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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
Art. 111, 111-bis e art. 111 ter - crediti prededucibili ammesso allo stato passivo
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)16/07/2024 19:13Art. 111, 111-bis e art. 111 ter - crediti prededucibili ammesso allo stato passivo
Gentili Signori,
nel corso dell'esame delle domande di ammissione allo stato passivo sono sti ammessi in prededuzione tutti i crediti dei professionisti che hanno partecipato nella fase di ammissione al concordato preventivo. Tale concordato è stato ammesso ma il debitore non ha pagato le spese preventivate.
E' quindi stato dichiarato il fallimento.
Sono stati venduti gli immobili oggetto di ipoteche varie. Ovviamente ben al di sotto del credito ipotecario.
La mia domanda è: i crediti prededucibili di tali professionisti (es. avvocato, commercialista, attestatore, commissario) vanno decurtati dal credito ipotecario incassato ovviamente in proporzione come spese generali o vanno pagati in proporzione sul ricavato mobiliare e basta?
Ovviamente i costi prededucibili sorti in funzione del fallimento (piattaforma, curatore fallimentare, foglio notizie, vanno in decurtazione, pro quota, dei crediti ipotecari.
Discorso a parte i costri specifici che gravano sulle singole masse.
Mi potete dare conferma?
Grazie dell'attenzione
Sonia Candela
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Zucchetti SG
Vicenza17/07/2024 10:31RE: Art. 111, 111-bis e art. 111 ter - crediti prededucibili ammesso allo stato passivo
Le voci da lei indicate individuano spese di carattere generale della procedura che vanno pertanto distribuite, come giustamente da lei anticipato, proporzionalmente su tutti i beni dell'attivo, a norma dell'art. 111 ter l. Fall..
Zucchetti SG Srl-
Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)17/07/2024 15:07RE: RE: Art. 111, 111-bis e art. 111 ter - crediti prededucibili ammesso allo stato passivo
Quindi i crediti prededucibili ammessi al passivo sono equiparati alle spese prededucibili sorti nel corso del fallimento? Il delegato alla vendita mi contesta tale fatto...come replicare? Citando l'art. 111? Perchè l'art. 111 bis detta che il creditore ipotecario può solo far valere tale grado sugli immobili, mentre quelli prededucibili su tutto. Mi ha fatto fare un pò di confusione perchè è la prima volta che ho un conteggio da fare con vendita in sede di esecuzione. Non vorrebbe darmi neanche le spese condominiali perchè non capisce che il fallimento è come un cappello che sovrappone la normativa in tema di esecuzione.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza18/07/2024 10:35RE: RE: RE: Art. 111, 111-bis e art. 111 ter - crediti prededucibili ammesso allo stato passivo
Il problema non è che determinati crediti da pagare in prededuzione siano stati ammessi al passivo, ma la causale dei crediti. Se questi sono considerati quali spese della procedura, che siano stati o non ammessi al passivo a seguito di contestazioni o come nel caso per la successione di procedure, si applica l'art. 111ter comma 3 l. fall.; se non sono considerati quali spese si applica l'art. 111bis, comma 2. Nel primo caso le spese vanno detratte dal ricavato della vendita dei benei secondo le modalità disposte dall'art. 111 comma 3, e il netto va distribuito ai creditori ipotecari; nel secondo caso va prima soddisfatto il credito ipotecario e poi l'eventuale residuo va posto a disposizione dei creditori prededucibili.
Orbene, il compenso del commissario, come quello successivo del curatore, il compenso per altri professionisti sono a nostro avviso spese che la procedura sopporta per il raggiungimento del suo fine. Si può discutere se i compensi dei professionisti per la fase concordataria non andata a buon fine siano assistiti da prededuzione alla luce anche dell'intervento delle sezioni unite sul punto, ma una volta riconosciuta la prededuzione con ammissione allo stato passuvo non contestata, ci sembra difficile non considerare tali compensi quali spese da regolare a norma del comma terzo dell'art. 111ter.
Zucchetti SG Srl
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