Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    10/03/2023 14:36

    SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

    Spett.le Zucchetti, con la presente sono ad esporvi il seguente quesito.
    Nel fallimento in cui sono curatore, veniva ammessa alla stato passivo la banca Intesa Sanpaolo S.p.a. al chirografo per circa 25.000 euro, a seguito dell'erogazione di un finanziamento chirografario in favore delle P.M.I. la cui attività era stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, il tutto con riserva di sostituire al predetto creditore, il fondo centrale di garanzia, qualora quest'ultimo avesse escusso la garanzia (in tal caso il credito risulterebbe assistito da privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/98).
    In data 08.03 u.s. ho depositato il riparto finale e nello stesso è previsto il pagamento di un creditore in prededuzione e di alcuni creditori privilegiati (privilegio dall'ex art. 2751 bis. n. 5 c.c. e successivi).
    In data 10.03 u.s., il giudice delegato ha ordinato il deposito del riparto finale, con conseguente comunicazione dello stesso ai creditori.
    Sempre in data 10.03, ho ricevuto sulla pec della procedura la surroga del Medio Credito Centrale, con la quale mi comunicano di essere creditori nei confronti del fallimento per circa 25.000 euro al privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/98 (credito precedentemente ammesso al chirografo come banca Intesa Sanpaolo S.p.a.), ma ad oggi non risulta ancora pervenuta la conseguente insinuazione delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate.
    In ordine a quanto esposto, è corretto procedere con il deposito del riparto finale, con conseguente comunicazione dello stesso ai creditori e predisporre la chiusura della procedura o bisogna attendere l'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate per il credito oggetto di surroga del Medio Credito Centrale?
    Ringrazio anticipatamente per la consueta collaborazione.
    Cordialità.
    Dott. Roberto Marcianesi



    Tale finanziamento risulta assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI costituito ex L. 662/96.
    IL GIUDICE DELEGATO, ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, DISPONE L'AMMISSIONE AL CHIROGRAFO PER COMPLESSIVI EURO 25.009,42 (DI CUI EURO 25.000,00 PER SORTE CAPITALE ED EURO 9,42 PER INTERESSI), COME DA DOMANDA.
    IL TUTTO CON RISERVA DI SOSTITUIRE AL PREDETTO CREDITORE, IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA, QUALORA QUEST'ULTIMO DOVESSE ESCUTERE LA GARANZIA. IN TAL CASO IL CREDITO RISULTEREBBE ASSISTITO DA PRIVILEGIO EX ART. 9, COMMA 5, D.LGS N. 123/98.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2023 18:16

      RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

      Teoricamente potrebbe procedere con il riparto e chiusura del fallimento in mancanza di una formale domanda di insinuazione del MCC e neanche di sostituzione alla banca già ammessa ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall; potrebbe anche ritenere la Pec ricevuta quale domanda di surroga ex art, 115, co.2 l.fall e rigettarla o ritenendo che sia comunque necessaria una formale insinuazione o per mancanza di documentazione di essere stata escussa e aver pagato la banca insinuata, che costituisce il presupposto della surroga.
      Questa linea è tuttavia fortemente sconsigliata in quanto lei comunque ha avuto comunicazione dell'intervenuto pagamento e dell'intenzione del medio credito Centrale di surrogarsi per cui la diligenza cui il curatore deve improntare il suo comportamento e un ordinario obbligo di collaborazione al fine del corretto svolgimento della procedura impongono di chiedere chiarimenti, tanto più che, considerati i soggetti in gioco, è inverosimile pensare che il MCC dichiari il falso per ricuperare 25.000 euro.
      Considerato che il progetto di riparto finale da lei presentato non è stato ancora dichiarato esecutivo dal giudice delegato, converrebbe ritirare lo stesso, previa comunicazione esplicativa al giudice o incontro con lui, posto che il progetto è ancora un atto del curatore su cui non è intervenuto alcun provvedimento del giudice.
      Considerato altresì che già nello sttao passivo è anticipata la possibilità di sostituire al creditore ammesso, il fondo centrale di garanzia, qualora quest'ultimo dovesse escutere la garanzia e che, in tal caso, il credito risulterebbe assistito da privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/98, riteniamo che possa essere seguita la procedura di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. senza bisogno di una domanda di insinuazione avendo il giudice delegato già deliberato anche sulla natura privilegiata del credito del surrogante.
      In conclusione noi procederemmo nel seguente modo:
      a-ritiro del progetto depositato e comunicazione al giudice dei motivi di tale operazione;
      b-comunicazione al MCC di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e fare formale richiesta di sostituzione in via privilegiata alla banca ammessa .
      in chirografo;
      c-accoglimento, all'esito, della domanda con formale modifica dello stato passivo in applicazione del secondo comma dell'art. 115 l. fall;
      d-predisposizione di un nuovo progetto di riparto finale in cui è incluso il MCC con il privilegio indicato con le conseguenti variazioni per gli altri creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        12/02/2024 18:45

