Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    30/01/2020 08:47

    COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

    Buongiorno
    in una esecuzione immobiliare, successivamente alla vendita dell'immobile, il delegato alla vendita ha emesso parcella alla società debitrice, prelevando previa autorizzazione del Giudice, l'importo autorizzato al netto della ritenuta di acconto.
    Ora, a riguardo del pagamento della ritenuta di acconto, a chi compete il pagamento?
    Ovvero, il delegato alla vendita avrebbe dovuto prelevare la somma al lordo della ritenuta di acconto e poi versarla in nome e per conto della società debitrice, oppure deve essere la società debitrice a versarla una volta ricevuta copia della parcella?
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      01/02/2020 11:20

      RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

      La risposta all'interrogativo formulato impone una serie di distinguo.
      Va ricordato, in premessa, che il compenso dovuto al professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., è liquidato dal giudice con decreto emesso ai sensi dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c., e grava, sulla procedura (e dunque sul debitore esecutato ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), con esclusione della quota parte posta a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2 d.m. 15 ottobre 2015, n. 227.
      Ciò premesso, il trattamento fiscale di questo compenso sconta una differente disciplina in relazione alla tipologia dei debitori esecutati, alla possibilità di reperirli ed alla loro "collaborazione".
      E così, se il debitore non è sostituto d'imposta non gli potrà essere richiesto alcun adempimento, ed il professionista verserà l'imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
      Se invece il debitore esecutato riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.
      Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrà operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.
      Le modalità procedimentali potrebbero essere le stesse del curatore fallimentare che opera in nome e per conto del debitore, e quindi nel modello F24 dovranno essere indicati i dati del debitore esecutato, unitamente al codice fiscale del professionista nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", nonché il codice "03" nel campo "codice identificativo".
      Il codice tributo sarà il 1040, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
      La soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate ci sembra condivisibile con la sola avvertenza rappresentata dal caso (pervero abbastanza improbabile) in cui debitore manifesti la disponibilità a provvedere personalmente agli adempimenti connessi alla ritenuta o il delegato riesca a convincerlo ad adempiere. In questo caso, evidentemente, si pone il problema di evitare che il debitore esecutato riceva dal delegato l'importo della ritenuta e non provveda al suo versamento. Per evitare questa eventualità il delegato dovrà avere cura di eseguire personalmente il pagamento materiale.
      • Tarcisio Baggio

        Treviso
        02/02/2020 18:29

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        Mi inserisco osservando che il tema dell'obbligo di operare e versare la Ritenuta d'acconto da parte del Delegato alla vendita meriti un approfondimento.
        Va anzitutto stabilito se il Delegato alla vendita sia o meno "sostituto d'imposta".
        L'art. 23 del DPR 600 non lo stabilisce, mentre l'Agenzia delle Entrate è di diverso avviso.
        Se il Delegato alla vendita corrispondesse il compenso al lordo della ritenuta,
        quale norma verrebbe violata e quale imposta evasa?
        Se fossimo d'accordo che von vi sarebbe né violazione né evasione, perché complicarsi l'esistenza.
        Vi ringrazio dell'ospitalità.



        • Zucchetti SG

          05/02/2020 08:18

          RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

          Comprendiamo le perplessità espresse, alle quali potrebbe aggiungersi il fatto che solo il curatore, e non anche il professionista delegato, è menzionato nell'art. 23, sicchè occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale intorno alla figura del curatore. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
          Rimane il fatto che quel pagamento è imputabile direttamente, a nostro giudizio, in capo al debitore (ex art. 95 c.p.c.). Peraltro, sullo sfondo della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate si pone l'esigenza di evitare che il rispetto rigoroso delle norme che disciplinano la sostituzione d'imposta (in base alle quali, come in materia di IVA, l'importo dell'imposta dovrebbe essere restituito al debitore affinché questi provveda al versamento) si pone l'esigenza di evitare che il pagamento sia omesso dal debitore che resti inadempiente.
          È chiaro, tuttavia, che nessun problema si porrebbe se si baipassasse integralmente la disciplina della sostituzione d'imposta ed il professionista delegato portasse in dichiarazione tutto il compenso ricevuto, poiché questo non inciderebbe sul gettito fiscale.
          • Tarcisio Baggio

