Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

  • Michele Masin

    LEGNAGO (VR)
    19/03/2021 12:00

    INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

    Buongiorno. Chiedo un confronto in merito alla seguente questione:
    - dipendenti licenziati 31.12.2011;
    - fallimento 01.06.2017;
    - insinuazione al passivo (tardiva) di 2 ex dipendenti regolarmente ammessi, e con decreto di esecutività dello stato passivo non opposto; preciso così perchè l'inps era insinuata come tempestiva, e quindi ha avuto comunicazione dell'insinuazione e dell'esecutività dei ex dipendenti;
    - richiesta intervento fondo garanzia ( avevano solo TFR da incassare);
    - rigetto dell'inps che eccepisce la prescrizione ultra quinquennale tra la data di cessazione del rapporto e l'inisnuazione al passivo;
    Ora, pur concordando che il credito era effettivamente prescritto, dal momento che è stato ammesso ora l'inps può eccepirmi la prescrizione del diritto? La circoare 74/2008 proprio dell'inps e da loro citata per il rigetto recita così :
    L'accertamento del credito in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
    L'ammissione del credito nello stato passivo determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia.

    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2021 20:11

      RE: INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

      La Cassazione dopo aver affermato che "l'Inps non può in alcun modo contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur" (Cass. n. 24231 del 2014, n. 23258 del 2015 e n. 24730 del 2015, è ritornata sull'argomento nel 2018, statuendo esattamente il contrario, e cioè che il fatto che un determinato credito del lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo nel fallimento del datore di lavoro, non può vincolare l'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, che è estraneo alla procedura concorsuale e che perciò deve poter contestare il credito ammesso (Cass. 19/07/2018, n. 19277). Spiega la Corte con persuasive argomentazioni che una cosa è il rapporto di lavoro che intercorre tra l'impresa e il lavoratore, con piena legittimazione di quest'ultimo a rivendicare le proprie spettanze nella procedura concorsuale del datore di lavoro decotto, altro è il rapporto previdenziale tra l'impresa e l'Inps.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Masin

        LEGNAGO (VR)
        22/03/2021 13:35

        RE: RE: INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

        Ho letto l'evoluzione della giurisprudenza. Colgo però, magari interpretando erroneamente, che c'è una differenza che ritengo importante. Nel caso da me enunciato l'inps non è estraneo alla procedura. Era insinuata, ha ricevuto notizia dell'inisnuazione dei dipendenti ( tutti licenziati nel 2011, per cessazione dell'attività ) e non ha fatto opposizione ai sensi del 98 LF.Altra notizia che ho omesso è che 4 su 6 lavoratori ( tutti nelle medesime condizioni, nessuno aveva fatto alcunchè per interrompere la prescrizione) hanno ricevuto quanto richiesto dal fondo di garanzia.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/03/2021 19:56

