Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

diniego compenso custode giudiziario

  • Giovanna Sebastio

    Roma
    16/09/2025 18:09

    diniego compenso custode giudiziario

    Buongiorno, sono stata nominata custode in una procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore fondiario. In pendenza di procedura, poco prima dell'udienza 569 c.p.c., la società esecutata è stata assoggettata a Liquidazione Coatta Amministrativa. Il Giudice dell'Esecuzione ha invitato gli ausiliari a presentare le proprie istanze di compenso senza assegnare loro un termine e si è riservato sulle questioni sottoposte dalle parti circa l'opponibilità del privilegio fondiario.
    Con provvedimento reso fuori udienza ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare.
    A distanza di appena due giorni dalla pronuncia, sia io che l'esperto Stimatore abbiamo presentate le nostre istanze, che tuttavia ci sono state rigettate dal GE richiamando l'ordinanza della Cassazione, sez. II, 28070/2024 (non massimata), a mente della quale una volta chiusa la procedura il Giudice perde il potere di liquidare l'ausiliario.
    Ho tuttavia rilevato che esiste altro orientamento giurisprudenziale della sezione III della Cassazione, ossia sentenza n. 12434/2021 (e altri precedenti richiamati in motivazione), secondo il quale - stante il dettato dell'art. 632 c.p.c. comma 3, il Giudice dell'esecuzione non perderebbe tale potere e, anzi sembra che sia legittimato a liquidare proprio dopo la chiusura della procedura.
    Quali strumenti ho per tutelare i miei diritti, trattandosi peraltro di un compenso rilevante, posto che ai sensi dell'art. 65 c.p.c. è necessariamente il GE a dover liquidare il custode?
    E' ammissibile da parte del custode proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non essendo egli tecnicamente parte del processo?
    In tal caso, sarebbe invece ammissibile un ricorso straordinario ex art. 111 c.p.c.?
    Qualora non volessi impugnare il provvedimento di diniego del compenso, dovrei agire in via ordinaria con un decreto ingiuntivo (come indicato nel precedente invocato dal GE) nei confronti del creditore procedente a carico del quale restano le spese ex art. 310 e 632 c.p.c.. Tuttavia è ipotizzabile un ricorso per decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese del custode?
    Grazie per il supporto.
    G. Sebastio


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/09/2025 16:26

      RE: diniego compenso custode giudiziario

      La pronuncia del 2024 ci convince.
      Invero, il giudice, una volta definito il giudizio, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore dell'ausiliario, per la banale considerazione che non è più il titolare di quel fascicolo. Pertanto, ove emesso, il relativo provvedimento risulta abnorme; peraltro, secondo detta pronuncia, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile, non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c..
      Quanto al rimedio esperibile avverso il decreto che negli la liquidazione, ci sembrano maggiormente persuasive le indicazioni provenienti da Cass. Sez. III, 30 luglio 2021, n. 21874, secondo la quale "Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare:
      a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso;
      b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese. (Cass. Sez. 3, 30/07/2021, n. 21874).
      Ergo, nel caso di specie, riteniamo che il rimedio esperibile sia quello della opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di provvedimento di diniego conseguente a declaratoria di improseguibilità della procedura.