre con beneficio di inventario il 20.02.2018.

      quindi dalla visura 2018 risulta
      1/6 figlio minore di Caio
      1/6 figlio minore di Caio

      Caio ha debiti. I creditori di Caio non sono intervenuti nel giudizio di vendita del bene immobile.

      A chi devo dare gli importi dei figli minori se il padre ha debiti?
      Grazie

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/12/2020 10:21

        RE: RE: fallimento - accettazione eredità

        Beta, madre del fallito (chiamiamolo Tizio) e di Caio muore il 21.10.2013, pochi mesi dopo la morte del figlio Caio, deceduto il 2.8.2013 lasciando due figli minori X ed Y.
        A seguito di questi eventi si sono aperte due successioni.
        La prima quella di Caio con chiamati all'eredità i figli, che hanno accettato con beneficio di inventario, regolarmente portato a termine, sia perché l'eredità di Caio era dannosa sia perché, essendo i figli minori, non potevano che accettare con la formula del beneficio di inventario. Ovviamente in questa eredità, salvo disposizioni testamentarie di cui non si fa cenno nella domanda, il fallito Tizio è estraneo.
        La seconda successione si è aperta alla morte di Beta, alla quale, non sappiamo bene perché, ma Tizio era chiamato all'eredità per 1/3 o 2/6 o 4/12 (che è sempre la stessa quota che riportiamo perché sono richiamate nella domanda) e la stessa quota sarebbe spettata a Caio, ove fosse stato vivo. Essendo però questi premorto alla madre, al suo posto sono succeduti per rappresentazione i figli di Caio, X e Y, in forza del disposto di cui all'art. 467, co. 1, c.c., per il quale "La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato". Come spiegato dalla Cassazione (da ult. cfr, Cass. 07/02/2020, n.2914) "La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato". Ossia X e Y, con l'accettazione, diventano eredi diretti di Beta (e non del loro padre Caio) per la quota di 1/3 che sarebbe spettata a Caio, per cui ciascuno succede per la quota di 1/6 alla nonna; di conseguenza le vicende della eredità di Caio e quelle della eredità di Beta, pur avendo ovviamente punti di contatto, sono tra loro distinte, tant'è che X e Y avrebbero potuto a succedere in rappresentazione a Beta anche se avessero rinunciato all'eredità di Caio (art. 468, co. 2 c.c.).
        Poiché ciò che interessa è l'eredità di Beta, nella quale soltanto è coinvolto il fallito Tizio, si può dire l'eredità di Beta è così divisa:
        Tizio: proprietà per 2/6
        X: proprietà per 1/6
        Y: proprietà per 1/6
        Altri: proprietà per 2/6
        Fin qui è tutto chiaro, a questo punto iniziano le nostre difficoltà interpretative. In primo luogo non capiamo perché il curatore del fallimento di Tizio si preoccupi della sorte e della situazione degli altri coeredi, dal momento che è chiara la quota di spettanza al fallito e solo di questa può disporre; sembra di capire che l'immobile caduto nella successione di Beta sia stato venduto nell'ambito del procedimento per la divisione e pertanto al fallimento compete la quota dei 2/6 del ricavato netto (ossia detratte le spese della procedura e connesse), a nulla interessando al fallimento se X e Y abbiano completato correttamente o meno la procedura per l'accettazione con beneficio di inventario. Non capiamo inoltre perchè lei dice che:
        "- a tutt'oggi il fallimento detiene gli importi relativi alla quota di
        1/6 di Caio (fratello (deceduto) del fallito, quota gravata da ipoteca (ma il creditore di Caio non si è costituito in giudizio)
        1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna
        1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna". Perché il fallimento detiene gli importi del sesto di Caio? e questo sesto è quello poi attribuito ai figli di Caio per 1/12 ciascuno? Il Tribunale disponeva che il ricavato dalla vendita dell'immobile venisse vincolato a favore della procedura liquidatoria del passivo ereditario, ma lei dice che l'eredità di Beta non presenta passivo, ma tuttavia parla anche di un creditore ipotecario, qual è la realtà? Questo dato è importante perché nei rapporti con i creditori vige la regola posta dall'articolo 754 c.c. della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni, a meno che non si tratti di debiti ipotecari per i quali ciascuno è tenuto a pagare l'intero, salva rivalsa. Infine, bisognerebbe sapere bene la sorte dell'accettazione beneficiata da parte dei minori X e y dell'eredità di Beta (cosa è stato fatto, i minori erano nel possesso o non dei beni, ecc.) perché le conseguenza del mancato completamento della procedura sono diverse; in linea di massima è da ritenere che tale procedura possa essere completata entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 490 c.c.).
        In mancanza di questi dati possiamo solo ipotizzare che il curatore del fallimento di Tizio abbia nella sua disponibilità l'intero ricavato della vendita, o almeno le quote dei figli di Caio. Poiché, se abbiamo ben capito, la vendita riguarda un immobile facente parte della eredità di Beta, bisogna vedere se X e Y hanno accettato l'eredità di Beta per rappresentazione. In caso positivo le somme di loro spettanza dovranno essere attribuite ai ragazzi, rappresentati dal tutore; in caso negativo sarà stata aperta una eredità giacente con la nomina di un curatore, al quale vanno assegnate le somme di competenza dei minori. Ma ripetiamo, importante è capire cosa hanno fatto i minori figli di Caio circa l'eredità della nonna Beta.
        Zucchetti Sg srl
        • Maura Magrini