            Treviso
            05/02/2020 12:32

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            Vi ringrazio per le precisazioni, sempre puntuali e molto utili anche sul piano operativo.
            Purtroppo il nostro sistema impositivo è stato reso talmente complicato, che ha dovuto intervenire perfino la Cassazione per affermare una ovvietà e cioè che, se non c'è norma non vi è obbligo.
            Il fatto che l'Amministrazione finanziaria anteponga qualche volta la necessità di gettito al rispetto della legge, non deve scoraggiarci. Nè possiamo ignorare che gli obblighi fiscali del Delegato alla vendita non sono comparabili con quelli del Curatore, neppure per analogia.
            A mio avviso, dobbiamo indiscutibilmente applicare la legge e non indulgere troppo ad interpretazioni di prassi, che non sempre sono rispettose del dettato normativo e soprattutto non tengono conto delle complicazioni operative a cui si va incontro seguendole. Facciamo tesoro dello scetticismo professionale e del buon senso, che non ci manca.
            Se vogliamo, ce la facciamo.
            Ancora grazie



            • Zucchetti SG

              06/02/2020 12:10

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

              Grazie a Lei per il proficuo confronto.
          • Antonio Vacchelli

            Milano
            11/01/2021 14:10

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            Buongiorno,
            Ma nel caso in cui il delegato oltre a prelevarsi il proprio compenso al netto della ritenuta, provvedesse anche al versamento della stessa sempre prelevandoli dai fondi della procedura, a chi spetterebbe l'obbligo di certificazione (con relativa trasmissione del modello 770)? Grazie in anticipo.
            • Zucchetti SG

              14/01/2021 05:49

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

              Come dicevamo in una delle precedenti risposte, nessun problema si porrebbe se si baipassasse integralmente la disciplina della sostituzione d'imposta ed il professionista delegato portasse in dichiarazione tutto il compenso ricevuto, poiché questo non inciderebbe sul gettito fiscale.
              • Antonio Vacchelli

                Milano
                14/01/2021 21:39

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                Vi ringrazio per la celere risposta, purtroppo il problema non si può baipassare in qunto il professionista ha già provveduto ad incassare il copmpenso e ha già effettuato il versamento della ritenuta. Grazie lo stesso.
                • Zucchetti SG

                  15/01/2021 06:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                  Grazie a lei!
    • Francesca Petrucelli

      Lecce
      05/05/2023 08:55

      RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

      In caso di incapienza delle somme occorre considerare che la provvista per il pagamento del compenso del delegato non è del debitore, ma del creditore procedente (o intervenuti se il procedente è interamente soddisfatto) e quindi è a loro che va intestata la fattura in questi casi, che purtroppo sono in numero prevalente. Il delegato in tal caso lo deve tenere in conto nel piano di riparto.
      In caso contrario, come a me è capitato per mera dimenticanza, ossia in caso di non applicazione della ritenuta pur essendo il compenso a carico del procedente società bancaria, a mio avviso il delegato che ha incassato il lordo può operare la ritenuta direttamente in fattura e poi versare in nome e per conto del procedente ma con propria provvista la ritenuta. il procedente poi dovrebbe avere l'onere della dichiarazione. Cosa ne pensate? Grazie
      • Zucchetti SG

        05/05/2023 15:38

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        La soluzione ci sembra praticabile.
        In questo caso il professionista delegato dovrebbe comportarsi come se il compenso fosse stato posto a carico del debitore esecutato (caso nel quale l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione).
        Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrebbe versare l'importo della ritenuta con il modello F24.
        SI potrebbe valutare, in alternativa, di emettere una nota di credito, annullando la precedente fattura ed emettendone una nuova versando al creditore la somma relativa alla ritenuta.
      • Zucchetti SG

        05/05/2023 15:42

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        La soluzione ci sembra praticabile.
        In questo caso il professionista delegato dovrebbe comportarsi come se il compenso fosse stato posto a carico del debitore esecutato (caso nel quale l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione).
        Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrebbe versare l'importo della ritenuta con il modello F24.
        SI potrebbe valutare, in alternativa, di emettere una nota di credito, annullando la precedente fattura ed emettendone una nuova versando al creditore la somma relativa alla ritenuta.
        • Gianluca Marini

