Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

liquidazione del compenso per una sola fase

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    20/02/2023 14:04

    liquidazione del compenso per una sola fase

    Gentili Signori,
    espongo il seguente caso:
    1) nel mese di aprile 2022 ho concluso l'incarico di una vendita relativa ad una divisione giudiziale dove il coniuge era debitore esecutato in una esecuzione immobiliare esclusivamente a suo nome, nella fase del riparto ho provveduto a versare ai due coniugi le rispettive quote della somma da di-stribuire.
    2) nel mese di maggio ho ricevuto altro incarico con la seguente: .... Ordinanza di delega al profes-sionista delegato della attività di cui alla fase 4; per l'esecuzione immobiliare a nome del marito.
    3) per poter determinare la somma netta da ripartire è necessario conoscere il costo del mio com-penso che come previsto all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 227 /2015, al n 4 della lettera a)
    prevede la somma di €. 1000,00= ....."per tutte le attività svolte nella fase della distribuzione"
    Ma per poter effettuare un progetto di distribuzione , di qualsiasi mole esso sia, non si può prescin-dere dallo svolgimento anche delle attività previste al n. 1 della stessa voce a) ....."per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'art. 567,secondo comma c.p.s. spetta un compenso pari a €. 1.000,00=
    In base a ciò ho presentato la richiesta della liquidazione del compenso indicando le due fasi, la 1 e la 4; mi è stata liquidata solo la fase 4.
    Gradirei sapere, da Voi, se alla luce di quanto dovrà essere l'impegno ed il tempo necessario per adempiere all'incarico , la liquidazione limitata alla sola fase 4 risulta essere corretta.
    RingraziandoVi anticipatamente
    Dott. Gualtiero Contu
    • Zucchetti SG

      24/02/2023 11:44

      RE: liquidazione del compenso per una sola fase

      A nostro avviso la liquidazione limitata alla sola fase n. 4 è corretta.
      Il dm D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, recante "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", àncora la liquidazione del compenso a quattro "fasi":
      1) quella che va dal conferimento dell'incarico alla redazione dell'avviso di vendita "incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice
      di procedura civile"
      2) quella che segue la redazione dell'avviso di vendita ed arriva al verbale di aggiudicazione;
      3) quella che si apre dopo l'aggiudicazione e si conclude con il compimento delle formalità legare al trasferimento della proprietà;
      4) quella relativa alla "fase di distribuzione della somma ricavata".
      L'ordito normativo, dunque, traccia una scansione temporale in cui il compenso matura al progredire delle attività in cui si dipana la delega, ed è dunque chiaro che se viene delegata la fase della distribuzione, il compenso che spetta è quello relativo ad essa.
      L'osservazione per cui, laddove sia stata delegata la sola fase della distribuzione del ricavato, è necessario considerare anche il compenso della prima fase, essendo necessario procedere allo studio della documentazione ipocatastale, coglie solo parzialmente nel segno.
      Invero, va osservato che l'esame della documentazione ipocatastale deve essere sempre eseguito, anche in occasione del riparto, poiché in quel momento il professionista delegato deve verificare, ad esempio, l'esistenza (recte, l'attualità) dei eventuali diritti di prelazione iscritti nei pubblici registri (si pensi al caso di una ipoteca asseritamente rinnovata, nelle more della procedura, prima del decorso del ventennio) o alla spettanza del rimborso di spese di cui il creditore chieda la collocazione in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. (si pensi al creditore che chieda il rimborso delle spese di trascrizione di una accettazione tacita dell'eredità risultante da atto pubblico).
      Inoltre, occorre osservare che l'ispezione dei registri immobiliari è attività che il professionista delegato che voglia improntare il suo ufficio alla diligenza dell'homo ejusdem condicionis et professionis deve sempre eseguire prima di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita, per scongiurare il rischio che, medio tempore, siano state trascritte formalità opponibilità alla procedura (si pensi ad un sequestro disposto ai sensi del c.d. codice antimafia).
      Dunque, l'idea per cui, dovendosi esaminare la documentazione ipocatastale, sarebbe necessario riconoscere il compenso relativo alla prima fase anche al professionista delegato per il solo riparto, "prova troppo".
      Detto questo, è innegabile che, comunque, il delegato incaricato solo per questa attività è chiamato ad uno studio del fascicolo che non impegna il delegato che sia stato nominato sin dall'inizio (avendolo egli "coltivato" il fascicolo).
      Ma questo sforzo differenziale, a nostro avviso, può essere ristorato per il tramite della previsione di cui al comma 3 del ciato art. 2, a norma del quale "Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento".
      Pertanto riteniamo che, legittimamente, il delegato nominato per la sola distribuzione possa chiedere un aumento del compenso in applicazione della disposizione da ultimo richiamata.