          URBINO (PU)
          02/12/2020 11:53

          RE: RE: RE: fallimento - accettazione eredità

          Grazie per la ricostruzione della complessa vicenda e per la risposta.
          1. Il curatore si preoccupa della sorte e della situazione degli altri coeredi solo perché ha il denaro derivante dalla vendita stazionato sul conto della procedura e voleva capire a chi restituire tali importi, perché l'immobile è stato venduto a seguito di un procedimento di divisione.
          2. "A tutt'oggi ..." nel senso che sul conto della procedura abbiamo gli importi relativi a quando stabilito nella perizia del 2015 :
          1/6 di Caio
          1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna
          1/12 figlio minore di Caio, per la quota ereditata dalla nonna paterna
          Successivamente all'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Caio, abbiamo (nel 2018) fatto una visura da cui risulta
          1/6 X (figlio minore di Caio)
          1/6 Y (figlio minore di Caio).
          Ci chiediamo se fare riferimento alla perizia o alla visura.
          Ovviamente nella visura risulta 1/6 a ciascun minore, ma 1/12 (ciascuno) deriva dall'eredità della nonna che non è gravata da debiti, mentre l'altro 1/12 (ciascuno) deriva dall'eredità di Caio gravata da debiti. Quindi non darei 1/6 a ciascun minore dato che 1/12 era gravato da debiti! e quindi non farei riferimento a quanto risulta dalla visura che non divide la quota di eredità derivante da Caio e quella derivante da Beta!
          Il creditore di Caio ha un'ipoteca sulla sua quota del bene, ma non si è costituito nel procedimento di divisione e vendita del bene. Il Giudice dice di vincolare gli importi relativi all'eredità del padre a favore della procedura liquidatoria del passivo ereditario.

          Quindi. L'eredità derivante dalla nonna (1/12 ciascuno ai minori) andrà ai minori perché la madre (tutrice dei minori) ha avviato la pratica per l'accettazione di Beta. (qui il dubbio era se, avendo Caio dei debiti, l'eredità della nonna dovesse soddisfare prima i creditori di Caio, prima di poter arrivare ai figli minori, ma ci avete chiarito che va comunque ai minori, grazie).

          Mentre per 1/6 di Caio (1/12 per ciascun minore), gravato da ipoteca, poiché il creditore non si è costituito nel giudizio di divisione e vendita dell'immobile, non posso restituirlo ai figli, giusto? Cosa significa che dobbiamo vincolarlo a favore della procedura liquidatoria del passivo ereditario? è una procedura che dobbiamo attivare noi?

          Quindi chiarita la destinazione della quota dei minori derivante da Beta, resta da chiarire 1/6 dell'eredità derivante da Caio (1/12 e 1/12 minori) a chi dobbiamo restituirla. Nominiamo un curatore dell'eredità giacente che provvede a vincolare l'importo a favore della procedura liquidatoria del passivo ereditario o dobbiamo attivare noi la procedura per vincolare la quota al passivo ereditario?

          Grazie mille!!
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            02/12/2020 19:04

            RE: RE: RE: RE: fallimento - accettazione eredità

            Nei confronti dei terzi, quale è lei curatore del fallimento di Tizio, fa testo quanto emerge dalla visura dei pubblici registri. Da questa visura risulta che ciascuno dei figli minori di Caio, è proprietario di 1/6, il che significa che si è ritenuto 8e non compete a lei indagare se esattamente o erroneamente) che X e Y abbiano accettato, oltre alla eredità del padre Caio (che era proprietario di 1/6, e, quindi 1/12 è passato a ciascuno dei figli), anche quella della nonna Beta (1/12 ciascuno), per cui ognuno dei due ha 1/6 di proprietà dell'immobile.
            Se così è, come pare, lei deve restituire le quote di X e Y agli stessi, o meglio alla loro tutrice. Sarà questa poi a doversi preoccupare a tenere separate non solo le due eredità beneficiate ricevute dal resto di eventuali beni personali dei minori, ma anche a tenere separate le due eredità fra loro, dal momento che quella ricevuta da Caio è passiva e i creditori di Caio possono soddisfarsi solo sui beni e nei limiti del valore dei beni costituenti l'eredità ricevuta da Caio, nel mentre l'eredità della nonna Beta e attiva.
            Un curatore all'eredità giacente della nonna Beta presuppone che i nipoti non abbiano accettato detta eredità, ma dai registri pubblici, se i conteggi fatti sono esatti, risulta il contrario.
            Zucchetti Sg srl
            • Maura Magrini

              URBINO (PU)
              05/11/2021 18:04

              RE: RE: RE: RE: RE: fallimento - accettazione eredità

              Scusate, ho un altro dubbio in merito alla stessa discussione.

