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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto finale a favore di professionista con partita IVA cessata
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Daniele Battisti
Colli al Metauro (PU)07/07/2026 12:12Riparto finale a favore di professionista con partita IVA cessata
Come da oggetto, mi trovo ad eseguire il riparto finale a favore dei creditori tra i quali mi risulta un professionista (ex avvocato) con partita IVA cessata. Volendo seguire la risoluzione 118/2025 dell'Agenzia Entrate, il professionista dovrebbe riaprire la partita IVA. Nel caso in cui, il professionista non riapra la partita IVA, è ammissibile emettere un'autofattura come sembrava consentire (a mio parere giustamente, essendo un'opzione pratica e che comunque tutelava l'erario) l'Agenzia Entrate fino a pochi anni fa? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como08/07/2026 16:15RE: Riparto finale a favore di professionista con partita IVA cessata
Dopo la modifica dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 471/1997, in caso di inerzia del creditore il Curatore non deve più emettere autofattura e versare l'IVA all'Erario, ma trasmettere all'Agenzia un documento, utilizzando il sistema di interscambio, codice TD29, nel quale indicare gli elementi che sarebbero dovuti essere indicati nella fattura.
Su tale procedura ci pare opportuno fare una considerazione e segnalare due criticità, che i documenti di prassi non affrontano.
La considerazione è che, mentre la procedura ante modifica prevedeva che il Curatore versasse l'IVA all'Erario, la Risoluzione 118/2025 indica che "il compenso andrà corrisposto all'istante al lordo dell'imposta", con la necessità quindi che l'Agenzia delle Entrate si attivi nei confronti del destinatario del riparto per richiedere il versamento dell'imposta, con evidenti e inevitabili rischi per l'Erario.
La prima criticità è che il documento TD29, come tutti quelli trasmessi tramite il sistema di intescambio, richiede l'indicazione della partita IVA del destinatario del pagamento; non vediamo altra soluzione che indicare quella cessata, il sistema dei controlli non ci risulta che preveda lo scarto di una fattura nella quale venga indicata una partita IVA non più esistente, ma non possiamo avere certezza che ciò non possa avvenire.
La seconda criticità è che, nell'inerzia del destinatario, si pone il dubbio del regime fiscale a cui assoggettare il pagamento: ordinario o forfetario?
Tale scelta ha conseguenze rilevanti sia ai fini IVA che di assoggettamento o meno a ritenuta d'acconto e non ci risultano documenti di prassi che abbiano affrontato il problema.
Abbiamo esaminato la questione anche in altri interventi su questo Forum, e non siamo in grado di dare una indicazione certa:
- da un lato, il regime forfetario è il regime naturale e l'importo da corrispondere molto probabilmente inferiore al limite per poter rimanere in esso
- dall'altro, il Curatore non può sapere se il professionista abbia o meno ricevuto (ancorché la partita IVA sia stata cessata) altri pagamenti nell'anno, né se si trovi in una delle condizioni che inibiscono l'accesso a tale regime (in primo luogo redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro, o partecipazione a società di persone).
Per quanto riguarda la ritenuta, la soluzione più tutelante per il Curatore parrebbe essere quella di assoggettare l'importo a tale prelievo, in tal modo non creando danno per l'Erario e creando tutt'al più un minimo danno per il creditore.
Ma come comportarsi ai fini IVA?
Sulle insinuazioni ante riforma dei privilegi essa non veniva quasi mai corrisposta, quindi il problema di norma non si poneva, ma ora che gode del medesimo grado di privilegio corrisponderla, se il creditore rispetta le condizioni per il regime forfetario, significa erogargli un importo che non è tenuto a versare.
L'unica soluzione completamente tutelante è quindi la proposizione di interpello (e se qualcuno dei lettori di di questo Forum dovesse farlo, gli saremmo estremamente grati se ce ne comunicasse l'esito).
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