Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Liquidazione compenso al delegato in caso di assegnazione al procedente con nessun altro creditore intervenuto

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    25/10/2023 17:01

    Liquidazione compenso al delegato in caso di assegnazione al procedente con nessun altro creditore intervenuto

    Salve, vi sottopongo il seguente caso:
    ho svolto l'attività di delegato in una EI promossa da Alfa ed alla quale nessun altro creditore è intervenuto.
    Il bene è stato assegnato al procedente che aveva presentato una proposta satisfattiva con compensazione parziale del suo maggior credito.
    Il bene è stato quindi trasferito in proprietà ad Alfa che aveva regolarmente versato le (sole) spese di procedura stimate ad abundantiam .
    Nel redigere la richiesta di liquidazione del compenso al delegato mi sono chiesto se la quota relativa alla III fase, quella della distribuzione del ricavato sia .dovuta
    Infatti, in questo caso particolare, ritengo che la procedura possa essere dichiarata estinta dopo la presentazione finale del rendiconto da parte del Delegato che nulla deve ripartire limitandosi a giustificare tutte le uscite finanziarie del c/c (compresa l'ultima quella a saldo della fattura del custode e delegato) il cui saldo sarà pari al residuo f.do spese, ossia alla somma da restituire alla nuova proprietà. (Alfa) che, lo ripeto, qui coincide con il creditore procedente
    Che ne pensate?
    Grazie molte
    • Zucchetti SG

      26/10/2023 11:24

      RE: Liquidazione compenso al delegato in caso di assegnazione al procedente con nessun altro creditore intervenuto

      Il dm D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, recante "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", àncora la liquidazione del compenso a quattro "fasi":
      1) quella che va dal conferimento dell'incarico alla redazione dell'avviso di vendita "incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice
      di procedura civile"
      2) quella che segue la redazione dell'avviso di vendita ed arriva al verbale di aggiudicazione;
      3) quella che si apre dopo l'aggiudicazione e si conclude con il compimento delle formalità legare al trasferimento della proprietà;
      4) quella relativa alla "fase di distribuzione della somma ricavata".
      L'ordito normativo, dunque, traccia una scansione temporale in cui il compenso matura al progredire delle attività in cui si dipana la delega.
      Ora, nel caso di specie è vero che non v'è una distribuzione del ricavato tra i creditori, ma è altrettanto vero che un conto del dare e dell'avere, per quanto limitato al solo fondo spese, vada compiuto, seppur al solo limitato fine di restituirne l'eccedenza al creditore procedente e di pagare il professionista delegato.
      A bene vedere, invero, l'attività da svolgere non è molto diversa da quella in cui, ad esempio, il ricavato dalla vendita non fosse neppure sufficiente a coprire le spese di procedura o fosse di importo talmente residuo da rendere superflua ogni valutazione dei crediti poiché quello del creditore procedente ipotecario di primo grado sovrasta di gran lunga il ricavato.
      Riteniamo pertanto che la quarta fase, seppur ridotta al minimo ex art. 2 comma 3 comma 2, potrebbe essere riconosciuta.