              A seguito della vendita dell'immobile dopo il giudizio di divisione in sede fallimentare, devo restituire le quote dei minori X e Y per 1/6 ciascuno (1/12 eredità padre con debiri, 1/12 eredità nonna Beta senza posizioni debitorie). Gli importi
              Vero come da voi suggerito che devo attenermi alla visura ipocatastale, quindi fa testo il pubblico registro che indica la quota di ciascuno di 1/6, ma la quota ereditata dal padre è gravata da ipoteca giudiziale (quella della nonna è libera da posizioni debitorie). I minori ora hanno accettato entrambe le eredità con beneficio di inventario.

              Il creditore ipotecario non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del provvedimento del giudizio di divisione.

              E' corretto restituire anche la quota gravata da ipoteca ai minori, dato che il creditore ipotecario non si è costituito? Paradossalmente la prima ipoteca in ordine di iscrizione era proprio di questo creditore ipotecario e gli importi sono consistenti.
              Faccio presente che neanche i minori, con rituale notifica alla madre tutrice, si sono costituiti.

              Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                08/11/2021 08:10

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento - accettazione eredità

                Avendo regolarmente notiziato il creditore ipotecari del giudizio di divisione e permanendo il suo silenzio, ci sembra che non esistano alternative alla restituzione ai minori, e per essi alla loro tutrice, delle quote di loro spettanza della somma ricavata dalla vendita del bene.
                Zucchetti SG Srl
    • Giovanni Califano

      montesarchio (BN)
      10/05/2024 17:00

      RE: fallimento - accettazione eredità

      Mi aggancio all'argomento per prospettare il mio caso, quale curatore.

      Il sig. Giovanni , impresa individuale, è dichiarato fallito, vecchia procedura.
      Il medesimo era proprietario di 1/2 in comunione con la moglie di terreno e fabbricato.
      Durante la procedura muore il fallito e successivamente muore anche la moglie.
      Dopo non poche difficoltà, ho notizie che dal matrimonio dei due, Giovanni e moglie, erano nati 2 figli.
      Il primo, vivente, è coniugato, sembrerebbe senza prole, che rinuncia all'eredità sia del padre, fallito, che della madre.
      Il secondo figlio, premorto al padre, Giovanni e alla madre, era coniugato con 2 figli.
      Allo stato, mi sembra che la moglie del fallito, premorto, si accresce della quota di patrimonio del marito ( 1/2 dei beni immobili) per 1/3 e i 2/3 sono di spettanza dei figli. Di detti uno ha rinunciato, per cui, ove il rinunciatario non ha figli, il patrimonio passerebbe tutto ai nipoti del figlio premorto.
      Quindi patrimonio 100, di cui 50 fallito e 50 la moglie, decesso del marito, 1/3 di 50 passa alla moglie che diviene proprietaria del 16,66+50=66,66 ? Detta quota si trasferisce per trasmissione ai nipoti, figli del premorto, in parti eguali ?
      Però, la quota del fallito, pari a 1/2 degli immobili, viene trattenuta alla procedura. Quindi il coniuge, moglie, del fallito non si accresce di 1/3 e ne lo trasmette ai nipoti. A questo punto, onde prevenire un sicuro giudizio divisionale, da parte dei nipoti, ammesso che non rinuncino a loro volta, a questi ultimi converrebbe acquisire dal fallito 1/2 della proprietà immobiliare che era del nonno, fallito. La procedura, salvo rinuncia da parte dei nipoti, continua nei confronti dei nipoti ? Quali le conseguenze a carico di questi ove non rinuncino all'eredità ? Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/05/2024 09:14

        RE: RE: fallimento - accettazione eredità

        Giovanni il fallito è deceduto dopo l'apertura della procedura fallimentare, dopo quindi che era stata trascritta la sentenza di fallimento sulla quota del 50% dell'immobile acquisita all'attivo fallimentare, per cui, indipendentemente, dalle successioni- perfettamente e correttamente rappresentate- la procedura fallimentare ha la disponibilità di metà dell'immobile e può cedere questa quota.
        La proprietà dei questa quota è passata, per le varie vicende descritte, in capo ai due nipoti, figli del giglio premorto, i quali sono proprietari dell'intero immobile, pur avendo la piena disponibilità soltanto della quota del 50%, perché la residua metà è nella disponibilità del curatore.
        In questa situazione, la morte di Giovanni dopo l'apertura del fallimento comporta gli effetti di cui all'art. 12, che non riguardano la proprietà o la disponibilità dei beni, ma soltanto l'individuazione del soggetto nei confronti del quale la procedura continua e col quale deve interloquire il curatore per le comunicazioni da fare al fallito. Si tratta quindi di sapere cosa intendono fare i nipoti (se rinunciare all'intera eredità, soltanto a quella del nonno, se accettarla con beneficio di inventario, se nominano un rappresentante comune, ecc.) e dal loro comportamento stabilire se, sempre per l'eredità di Giovanni, si debba eventualmente aprire una procedura di eredità giacente.
        Zucchetti SG srl