          Pescara
          30/07/2024 12:36

          RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

          Buongiorno,
          la fattispecie che mi riguarda è questa.:
          il compenso deldelegato a carico della procedura viene prelevato direttamente dall'attivo della procedura medesima, pertanto come da indicazioni dell'AdE il destinatario della fattura è il debitore esecutato. Tale debitore è una società, con partita iva "viva" anche se inattiva e pec ancora funzionante, tanto è vero che al momento di aggiudicazione dell'immobile si è emessa fattura elettronica per conto della stessa nei confronti dell'aggiudicatario inviando copia di cortesia via pec alla esecutata, così come le spese di rimozione di materiale pericoloso (con pagamento a carico della procedura) sono state fatturate dalla ditta di smaltimento alla società esecutata. Stante le premesse sopra esposte la fattura del compenso dovrebbe essere quindi emessa al netto della ritenuta, e la ritenuta potrebbe anche essere versata dal delegato ed entrambi i documenti (copia di cortesia e quietanza di versamento ritenuta) inviati via pec alla società esecutata avvertendoli degli obblighi contabili e dichiarativi connessi.
          Cosa ne pensate?
          Grazie
          • Gianluca Marini

            Pescara
            30/07/2024 12:38

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            Aggiungo che non troverei obbligo invece di predisporre ed emettere la CU e il Mod. 770 a carico del delegato. grazie
            • Zucchetti SG

              31/07/2024 10:39

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

              Come dicevamo nelle precedenti risposte precedenti, se il debitore esecutato riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.
              Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrà operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.
              Il problema e che ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 600/1973 il professionista delegato non è annoverato tra i sostituti d'imposta, e se si accetta l'idea per cui le norme che prevedono sostituti d'imposta sono norme eccezionali, come tali insuscettibili di applicazione analogica, al professionista delegato non possono essere applicate analogicamente le disposizioni che valgono per il curatore del fallimento.
              Se so condivide questa idea, la disciplina della sostituzione d'imposta potrebbe essere integralmente superata ed il professionista delegato, senza operare alcuna ritenuta, potrebbe portare in dichiarazione tutto il compenso ricevuto.
              • Gianluca Marini

                Pescara
                31/07/2024 11:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                Grazie per la rapida risposta. Mi par di capire quindi che secondo voi la soluzione intermedia, (fatturazione alla società inattiva, ritiro compenso al netto e solo versamento della ritenuta da parte del delegato ma non gli altri adempimenti successivi ovvero CU e 770) non sia praticabile?
                grazie
                • Zucchetti SG

                  01/08/2024 09:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                  esatto
    • Gianluca Marini

      Pescara
      01/08/2024 11:56

      RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

      Buongiorno.
      perdonatemi la perseveranza, ma rileggendo attentamente la Risoluzione del 18/10/2007 n. 296 da Voi citata mi pare che l'Agenzia affermi che il notaio delegato debba senz'altro provvedere all'effettuazione e al versamento della ritenuta per conto del debitore esecutato sulla fattura da lui emessa in relazione ai suoi compensi, ma non anche che debba adempiere alla predisposizione della CU e del Mod. 770 che invece è demandata, nello specifico caso, al curatore fallimentare.
      Ora se così è, nella fattispecie da me illustrata, mi parrebbe che l'ipotesi che il delegato effettui il versamento della ritenuta astenendosi dal predisporre CU e Mod.770 , spedendo nel caso la quietanza alla società esecutata possa essere contemplata.
      Mi scuso per la pedanza ma cerco di trovare una soluzione precisa per lo specifico caso.
      Grazie per la pazienza e la disponibilità
      • Zucchetti SG

