Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO IN FAVORE DI CREDITORE CON PRIVILEGIO PIGNORATIZIO CON PRELAZIONE IN VIRTU' DI ATTO DI PEGNO EX ART. 2784 CC E 2...

  • Doriana Pescara

    TERMOLI (CB)
    18/07/2024 12:57

    RIPARTO IN FAVORE DI CREDITORE CON PRIVILEGIO PIGNORATIZIO CON PRELAZIONE IN VIRTU' DI ATTO DI PEGNO EX ART. 2784 CC E 2800 CC

    Buongiorno. Vorrei chiedere un parere su, se e come, effettuare la distribuzione in favore di un credito avente la natura di cui all'oggetto, ma proveniente da circostanze tali da mettere in dubbio la possibilità di distribuzione .

    Caso: un fallimento è stato revocato dopo sette anni e 2 Giudizi in Cassazione e n. 3 in Corte d'Appello, fino alla revoca finale.
    Il Fallimento poi revocato, aveva un passivo fallimentare di oltre 30 milioni di euro ed un attivo di poco al di sotto del milione ma, a causa di numerosi giudizi e quant'altro legato alla gestione, sopraggiunta la revoca, l'attivo residuo al netto di tutte le spese liquidate e pagate era di circa 300.000,00. A causa di un intervenuto pignoramento presso terzi della detta somma in concomitanza con la revoca del fallimento, le somme restavano bloccate sul c/c della proceduta fallimentare. Dopo alcuni mesi, interveniva una nuova dichiarazione di fallimento ed il Curatore, acquisiva la detta somma di 300.000,00 circa, che diventava così l'unica somma disponibile all'esito delle attività liquidatorie, già terminate durante il primo fallimento della società.
    All'interno dell'attivo fallimentare liquidato durante la gestione del primo fallimento, vi era una discreta somma entrata nell'attivo a seguito della riscossione di una polizza assicurativa intestata ad un creditore che aveva concesso un finanziamento alla società poi fallita ed era garantito da detta polizza .Quest'ultimo, visto l'inadempimento contrattuale e l'intervenuta dichiarazione del primo fallimento, con decreto ingiuntivo si insinuava al passivo fallimentare, chiedendo l'ammissione del suo credito garantito da costituzione di pegno ex art. 2784 cc e 2800 cc sulla della polizza assicurativa.
    Il credito , così come azionato, veniva ammesso al passivo fallimentare con il richiesto" privilegio pignoratizio con la prelazione spettante in virtù di costituzione di pegno ex art. 2784 cc e segg e 2800 cc e segg sui polizza ASSICURATIVA N.......
    Veniva in sede di verifica del passivo, rigettata richiesta del creditore di assegnazione della somma , già incassata dalla procedura concorsuale in quanto la stessa attraverso, il Curatore, si era giù attivata per il riscatto della polizza e l'assegnazione della somma attribuibile alla società fallita nella gestione della fase liquidatoria del fallimento".

    Dopo 7 anni e nessuna distribuzione parziale dell'attivo per ragioni imputabili alla enorme sproporzione fra il passivo e l'attivo disponibile, il fallimento veniva revocato, e la gran parte delle somme, utilizzata per pagare le spese prededucibili liquidate , con un attivo netto residuo da restituire alla fallita tornata in bonis, di circa 300.00,00, ormai indiviso !

    Vista l'intervenuta nuova dichiarazione di fallimento e la disponibiltà di detta somma su un c/c pignorato nel frattempo da terzi, il Curatore ha acquisito detta somma all'attivo della nuova dichiarata procedura concorsuale, ma la stessa si ritiene essere ormai divenuta indivisa ovvero, non più identificabile per provenienza , nè natura e nemmeno più coincidente con l'attivo allora acquisito dalle attività liquidatorie, perchè in gran parte destinato al pagamento delle spese prededucibili del primo fallimento.!

