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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
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Chiara Fabbroni
AREZZO05/10/2025 18:25Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
Buonasera,
vengo a porre il seguente quesito dovendo predisporre un Progetto di riparto finale molto complicato.
1) Ho già fatto un riparto in favore dei creditori prededotti. Dovendo predisporre il riparto finale in favore di tutti gli altri creditori, ivi quelli previlegiati, il conteggio degli interessi legali lo devo applicare solo per i creditori privilegiati e fino a quale data? Nel senso sino alla data del primo riparto o alla data di questo ultimo riparto Finale? Ed inoltre per la data da assumere come termine finale per il riparto, si intende la data di deposito del progetto di riparto o la data presunta di esecutività del progetto di riparto Finale?
2) Nello stato passivo ho diversi professionisti privilegiati che riuscirò a pagare con le seguenti casistiche:
a) Professionisti di cui risulta essere stato ammesso ex art 2751 bis n. 2 c.c. solo il compenso e non la cassa e l'iva;
b) Professionisti che in relazione alla durata temporale dell'incarico, il relativo credito è stato ammesso in privilegio ex art 2751 bis n2 c.c. per compenso, e solo per parte di esso per iva e cap in privilegio, con conseguente degrado in chirografo del resto.
La domande a questo punto sono le seguenti:
a) gli interessi li devo applicare solo sull'onorario ammesso in privilegio oppure anche sul cap e sull'iva ammessa in privilegio?
b) la ritenuta di acconto la devo calcolare solo sull'importo imponibile giusto, non considerando la parte dell'iva e dal cap ammesso in privilegio?
c) devo dare istruzioni ai creditori su come emettere la fattura, oppure per me come fallimento è indifferente?
Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso per la molteplicità dei quesiti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2025 18:23RE: Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
Quanto al primo quesito, deve distinguere gli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio generale da quelli prodotti da crediti assistiti da privilegio speciale. Per questi ultimi vale la regola generale posta dal comma 2 dell'art. 2749 c.c., secondo cui gli interessi post fallimentari decorrono fino alla data della vendita del bene oggetto del privilegio; per i crediti assistiti da privilegio generale l'art. 54, comma 3, l. fall. (ripreso dal pari comma dell'art. 153 del nuovo codice) dispone (in deroga alla previsione civilistica) che "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente". E' sufficiente quindi che un creditore sia incluso in un riparto (sia esso parziale o finale) e gli sia attribuita una somma, anche non esaurisce il pagamento, per segnare la fine del decorso degli interessi alla data del deposito del progetto di riparto.
Quanto al secondo gruppo di quesiti, va ricordato che l'estensione del privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 2, c.c. anche al contributo professionale e all'Iva è avvenuto con la legge n. 205/2017, per cui se nel caso in esame l'ammissione di queste voci al chirografo è avvenuta successivamente all'entrata in vigore della citata legge, la collocazione chirografaria permane in quanto il privilegio, pur potendo esssere concesso, è stato non richiesto o negato, e non essendo stato impugnato lo stato passivo, la decisione è ormai definitiva. Se invece l'ammissione al chirografo di dette voci è avvenuta prima dell'entrata in vigore della citata legge, quando cioè il privilegio non esisteva, si apre il controverso tema di come realizzare un privilegio sopravvenuto alla formazione dello stato passivo; è preferibile l'opinione che lo stato passivo possa essere modificato a seguito della nuova legge, ma che comunque ciò possa avvenire su richiesta della parte interessata. Nel caso di cui al n. 2, lett. a9 della domanda sembra che non sia intervenuta alcuna variazione dello stato passivo, per cui riteniamo che il privilegio rimanga per la sola voce del compenso.
Nel riparto vanno applicate le disposizioni di cui allo stato passivo, per cui se in questo il creditore è stato ammesso parzialmente rispetto alla sua domanda, a quell'ammissione va data attuazione nel riparto.
Sulle altre questioni, di natura prettamente fiscale, trasferiamo la domanda alla nostra Sezione specializzata in questa materia.
Zucchetti SG srl-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/10/2025 03:06RE: RE: Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
La ritenuta va operata solo sul compenso, non su IVA e CAP.
I creditori emetteranno la fattura come meglio credono, e quindi:
- o per l'imponibile che viene loro corrisposto più CAP e IVA che non gli verranno corrisposti nel caso in cui non siano assistiti da privilegio
- o costruendo la fattura "a ritroso", partendo dall'importo loro corrisposto considerandolo comprensivo di IVA e CAP, come consentito dalla Risoluzione 127/2008.
Il Curatore registrerà tale fattura, ricordando che l'IVA che essa espone è da considerare "IVA ante" apertura della procedura, essendo ante procedura la sua "causa genetica".
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Chiara Fabbroni
AREZZO06/10/2025 19:13RE: Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
Dunque per gli interessi sui crediti assistiti da privilegio speciale gli interessi da quanto e fino a quando decorrono.
Nel mio caso si tratta di un privilegio speciale che in realtà si viene ad esercitare sul ricavato dalla vendita del bene immobile, già realizzatosi prima della dichiarazione di apertura del fallimento.
Ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2025 15:42RE: RE: Riparto - delucidazioni modalità di pagamento dell'iva e del quantum della ritenuta di acconto
Come abbiamo detto nella precedente risposta , il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati è regolato dall'art. 2749 c.c., che detta disposizioni per i crediti maturati ante procedura (comma 1) e quelli maturati successivamente all'apertura della stessa (comma 2). Questo secondo comma pone la regola generale che gli interessi post procedura decorrono fino alla data della vendita del bene oggetto del privilegio; abbiamo aggiunto che questa regola è stata derogata per i crediti assistiti da privilegio generale dall'art. 54, comma 3, l. fall., ripreso dal pari comma dell'art. 153 del nuovo codice, per cui la regola che il decorso degli interessi generati dai crediti privilegiati cessa alla data della vendita vale esclusivamente per i crediti con privilegio speciale.
Lei assume che il credito di cui tratta gode di privilegio speciale per cui rientra in questa categoria e il fatto che sia stato liquidato ante apertura della procedura nulla cambia, nel senso che evidentemente, essendo già avvenuta la vendita al momento dell'apertura della procedura, il relativo credito non produce interessi successivamente a tale evento, essendosi il decorso degli stessi già bloccato.
Zucchetti SG srl
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