        02/08/2024 08:54

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        Rispondiamo molto volentieri a questa ulteriore sollecitazione (per la quale ringraziamo), trattandosi di un tema controverso, frutto di dell'assenza di un preciso raccordo normativo tra la disciplina fiscale e quella della vendita esecutiva.
        Ribadiamo che la soluzione "ibrida" (quella cioè per cui il professionista delegato, agendo in nome e per conto del debitore esecutato, opera la ritenuta sul compenso, versa l'imposta con il modello F24 ma non cura gli adempimenti successivi, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770) non ci convince.
        In primo luogo, osserviamo che la Risoluzione del 18/10/2007 n. 296 l'Agenzia delle entrate non era stata chiamata a pronunciarsi specificamente sulla individuazione del soggetto tenuto al rilascio della CU ed alla presentazione del modello 770 (anche se nel proporre l'interpello il curatore del fallimento aveva implicitamente ritenuto di essere lui il soggetto obbligato alla esecuzione di questi adempimenti); il quesito era stato formulato muovendo dal presupposto fattuale per cui il curatore aveva ricevuto dal professionista delegato (nominato prima della dichiarazione di fallimento dal giudice dell'esecuzione) le fatture relative al compenso liquidatogli dal giudice dell'esecuzione ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. senza operare alcuna ritenuta.
        La risoluzione, muovendo dal presupposto per cui il pagamento in favore del professionista delegato (comprensivo di ritenuta ed IVA) viene effettuato (nel momento in cui questi preleva le somme liquidate in suo favore) con somme costituenti il ricavato dalla vendita di un bene già appartenente al patrimonio del debitore esecutato (che sostiene l'onere economico per liquidare i compensi spettanti) ne trae la stessa conseguenza già indicata dall'Agenzia delle Entrate risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 (cui dichiara di voler dare continuità), in cui è affermato che la procedura espropriativa rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA (del prezzo di vendita) devono ritenersi necessariamente posti a carico del delegato che agirà in nome e per conto dell'esecutato.
        Quindi, non ci pare di poter trarre, dalla indicata risoluzione, argomenti per affermare che l'agenzia delle entrate volesse affermare che il delegato non è tenuto al rilascio della CU ed alla presentazione del modello 770.
        In secondo luogo, la tesi che riparte gli oneri tributari tra esecutato e delegato non ci convince nella misura in cui, in assenza di una specifica previsione normativa, o si sostiene che il delegato agisca, per le ragioni indicate dall'Agenzia delle Entrate, in nome e per conto dell'esecutato (con la conseguenza che egli è tenuto a tutti gli oneri fiscali legati al pagamento del compenso) oppure si ritiene che, non essendo lo stesso annoverato tra i sostituti d'imposta, nessun onere può essergli richiesto.
        • Gianluca Marini

          Pescara
          02/08/2024 10:20

          RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

          Ringrazio per il confronto così interessante dando un ultimo contributo a sostegno di quanto già scritoo.
          Sicuramente l'agenzia no ha voluto affermare, nel caso specifico che il delegato non è tenuto al rilascio della CU ed alla presentazione del modello 770., ma nemmeno che lo è visto che delega al curatore quegli adempimenti nello specifico interpello. In secondo luogo In altri casi, l'emissione della fattura in nome e per conto del soggetto passivo è obbligatoria.
          La Circolare n. 14/E del 17/06/2019 lo ha ricordato al paragrafo 7, facendo riferimento alle cessioni immobiliari effettuate nell'ambito dei procedimenti di espropriazione con l'intervento di professionisti
          delegati dal giudice ai sensi dell'art. 591 – bis del codice di procedura civile che secondo quanto già chiarito in passato dalla Risoluzione n. 62/E del 2006 e dalla precedente
          Risoluzione n. 158/E del 2005, il delegato del giudice è obbligato all'emissione della fattura
          in sostituzione del contribuente, cioè del soggetto esecutato. Conseguentemente, oltre
          all'importo del tributo incassato, il soggetto delegato "è tenuto a trasmettere copia della fattura
          alla società esecutata, che provvederà entro quindici giorni dal ricevimento, alla registrazione del
          documento e agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del
          tributo". Quindi Demanda al delegato l'adempimento della fatturazione e all'esecutato tutti gli altri adempimenti salvo nei casi in cui non sia possibile rimettere il relativo importo al soggetto
          esecutato, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo stesso si renda irreperibile, il custode
          giudiziario è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all'amministrazione finanziaria.
          Mi pare che quindi si possa configurare la possibilità di "fattispecie ibrida".
          Ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato.
          • Zucchetti SG

            03/08/2024 16:58

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            La ricostruzione dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate è corretta.
            La Circolare n. 14/E del 17/06/2019 (recante "chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica") conferma (sebbene senza alcuna argomentazione) l'opinione già espressa dalla risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, costituente evoluzione della risoluzione 158/E dell'11.11.2005 (ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009), la quale a sua volta riprende un pensiero già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974.
            La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
            L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
            Rispetto alla risoluzione n. 158/E dell'11.11.2005 (pronunciata a seguito di una istanza di interpello concernente proprio gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati) il passo in avanti compiuto dalla risoluzione n. 62E è rappresentato dall'idea della ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato, come precedentemente ritenuto.
            Il punto è che, così facendo, l'Agenzia delle Entrate conia una soggettività fiscale sdoppiata, dando vita ad una solidarietà passiva parziaria nella obbligazione tributaria, alla quale sono tenuti, per così dire "pro quota" sia il professionista delegato che il debitore. È questo il dato che non ci convince poiché, come abbiamo già detto nelle precedenti risposte, esso è privo di qualunque aggancio normativo.