    Nella nuova procedura concorsuale, il detto creditore formulava istanza di ammissione al passivo chiedendone nuovamente l'ammissione con il suddetto previlegio riconosciuto nella prima procedura.
    Il Curatore nella predisposizione del progetto dello Stato passivo, proponeva di respingere la richiesta del riconoscimento del privilegio pignoratizio richiesto nonchè l'assegnazione della somma, in quanto non specificamente individuabile e quantificabile fra le liquidità acquisite all'attivo della procedura concorsuale in corso".
    In sede di verifica del passivo, il GD ammetteva invece il credito azionato, con la formula "ammesso per euro.....categoria pignoratizia".

    Lo stato passivo diventava definitivamente esecutivo.

    Ora sorge il problema in fase di distribuzione finale , poichè la somma che residuerà al netto delle spese prededucibili della procedura, non è già più imputabile a nessuna entrata specifica se non ad un pignoramento presso terzi fatto dall'Inps immediatamente dopo la revoca del fallimento!

    Come si ritiene debba procedere il Curatore nella distribuzione, considerato che il GD ne ha riconosciuto la natura pignoratizia?

    Grazie per l'attenzione che si vorrà porre al quesito.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2024 15:26

      RE: RIPARTO IN FAVORE DI CREDITORE CON PRIVILEGIO PIGNORATIZIO CON PRELAZIONE IN VIRTU' DI ATTO DI PEGNO EX ART. 2784 CC E 2800 CC

      Va premesso che la revoca del fallimento non è assimilabile alla chiusura dello stesso e, quindi, nella fattispecie in esame, l'apertura della seconda procedura non è la riapertura del fallimento chiuso ma si sostanza in una nuova dichiarazione di fallimento che nulla ha a che fare con quello precedente revocato.
      Venendo al credito insinuato dal creditore, questi fa valere il pegno sulla polizza che garantiva il pagamento del debito del fallito; più esattamente si tratta di un pegno su crediti derivanti da contratti di assicurazione che costituisce una garanzia reale prestata a favore del creditore dal debitore o da un soggetto terzo volta ad assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione garantita con preferenza rispetto ad altri creditori, fino all'importo indicato; ed infatti il creditore nell'insinuazione richiama gli artt. 2784 e 2800 c.c. Ne discende che, in caso di inadempimento, il creditore può azionare la polizza ed essere soddisfatto una volta insinuatosi al fallimento; il fatto è che nel caso in esame la polizza- che secondo regola, avrebbe dovuto essere nella disponibilità del creditore- è stata riscattata dal debitore che ha incassato la somma garantita, da cui la domanda: è ancora operativa la polizza una volta che l'obbligo di pagamento garantito è stato corrisposto? Qui non si discute se l'Assicurazione abbia pagato bene o male, che riguarda il rapporto tra il garante e il creditore, ma si tratta di stabilire se il creditore possa chiedere ancora l'ammissione garantita da pegno che è stato già escusso dal debitore. Non si discute che possa insinuarsi in quanto non essendo stato soddisfatto vanta ancora un credito, del quale ha interrotto la prescrizione già con l, prima domanda di insinuane i cui effetti sopravvivono alla revoca del fallimento (Cass. civ. n. 19125/2006), ma se ancora permane il pegno.
      Se, come detto si tratta di un pegno di crediti garantito, l'avvenuto pagamento da parte della Assicurazione terza ha comportato che la somma di danaro versata al debitore è entrata nel patrimonio di costui e si è confusa con i restanti suoi beni, sicchè la somma residuata al momento della revoca del primo fallimento non è rapportabile a quella pagata dall'Assicurazione. In sostanza, la polizza ha esaurito i suoi effetti, il credito che derivava dalla polizza assicurativa è stato pagato, seppur non al creditore garantito, e la somma corrisposta al debitore si è confusa con il suo restante patrimonio. In queste condizioni, a nostro avviso, il credito ammesso come pignoratizio non può che essere degradato a chirografo al momento del riparto, constate le circostanze appena dette.
      Zucchetti SG Srl