Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

"ATTIVO REALIZZATO" nel fallimento

  • Gaudenzio Russo

    CASTROVILLARI (CS)
    15/09/2025 11:45

    "ATTIVO REALIZZATO" nel fallimento

    Il Curatore fallimentare, pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 30 L.F. n. 207/42, responsabile della procedura fallimentare con capacità accertativa e certificativa nei confronti di terzi (enti pubblici), tenuto a compilare, timbrare e sottoscrivere le certificazioni INPS SR52 - SR54 che il creditore ex- dipendente della Società fallita è tenuto ad allegare all'istanza di pagamento del credito per TFR e C.D., indispensabili all'accoglimento della stessa, (v. Circ. INPS n. 53 del 07/03/2007 e da ultimo v. Circ. INPS n. 74 del 15/07/2008 - pag. 7 - paragrafi 3.3 e 3.3.1), può includere nell'attivo realizzato anche le somme corrisposte direttamente al lavoratore, somme che riducono il "Passivo accertato" non risultando l'Ente tra i creditori ammessi in surroga?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2025 20:02

      RE: "ATTIVO REALIZZATO" nel fallimento

      La intervenuta risoluzione del contratto seppur determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, con effetti retroattivi, consente al contraente adempiente e che ha fatto valere la risoluzione di azionare gli effetti contrattuali conseguenti alla risoluzione, tra cui chiedere il risarcimento del danno o una penale, qualora questa sia contrattualmente prevista, come nel caso, i cui è stabilita una penale di euro 500 giornaliere. La domanda del pagamento della penale è quindi legittima, ma non è chiaro dalla domanda a quale evento sia ancorato il decorso della penale visto che questa è commisurata ad una somma giornaliera che dovrà avere un termine. Si parla invero di preliminare di cessione di un diritto di proprietà superficiaria e l'ipotesi che riusciamo a configurare è che sia stato già trasmesso il possesso dell'area e quindi la penale decorra fino alla restituzione della stessa al promittente venditore.
      La questione si riversa anche sulla collocazione del credito perché, per giustificare la prededuzione bisogna ammettere una partecipazione della procedura al mantenimento della situazione da cui germina la penale.
      In ogni caso, ove lei non riesca ad avere ulteriori informazioni più precise in proposito, può proporre il rigetto della domanda per la mancanza determinazione del credito e della durata della penale; il resto verrà in sede di opposizione, fermo restando che il giudice ha il potere di ridurre la penale ove ritenuta eccessiva..
      Zucchetti SG srl