        RE: RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

        inoltre volevo chiedere. Nel caso di fissazione udienza verifica ultra tardiva per sostituzione e trasformazione del credito da chirografario a privilegiato, secondo voi occorre rispettare il dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 95? ovvero, depositare progetto di stato passivo entro 15 giorni dall'udienza, trasmetter lo stesso ai creditori i quali avranno poi 5 giorni di tempo per proporre osservazioni?. Una volta dichiarato esecutivo il nuovo stato passivo andrà comunicato ai creditori che potranno fare opposizione?. Oppure ci si deve comportare come se non fosse una vera e propria verifica di stato passivo ma una più semplice sostituzione con passaggio dal G.D.? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/02/2024 19:59

          RE: RE: RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

          Se si segue la linea indicata nelle precedenti risposte della necessità nella fattispecie di una domanda di insinuazione, trovano applicazione l'intera disciplina dettata per l'esame delle domande tempestive, tardive o super tardive, a seconda del momento in cui sono trasmesse al curatore. Deve pertanto seguire l'iter che ha descritto anche se la domanda è da considerare tardiva o super tardiva dato che il secondo comma dell'art. 101 precisa che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95".
          Zucchetti SG srl
    • Antonio Fusella

      Torrevecchia Teatina (CH)
      13/04/2023 09:08

      RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

      ho il caso di linee di credito su c/c concesse con garanzia di MCC.
      Ora MCC invia comunicazione di surroga per escussione della garanzia da parte della banca erogatrice della linea di credito specificando che passerà la riscossione ad agenzia delle entrate riscossione e anticipando che si tratta di un credito privilegiato in via generale per espressa previsione di Legge (ex art. 2 comma 100 lettera a) della L. 662/1996).
      Vi chiedo tre cose:
      1) non ho ben capito se per procedere alla rettifica formale dello SP occorre attendere cartella da ADE riscossione oppure si può procedere direttamente a seguito di questa comunicazione;
      2) se la rettifica formale la può fare direttamente il curatore come si fa per le surroghe inps oppure se occorre discutere l'ammissione con apposita udienza di verifica ultratardiva la cui fissazione é da richiedere al GD;
      3) non avendo specificato nulla il creditore originario nella sua istanza, egli infatti si era limitato a chiedere il saldo negativo del conto corrente in chirografo senza specificare che parte di quella somma era coperta da garanzia MCC e che in futuro, in caso di escussione, quest'ultimo avrebbe potuto chiedere sostituzione con privilegio, é possibile poi riconoscerlo? oppure l'indicazione nell'istanza di insinuazione del creditore originario é necessario al fine del riconoscimento del privilegio in fase di modifica dello stato passivo per sostituzione? Ovviamente il GD nell'ammissione non ha espresso alcuna riserva in quanto alla futura sostituzione in privilegio, non essendone a conoscenza.

