Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale fallimento vecchio rito

  • Claudia Bartolucci

    ORVIETO (TR)
    08/02/2011 11:15

    Riparto finale fallimento vecchio rito

    Buongiorno, mi trovo a dover effettuare un piano di riparto finale per un fallimento vecchio rito dichiarato nel mese di novembre 2005; l'unico lavoratore dipendente presente è stato ammesso allo stato passivo per il totale netto esposto in busta paga. L'inps si è insinuato al passivo del fallimento sia per il TFR sia per le ultime tre mensilità, anticipando le somme al lavoratore.Il Curatore dovrà pertanto corrispondere la parte restante ( importo lordo delle buste paga meno TFR, meno ultime tre mensilità). L''art. 37 c. 1 L. 223/2006 ha modificato l'art. 23 primo comma DPR 600/73 e pertanto anche il curatore falllimentare è diventato sostituto d'imposta; alla luce di questa modifica se non erro, il curatore dovrebbe calcolare l'imponibile irpef delle retribuzioni da corrispondere al lavoratore ( per la parte residua), applicare la ritenuta d'acconto del 23% e corrispondere il netto al dipendente e versare la ritenuna irpef; ma questo comporta una modifica dello stato passivo che non credo possa essere considerata errore materiale ai sensi dell'art. 98 L.F.. Come si deve composratre il curatore? Chiedere al lavoratore di ripresentare una istanza di ammissione al passivo solo per la parte residua? In questo caso la modifica dovrà essere comunicata ed approvata da tutti i creditori ammessi?
    Ringrazio per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2011 16:56

      RE: Riparto finale fallimento vecchio rito

      Effettivamente il curatore è ora sostituto di imposta per cui deve effettuare la ritenuta anche sulle somme corrisposte ai dipendenti. Se, come nel suo caso, i dipendenti sono stati ammessi al netto delle imposte, questi, effettuata la ritenuta vengono ad incassare meno di quanto loro dovuto.
      In altre occasioni noi abbiamo suggerito di fare ricorso alla procedura di correzione dello stato passivo; sappiamo benissimo che questa non è una via ortodossa perché non si tratta di un vero e proprio errore materiale, ma è quella secondo noi presta meno fianchi a critiche in quanto i dipendenti andavano ammessi al passivo per l'importo al lordo delle imposte e non al netto, si tratta solo di far passare per errore materiale un errore di diverso tipo.
      Ovviamente la procedura di correzione, ora prevista espressamente dall'ult. comma dell'art. 98 l.f., è applicabile alle nuove procedure fallimentari dichiarate dopo il 16.7.2006, ma, seppur con qualche sforzo interpretativo, può estendersi anche a quelle precedenti alla riforma.
      Meno ipotizzabile ci sembra una domanda tardiva per mancanza della novità della domanda.
      Zucchetti SG Srl

      • Orlando Nazzaro

        Montesarchio (BN)
        14/03/2024 11:04

        RE: RE: Riparto finale fallimento vecchio rito

        Buongiorno,
        ho depositato un progetto di riparto per un fallimento vecchio rito.
        il gd ne ha ordinato il deposito in cancelleria e la comunicazione, a mezzo pec, ai creditori. in pratica ha seguito la procedura del nuovo rito baypassando il parere del comitato dei creditori.
        domanda:
        devo comunicare l'avvenuto deposito del progetto di riparto ( tramite racc. a/r) alla società e all'amministratore della stessa?
        grazie per l'attenzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/03/2024 19:42

          RE: RE: RE: Riparto finale fallimento vecchio rito

          Per fallimenti vecchio rito si intendono nel linguaggio comune quelli dichiarati prima della riforma dl 2006quando la normativa suo riparti era completamente diversa da quella successiva, con le interpolazioni susseguitesi nel tempo. Se quindi il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio del 2006, doveva essere applicata la disciplina originaria della legge fallimentare; se è così, sarebbe opportuno parlane con il giudice il quale probabilmente non si è reso conto della data del fallimento ed ha applicato la disciplina successiva. In alternativa, non può che dare esecuzione al provvedimento del giudice.
          Zucchetti SG srl