Forum ASTE TELEMATICHE - VARIE

plurimi pignoramenti di somme di denaro unica procedura esecutiva

  • Daniela Longo

    CROTONE
    03/03/2021 18:12

    plurimi pignoramenti di somme di denaro unica procedura esecutiva

    Si è proceduto a plurimi pignoramenti di somme di danaro presso il debitore. I pignoramenti sono stati qualificati come "successivi" e uniti, quindi, all'interno della medesima procedura esecutiva. E' stata depositata istanza di assegnazione delle prime somme. Predisposta apertura di un conto corrente su cui verranno le stesse verranno versate. Si intende depositare nuova istanza di assegnazione per tutte le somme pignorate, in vista della fissazione dell'udienza, ancora non disposta.
    Si chiede se sia corretto qualificare tutti i pignoramenti come successivi, in quanto vengono pignorate sempre somme di denaro o se sia più corretto qualificare le azioni come pignoramenti diversi, con la conseguenza di dover iscrivere a ruolo ognuno (con apertura di diverse procedure esecutive). Si ritiene più corretta la soluzione dei pignoramenti successivi. Tuttavia non vorrei incorrere in opposizioni da parte del debitore esecutato.
    Grazie mille per l'eventuale risposta
    • Zucchetti SG

      05/03/2021 07:43

      RE: plurimi pignoramenti di somme di denaro unica procedura esecutiva

      A nostro avviso la soluzione preferibile è quella di trattare le somme pignorate all'interno di una unica procedura esecutiva. Queste le ragioni del nostro convincimento.
      A norma dell'art. 491, comma quarto, c.p.c., quando i beni pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il credito, o la loro liquidazione appare richiedere tempi lunghi, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni (o crediti) pignorabili, che si considerano pignorati, ai sensi del successivo comma quinto, nel momento stesso in cui vengono indicate.
      Il comma sesto, infine, rende applicabile questa scansione procedimentale anche all'ipotesi di un pignoramento originariamente "capiente", che divenga tuttavia insufficiente per effetto dell'intervento di altri creditori nel corso della procedura.
      Tale dinamica viene ripresa dall'art. 499 comma quarto, c.p.c., che ha sostanzialmente generalizzato l'istituto dell'estensione del pignoramento, prima confinata nell'abrogato art. 527, tanto è vero che secondo taluni commentatori il creditore pignorante, prima di provocare l'estensione del pignoramento (con tutte le conseguenze negative che i creditori intervenuti subiscono in caso di omissione), dovrebbe rivolgersi all'ufficiale giudiziario a norma del sesto comma dell'art. 491 surrichiamato.
      Il combinato disposto di queste norme rende evidente che una medesima procedura esecutiva può ricomprendere una pluralità di beni, che possono anche essere diversi tra loro, e che possono essere aggrediti in tempi diversi tra loro. Ergo, l'idea per cui il verbale di pignoramento, ed i beni in essi indicati, valga a definire l'oggetto del pignoramento, per quanto suggerita dall'id quod plerumque accidit non è giuridicamente corretta, poiché il legislatore concepisce una procedura esecutiva "aperta" all'ingresso di ulteriori beni, la qualcosa può avvenire anche a distanza di tempo.
      Il tutto, si osservi, da un lato non è pregiudizievole per gli interessi dei soggetti coinvolti, e segnatamente del debitore (i cui interessi, come risalente dottrina insegna, restano, per così dire, "sullo sfondo") dall'altro è coerente con un elementare principio di economia processuale, poiché evita l'inutile dispendio di risorse.
      Certamente, si potrebbe osservare che questa interpretazione incide negativamente sulle casse dell'erario perché riduce gli importi da versare per l'iscrizione a ruolo, ma all'obiezione è facile replicare che il criterio per cui tra più interpretazioni possibili debba essere preferita quella più onerosa sul piano fiscale non risulta tra i canoni dell'ermeneutica.