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delegato alle vendite e notifiche all'esecutato

  • Monica Dominici

    Firenze
    11/05/2023 20:01

    delegato alle vendite e notifiche all'esecutato

    buonasera, sono un delegato alla vendita e il Giudice delle esecuzioni nell'ordinanza di delega e vendita inserisce fra gli incombenti che il delegato notifichi l'avviso al debitore anche se costituito in giudizio.
    E' noto che il delegato, nella sua qualità, non può effettuare notifiche a mezzo PEC in sintesi perché , seppur avvocato - come nel mio caso - non è procuratore di nessuna parte in giudizio, tant'è che ho sempre provveduto a mezzo ufficiali giudiziari. La disposizione del Giudice non è a mio avviso condivisibile per la parte costituita, ma l'ordinanza lo pone come incombente a mio carico cui adempiere obbligatoriamente. Con la riforma Cartabia, il novellato art. 137 c.p.c. prevede che la notifica debba essere obbligatoriamente eseguita a mezzo PEC nei confronti di tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno l'obbligo di munirsi di una PEC, quindi, non si può fare tramite ufficiali giudiziari.
    la domanda che pongo è questa :
    l'esecutato costituito è rappresentato e domiciliato presso un Avvocato che è munito di PEC ed è pertanto vietato notificare ai suoi assistiti presso il domicilio eletto tramite ufficiali giudiziari. il delegato non ha titolo per notificare via PEC . il delegato che deve notificare gli atti della procedura all'esecutato costituito, l'avviso piuttosto che il piano di riparto, cosa deve fare per adempiere.
    ringrazio e saluto
    Monica Dominici
    • Zucchetti SG

      13/05/2023 17:05

      RE: delegato alle vendite e notifiche all'esecutato

      L'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), D.Lgs. n. 149/2022) prevede che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione".
      L'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, dispone che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
      Secondo la legge delega, le modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio avrebbero dovuto: «a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata … che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
      Orbene, come si vede, dal contesto normativo sopra richiamato si ricava il dato per cui il professionista delegato non è interessato dalle modifiche sopravvenute.
      Invero, il citato ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. nel prevedere che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata" non si riferisce al professionista delegato, ma al difensore di una delle parti, poiché solo in questi casi, secondo la disciplina della legge n. 53/1994 egli può eseguire notifiche in proprio.
      Piuttosto, nelle procedure esecutive troverà applicazione l'art. 149-bis c.p.c., a mente del quale "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82".
      Dunque, se l'esecutato ha nominato un difensore munito di domicilio digitale, le notifiche andranno eseguite via pec..