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compenso spettante al delegato alla vendita in caso di estinzione procedura
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Anna Maria Carlucci
Salerno14/11/2022 09:02compenso spettante al delegato alla vendita in caso di estinzione procedura
Salve,
in qualità di delegato alla vendita ho fissato tentativo di vendita senza incanto con modalità asincrona, due giorni prima della vendita interveniva provvedimento di sospensione della stessa da parte del g.e. nonchè il giorno seguente provvedimento di estinzione della procedura ex art. 629 cpc per rinuncia da parte di tutti i creditori.
La mia domanda è la seguente: devo depositare istanza liquidazione compenso come delegato in base all'art. 2 del D.M. n. 227 del 2015 e mi chiedo se devo essere liquidata per queste due fasi o solo per la prima????
- l'importo di €. 1.000,00 per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, comma 2, c.p.c.;
- l'importo di €. 1.000,00 per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione.
Io sarei dell'avviso di chiedere entrambe le fasi sulla base dell'ultimo prezzo posto a base d'asta-
Zucchetti SG
16/11/2022 06:36RE: compenso spettante al delegato alla vendita in caso di estinzione procedura
Come noto, l'art. 2 del dm 15 ottobre 2015, n. 227 calcola la misura del compenso dovuto al professionista delegato in base a 4 fasi della delega, e precisamente determinandolo:
1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;
2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino
all'aggiudicazione o all'assegnazione;
3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.
Nel caso in esame, certamente sono state svolte le attività della prima fase, che si conclude con la redazione dell'avviso di vendita. Ciò si evince dal perimetro della seconda fase, che comprende le attività successive all'avviso di vendita, e che si conclude con l'aggiudicazione.
Senza dubbio, nel caso prospettato si è parzialmente dato corso anche al paniere delle attività comprese nella seconda fase, poiché dopo la redazione dell'avviso di vendita, e prima dell'aggiudicazione, il professionista delegato potrebbe aver compiuto ulteriori attività, prima fra tutte quella relativa alla cura degli adempimenti pubblicitari, nelle diverse forme previste dall'art 490 c.p.c. e declinate nell'ordinanza di vendita. In questa fase, inoltre, si colloca la ricezione delle offerte di acquisto, l'apertura delle buste il giorno della vendita, la gestione della eventuale gara gli offerenti, la fissazione di un nuovo esperimento di vendita nel caso di infruttuosità di quello svolto, la gestione delle istanze di assegnazione, il compimento di tutte quelle attività che avrebbero dovuto essere svolte dal cancelliere o in cancelleria, come previsto dall'art. 591-bis, comma terzo c.p.c..
Orbene, nel caso in cui si giunga ad una estinzione anticipata della procedura, e ciò avvenga in un momento in cui le attività di una fase sono ancora in corso, nel senso che alcune di esse, ma non tutte, si sono completamente svolte, occorre domandarsi come determinare la misura del compenso.
Soccorre a tal fine la previsione del comma terzo del medesimo art. 2 prevedeva che "tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento".
In forza ti di tale previsione, dunque, il giudice poteva ridurre, fino al 60% il compenso di quella fase non completamente esauritasi. Sennonché, questa previsione è stata parzialmente annullata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato la Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7440. In essa si è affermato che se non è irragionevole la soglia massima di aumento del compenso, "occorre, di contro, rilevare che la previsione di una così elevata percentuale di riduzione del compenso potrebbe portare alla liquidazione di valori eccessivamente esigui in relazione al tenore dell'attività espletata. Ne consegue che, in parte qua, con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il decreto ministeriale impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato, ferma restando, ovviamente, la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, che tenga conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Pur essendo stata annullata la disposizione che consentiva una riduzione del compenso, ciononostante riteniamo che il giudice possa (e debba) procedere in tal senso, atteso che a norma dell'art. 2 comma 2 il compenso per ciascuna fase è stabilito nella misura indicata "per tutte" le attività in cui si compendia la fase medesima, con la conseguenza che se ne sono state svolte solo alcune esso, deve essere necessariamente ridotto.
Nel caso prospettato pertanto, ci appare legittima la richiesta di un compenso per le prime due fasi, fermo restando che quello dovuto per la seconda, andrebbe ridotto.
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