Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

INTESTAZIONE FATTURA

  • Alessandra Reda

    Cosenza
    21/02/2024 12:38

    INTESTAZIONE FATTURA

    Buongiorno, mi trovo ad essere custode e delegato in una procedura che verrà estinta (senza che vi sia stata alcuna vendita) per intervenuta omologa piano del consumatore. Il creditore procedente originario aveva versato alla procedura il fondo spese; successivamente c'è stata una sostituzione del procedente con un nuovo soggetto, succeduto a titolo particolare. il giudice, in vista della chiusura della procedura, ha liquidato i miei compensi, ponendoli a carico del creditore procedente e autorizzandone il prelievo dal fondo spese.
    A questo punto, a chi devo emettere fattura?
    1) all'esecutato (pur non essendoci stata alcuna vendita) visto che il compenso viene prelevato dal conto della procedura;
    2) al creditore originario, in quanto è stato lui a versare il fondo spese;
    3) al creditore procedente attuale, subentrato a quello originario, visto che la cessione del credito dovrebbe essere stata regolata tra i due soggetti, ricomprendendo ogni somma.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      24/02/2024 11:36

      RE: INTESTAZIONE FATTURA

      A nostro avviso la fattura va emessa ni confronti del creditore procedente, magari con la specificazione che la "solutio" avviene con denaro fornito con prelievo di somme versate sul conto della procedura dalla parte individuata dal provvedimento con cui il Giudice ha disposto il versamento del fondo spese. Depongono in tal senso sia il decreto di liquidazione adottato dal giudice (a norma degli artt. 53 e 179-bis disp. att. c.p.c.), chiaro sul punto, sia l'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), a norma del quale sono a carico della parte le spese che la legge o il giudice pongono, appunto, a suo carico. Del resto, l'originario creditore procedente non è più parte del processo e dunque non potrà essere destinatario dei provvedimenti del giudice.
      Così posti i termini della questione saranno poi cedente e cessionario a dover regolare i termini del loro rapporto in base agli accordi intervenuti.