          RE: RE: RE: INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

          Crediamo che i fatti da lei esposti non assumano rilevanza nella interpretazione ultima della Cassazione.
          Questa quando parla di estraneità dell'Inps alla procedura e di autonomia dei due rapporti intende dire che la decisione sulla domanda dei lavoratori non può vincolare l'INPS, che perciò deve pater contestare il credito ammesso nel momento in cui il lavoratore fa a tale ente la richiesta di anticipazione.
          Lei dice che l'Inps era stata avvertita della insinuazione dei dipendenti, ma anche ammesso che sia così (e non che sia stata avvertita della ammissione al passivo delle pretese avanzate dal lavoratore), rimane il fatto che l'Ente al momento della decisione sul credito dei lavoratori non poteva interferire sull'ammissione in quanto, non avendo ancora anticipato il TFR e/o le ultime tre mensilità, non era legittimata a tanto e tanto meno poteva proporre opposizione allo stato passivo contro l'ammissione dei lavoratori, né altra forma di impugnazione della decisione, non avendone titolo né interesse.
          Ridotto in soldoni, l'Inps non poteva, né doveva, sostituirsi alla curatela per eccepire la prescrizione perché l'ammissione al passivo dei dipendenti per un credito prescritto, non interessava l'Inps che, proprio per l'autonomia dei rapporti, quando il dipendente avrebbe chiesto il pagamento all'Inps, avrebbe opposto la prescrizione; né questo meccanismo aggrava la posizione del fallimento; questo, una volta ammesso i dipendenti al passivo si è assunto l'obbligo di ripartire l'attivo in favore di costoro, seguendo l'ordine dei privilegi per cui è indifferente per la massa che al riparto partecipino i dipendenti ammessi o l'Inps che ad essi si è surrogato per aver anticipato quanto dovuto dal fallimento.
          Irrilevante sotto il profilo giuridico è anche il dato che alcuni dei dipendenti siano stati pagati dall'Inps, sebbene anche il loro debito fosse prescritto, giacchè l'eccezione prescrizionale rientra nella disponibilità della parte, per cui non averla eccepita in un rapporto non esclude che possa essere eccepita in un altro.
          Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      03/06/2021 22:35

      RE: INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

      Ill.mi
      Il fallito è stato dipendente di una società il contratto di lavoro si è risolto anno 2011 con la presenza di crediti per TFR e stipendi maturati non corrisposti ,è presente corrispondenza con diffide
      La società datore di lavoro è fallita 2014 il fallimento chiuso , il fallito ho provato ad insinuarsi ma senza risposta da parte della CF non è presente nel piano di riparto neppure come Tardiva
      Vi chiedo se in questo caso è possibile ricorrere al Fondo di Garanzia, in modo da acquisire le somme al passivo fallimentare
      grazie
      spp
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/06/2021 20:05

        RE: RE: INTERVENTO FONDO GARANZIA INPS E PRESCRIZIONE

        Se abbiamo ben capito un soggetto persona fisica Tizio, prima di svolgere attività imprenditoriale per la quale è stato dichiarato fallito, era stato dipendente della società Beta, anch'essa dichiarata fallita nel 2014, tre anni dopo che era cessato, nel 2011, ul rapporto di lavoro con Tizio. Questi (da fallito, ritenendo evidentemente il credito rientrante nella previsione dell'art. 46 l. fall.) ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società Beta per il suo credito da TFR, ma non si sa che fine abbia fatto la domanda; di sicuro non è stata ammesso al passivo tanto che non è compresa nei riparti effettuati. Allo stato è stato chiuso il fallimento della società Beta.
        Se è esatta questa ricostruzione temiamo che nulla posa più fare Tizio per ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia. E' infatti indirizzo costante della Cassazione che "in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia richiede, secondo la disciplina della l. n. 297 del 1982, art. 2, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poichè la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa" (da ult. Cass. 05/04/2019, n.9670; conf., Cass. n. 5878 del 2014; Cass. n. 3640/2012; Cass. n. 17079/2004; Cass. n. 294/2000).
        Se la mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 92 l. fall. non giustifica la non ammissione al passivo ai fini di cui si discute, a maggi9or ragione, non può giustificarlo la mancata presentazione della domanda di insinuazione da parte del dipendente notiziato dell'apertura della procedura, o il suo disinteresse dopo la presentazione della domanda, esistendo, nella legge fallimentare, gli strumenti per ovviare alla mancata decisione sulla domanda presentata.
        La norma sopra citata consente il pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia dell'Inps anche nelle ipotesi in cui il fallimento non possa essere accolto per carenza dei presupposti oppure per chiusura anticipata per assenza di attivo, con onere a carico del lavoratore di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro. Potrebbe il dipendente tentare questa via, anche se le possibilità non sembrano molte perché i casi indicati presuppongono la incolpevolezza del dipendnete stesso nell'ammissione al passivo, che nel caso, come detto non sussiste.
        Zucchetti SG srl