      Grazie mille.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/04/2023 18:09

        RE: RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

        Partendo dal quesito n. 2, ripetiamo quanto abbiamo altre volte detto in questo Forum e, cioè, che , a nostro avviso, nei casi di surroga del MCC e simili non è applicabile il sistema di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. in quanto il curatore bon deve provvedere soltanto alla verifica dell'avvenuta cessione con sostituzione del cessionario al posto del cedente ammesso al passivo, ma richiedendo il cessionario la collocazione privilegiata nel mentre il cedente era stato ammesso in chirografo, questa questione dovrebbe essere verificata dal giudice, che in precedenza non ha avuto modo di esaminarla. E' necessaria, pertanto, a nostro avviso, una domanda di insinuazione al passivo, ovviamente tardiva o ultra tradiva.
        Quanto alla domanda sub. 1, è chiaro che se si segue la tesi appena indicata, la comunicazione di MCC è priva di rilievo; tuttavia egualmente è priva di rilievo anche nel caso che si ritenga sufficiente la rettifica ex art. 115, co. 2, l. fall. dal momento che proprio l'annunciato trasferimento all''AE della pratica per procedere alla riscossione, fa capire che è questo lente legittimato, indipendentemente dalla necessità o meno di una formale domanda di sostituzione e modifica dello stato passivo.
        Quanto al quesito sub 3, nessuna norma impone al creditore di dichiarare, al momento della insinuazione al passivo, se il suo credito è garantito da terzi; per la verità oggi, a seguito dei tanti finanziamenti effettuati nel periodo di pandemia assistiti da garanzia prelatizia del tipo di quella di MCC, sarebbe opportuno che i creditori fornissero detta indicazione, ma altrettanto opportuno che i curatori, all'insinuazione di un credito chirografario bancario, chiedano chiarimenti in proposito per prepararsi alla possibile furura partecipazione di creditori con collocazione preferenziale al posto di un chirografario.
        Zucchetti SG Srl
        • Antonio Fusella

          Torrevecchia Teatina (CH)
          11/02/2024 22:50

          RE: RE: RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

          Nel caso in cui l'escussione da parte di MCC fosse avvenuta entro l'anno dalla esecutività dello stato passivo dei tempestivi, o anche dopo, ma poi l'agente della riscossione presentasse istanza ultratardiva senza dire nulla riguardo alle cause del ritardo (l'art. 101 pone la condizione di dimostrare che il ritardo non sia dipeso dall'istante), la domanda sarebbe da escludere oppure no? Il dubbio nasce dal fatto che si tratta si di una vera e propria insinuazione, ma é una ultratardiva particolare poiché in realtà serve per la sostituzione e per la contestuale trasformazione del credito sostituito da chirografario a privilegiato. Spero di essere stato chiaro. Grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            12/02/2024 20:12

            RE: RE: RE: RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

            Se si parte dal concetto, che abbiamo espresso anche nella risposta che precede, secondo cui nei casi di surroga del MCC e simili non è applicabile il sistema di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. ma è necessaria una domanda di insinuazione al passivo in quanto il surrogante non chiede soltanto di sostituirsi al surrogato nella medesima posizione chirografaria a questi attribuita nel passivo ma di subentrare al suo posto con collocazione privilegiata, su cui deve pronunciarsi il giudice delegato, che in precedenza non ha avuto modo di esaminare tale aspetto, ne discende come conseguenza che trova applicazione l'intera disciplina dettata per le domande di insinuazione al passivo, siano esse tempestive o tardive o super tardive, compresa, per queste ultime, il preventivo accertamento della incolpevolezza del ritardo.
            Ovviamente a questo fine va preso in considerazione il momento dal quale MCM avrebbe potuto formulare una domanda di insinuazione, ossia dalla avvenuta escussione della garanzia e da quel momento valutare se è decorso un anno, che secondo parte della giurisprudenza, essendo lo spazio temporale che è fissato come regola per le domande tardive dall'art. 101 l. fall., "si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare" (Cass. 16 novembre 2021, n. 34730; Cass.13 maggio 2021, n. 12735; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2308; Cass. 17 febbraio 2020, n.3872; Cass. 7 novembre 2019, n. 28799; Cass. 10 luglio 2019, n.1854). Altra giurisprudenza ha sottoposto a critica questa lettura sostenendo che il limite dell'anno è dettato pe rle domande tardive ed ha, a nostro avviso più convincentemente, che "costituisce criterio razionale quello di valutare il tempo impiegato per la proposizione della domanda, computandolo dal momento di insorgenza del credito fino alla data dell'insinuazione", e conclude che "la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da. un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere"; di modo che la parte istante deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento dal momento in cui la insinuazione ultratardiva sarebbe stata possibile" (Cass. 5 aprile 2022, n. 11000; e nello stesso senso anche se meno puntuali, Cass. 10 maggio 2021 n. 12336; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27590; Cass. 20 novembre 2019, n. 30133; ecc.).
            Zucchetti SG srl
    • Antonio Fusella

      Torrevecchia Teatina (CH)
      11/02/2024 22:53

      RE: SURROGA MEDIOCREDITO CENTRALE POST DEPOSITO RIPARTO FINALE

      chiarisco meglio la domanda perché ho omesso un particolare importante e cioé che l'agente della riscossione invia istanza ex art. 101 lf abbondantemente oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso (dopo diversi anni dalla esecutività dello stato passivo). grazie.