Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Emissione fattura compenso delegato con esecutato cancellato

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    17/07/2024 17:05

    Emissione fattura compenso delegato con esecutato cancellato

    Come delegato alla vendita devo ricevere il compenso a carico della Procedura traendolo dalle somme disponibili per il Progetto di distribuzione.
    La fattura in questi casi va intestata al debitore esecutato.
    Mi capita il caso che nel frattempo il debitore esecutato, una società, abbia cessato l'attività e si sia Cancellato dal Registro Imprese.
    A chi va intestata la fattura del compenso per il delegato posto a carico della Procedura?
    • Zucchetti SG

      19/07/2024 19:35

      RE: Emissione fattura compenso delegato con esecutato cancellato

      Per rispondere all'interrogativo proposto è necessario premettere che cancellazione dal registro delle imprese e chiusura della partita Iva sono adempimenti diversi.
      Lo si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (testo unico IVA).
      In particolare, il comma 3 della previsione dispone che in caso di variazione di cessazione dell'attività, il contribuente entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo al comma 4 che per le operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione e che (comma 8) i soggetti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese possono fare la comunicazione di cessazione al medesimo registro delle imprese, il quale comunica la cessazione all'Agenzia delle entrate.
      Ecco spiegata la ragione per la quale una società cancellata può risultare, ciononostante, ancora titolare di partita IVA, tanto è ver oche per rimediare al problema il medesimo art. 35 al comma 15 quinquies dispone che l'agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.
      Ciò premesso, occorre ancora dire che costituisce ormai affermazione costante della Corte di Cassazione quello per cui la cancellazione della società dal Registro ha valenza costitutiva, per cui essa determina la cessazione della società quale soggetto di diritto (Cass. Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070), anche in presenza di rapporti giuridici pendenti.
      La medesima sentenza ha poi affermato che "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".
      Va infine tenuto conto quanto previsto dall'art. 2519 c.c., a norma del quale alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società per azioni.
      Sulla scorta di queste premesse, e tenuto conto della circostanza per cui la cancellazione d'ufficio è intervenuta nelle more della procedura esecutiva, riteniamo che siano astrattamente percorribili due strade.
      La prima è quella di proporre ricorso al giudice del registro delle imprese per chiedere che sia cancellata, ex art. 2191 c.c. l'intervenuta cancellazione d'ufficio. È un ricorso che a nostro avviso il custode del compendio pignorato può promuovere, essendo investito della funzione di amministrazione e gestione del compendio pignorato.
      La seconda potrebbe essere quella di emettere la fattura nei confronti dei soci che tali risultavano al momento della cancellazione, in ragione del fenomeno successorio che abbiano sopra descritto.
      Tutto quello che abbiamo affermato sin qui presuppone il fatto che il la fattura debba essere intestata al debitore esecutato, il che non è del tutto pacifico.
      Infatti una opinione diversa è stata prospettata dall'Agenzia delle Entrate Veneto, che invece ha sostenuto la tesi che qui di seguito riportiamo.
      AE VENETO
      OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
      Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
      QUESITO
      Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

      Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.
      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

      … con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
      Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
      Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
      Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
      I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019,pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

      Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
      Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
      Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
      A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio.