Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ordine di distribuzione spese in prededuzione

  • Mario Tucci

    Venezia
    28/01/2022 17:17

    Ordine di distribuzione spese in prededuzione

    Buongiorno
    in una sfortunata procedura fallimentare ho promosso azione di responsabilità verso il CdA della società fallita ex art 146 l.f., definendo con transazione la condanna per risarcimento nei confronti di amministratori colpevoli dei fatti ascritti e soccombendo nell'azione contro gli amministratori innocenti.
    Il ricavato della transazione (a spese compensate) versato dagli amministratori colpevoli nel corso dell'azione esecutiva immobiliare a seguito della sentenza di condanna nei loro confronti rappresenta l'unico realizzo della procedura la quale, con tale ricavato deve pagare:
    a) contributo unificato della procedura fallimentare
    b) compenso curatore
    c) compenso legale della procedura per l'azione ex art 146
    d) compenso liquidato al legale della procedura e pagato dall'Erario per insufficienza di attivo accertato dal G.D. ai sensi dell'art. 144 Dpr 115/2002
    e) contributo unificato prenotato a debito nella cause di merito e cautelari ex art 146
    f) spese di CTU nel giudizio di merito
    f) spese di soccombenza per azione ex art 146 svolta verso amministratori poi risultati innocenti
    g) spese registrazione sentenza favorevole e spese registrazione sentenza sfavorevole alla procedura fallimentare
    h) spese di giustizia in azione esecutiva immobiliare verso amministratori colpevoli (compenso CTU immobiliare e relazione notarile 20nnale)
    Il ricavato non riuscirà a soddisfare tutti i predetti crediti in prededuzione; potete suggerirmi l'ordine da seguire nel riparto in prededuzione ...?
    Grazie a presto
    Mario Tucci

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2022 19:50

      RE: Ordine di distribuzione spese in prededuzione

      Data per scontata la natura prededucibile dei crediti di cui alle varie voci elencate, trattandosi di azione promossa dalla curatela, l'insufficienza dell'attivo obbliga ad effettuare una graduazione tra le stesse; nella opinabilità che pervade la materia, proponiamo la nostra scaletta:
      Al primo posto poniamo le spese di giustizia che godono del privilegio ex art. 2755 c.c..Tra queste vanno comprese le voci sub a) (contributo unificato della procedura fallimentare), b) (compenso curatore), e) (contributo unificato prenotato a debito nella cause di merito e cautelari ex art 146), f) spese di CTU nel giudizio di merito, g) (spese registrazione sentenza favorevole e spese registrazione sentenza sfavorevole alla procedura fallimentare), h) spese di giustizia in azione esecutiva immobiliare verso amministratori colpevoli, compenso CTU immobiliare e relazione notarile 20nnale). Questi crediti, in quanto di pari collocazione, partecipano proporzionalmente alla distribuzione dell'attivo.
      Al secondo posto poniamo i crediti di cui alle voci c) (compenso legale della procedura per l'azione ex art 146), d) (compenso liquidato al legale della procedura e pagato dall'Erario per insufficienza di attivo accertato dal G.D. ai sensi dell'art. 144 Dpr 115/2002), che , se abbiamo ben capito riguardano entrambe il compenso del legale della procedura , per cui tali crediti godono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Al terzo posto la voce f bis)- perchè si tratta della ripetizione della lett. f) (spese di soccombenza per azione ex art 146 svolta verso amministratori poi risultati innocenti) trattandosi di credito che non è assistito da privilegio in quanto spese di partecipazione a giudizio di cognizione, per cui, nell'ambito delle prededuzioni, trovano collocazione in chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tucci

        Venezia
        31/03/2023 13:09

        RE: RE: Ordine di distribuzione spese in prededuzione

        Buongiorno
        Mi trovo nella situazione di aver svolto attività di CTU in giudizio ex art 146 promosso da una curatela di un fallimento che sostiene avere come unico attivo il realizzo di un cespite immobiliare gravato da ipoteca che garantisce un credito ammesso al passivo; il mio compenso è stato liquidato a carico solidale delle parti ma il curatore non intende pagarmi ritenendo che il compenso sia di natura prededuttiva e privilegiata ex art 2751bis n. 2 cod civ anziché ex art 2755 cod civ (spese di giustizia) come avevate già acclarato nella discussione che precede-, escludendolo quindi dal novero delle "spese di procedura" e in tal modo negandomi la possibilità di essere soddisfatto.
        Anche al fine di valutare l'opportunità di avanzare domanda di ammissione al passivo in prededuzione, Vi sarei grato se poteste segnalare qualche provvedimento giurisprudenziale o dottrinale utile a convincere la curatela che il mio credito è annoverabile tra le spese di giustizia in termini generali, senza la distinzione tra attività di CTU svolta per la curatela e dalla stessa richiesta (periti, stimatori, etc.) e attività di CTU svolta in giudizio promosso dalla curatela.
        Grazie e a presto
        Mario Tucci
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/04/2023 15:54

          RE: RE: RE: Ordine di distribuzione spese in prededuzione

          Per la verità l'unico precedente giurisprudenziale specifico Corte di Appello di L'Aquila 6 luglio 2017 che nel corpo della motivazione afferma che "Al contrario il credito vantato dal ricorrente, CTU nel giudizio instaurato dal fallimento ai sensi dell'art. 146 l.fall., è in prededuzione, ma solo con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., quindi postergato rispetto al compenso del curatore ed al rimborso delle spese prenotate a debito ai sensi dell'art. 146 del d.p.r. 115/2202, ai sensi dell'art. 2778 c.c.".
          Questa conclusione a nostro avviso non è corretta perché si sta parlando non del consulente di parte, nominato dal curatore e con il quale questi instaura un rapporto professionale, né di un coadiutore del curatore, ma di un ausiliario del giudice del processo civile allo scopo di appurare fatti necessari ai fini della decisione, con il quale le parti del processo non instaurano alcun rapporto professionale in quanto il CTU, per tutta la durata dell'incarico è un pubblico ufficiale che svolge la sua attività al di fuori di un rapporto di servizio o di natura professionale al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità. Ci sembra, quindi, del tutto evidente, per un verso, che, mancando un incarico dato dal fallimento al CTU, non possa esistere tra i due un rapporto professionale, da cui potrebbe derivare il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., e, dall'altro, che, se si riconosce correttamente il carattere prededuttivo del compenso liquidato al CTU in quanto la sua attività è stata svolta in occasione e in funzione del fallimento, parte della causa in cui il CTU ha operato, detto compenso, se posto a carico esclusivo o solidale della procedura fallimentare, costituisce una spesa del processo civile necessaria ai fini dell'accertamento delle pretese del fallimento o della controparte alla quale il fallimento si oppone e, di conseguenza anche una spesa del fallimento che di quella attività eventualmente si è anche avvantaggiato.
          Zucchetti SG srl