Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
ART. 113 l.f. e conti speciali con creditori ipotecari
-
Fabrizio Cotto
Asti08/09/2022 12:44ART. 113 l.f. e conti speciali con creditori ipotecari
Buongiorno,
Sono curatore di un fallimento che presenta all'attivo cinque immobili, alcuni gravati da ipoteca. A seguito di vendita degli immobili vorrei procedere ad un riparto parziale. Ho pertanto provveduto a suddividere gli immobili in specifici conti speciali con imputazione delle relative spese a ciascun immobile e la quota in proporzione spettante su ciascuno delle spese generali.
A questo punto il dubbio riguarda la quota del 20% prevista dall'art. 113 L.F. . Infatti, a fronte di quanto ricavato dalla vendita degli immobili, potrei procedere a versare integralmente il credito vantato dal creditore ipotecario, salvaguardando comunque la quota del 20% sulle somme disponibili complessivamente ma di contro avrei un residuo sul singolo conto speciale nettamente inferiore al 20 % e che non mi permetterebbe di sostenere eventuali spese future non prevedibili al momento (spese condominiali, imu ecc). Per tale motivo sarebbe mia intenzione applicare la quota di riserva di cui all'art. 113 L.F. non alle somme disponibili complessive ma bensì a ciascun conto speciale degli immobili. Al riguardo Vi chiederei cortesemente conferma della correttezza dell'operazione.
Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza09/09/2022 18:40RE: ART. 113 l.f. e conti speciali con creditori ipotecari
L'art. 113 l. fall.- similmente l'art. 227 del nuovo codice della crisi- prevede che le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, sicchè per la determinazione del 20% da accantonare, devesi fare riferimento alla somma complessiva disponibile al momento del riparto. La norma, però, non dice come all'interno della massa attiva va imputato questo accantonamento generale, tuttavia, se si considera: - che la finalità di tale accantonamento è quella di assicurare il pagamento delle spese future (intese nel senso più ampio);
- che tali spese possono essere specifiche al bene e d eventualmente già detratte dal ricavato di ciascun bene in base alla tenuta dei conti speciali;
- che tra le spese future ve ne sono alcune di carattere generale- tra cui principalmente il compenso del curatore- che incidono proporzionalmente su tutti i beni e til compenso al curatore va liquidato alla fine della procedura;
Zucchetti SG srl-
Renzo Dugo
Treviso07/09/2023 14:33RE: RE: ART. 113 l.f. e conti speciali con creditori ipotecari
Buongiorno.
Con riferimento all'imputazione delle spese generiche alla varie masse (conti speciali), il programma Zucchetti ripartisce le spese generiche in proporzione all'attivo lordo realizzato e non invece in proporzione all'attivo netto (attivo realizzato meno le spese specifiche); vorrei comprendere la motivazione di tale impostazione, tenuto conto che la seconda possibilità è indicata come migliore da svariati testi sul riparto.
Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza07/09/2023 19:06RE: RE: RE: ART. 113 l.f. e conti speciali con creditori ipotecari
Abbiamo seguito la strada indicata perché le spese vanno considerate nel loro complesso come un costo della procedura che va ripartito sull'attivo esistente secondo i criteri indicati dall'art. 111-ter l. fall., ripreso dall'art. 223 CCII. I terzi commi di tali norme dispongono soltanto come distribuire le spese generali e quelle specifiche, ma non stabiliscono una priorità delle une rispetto alle altre. Se altri testi sul riparto sostengono il contrario (il che per la verità non ci risulta), a nostro avviso, errano.
Zucchetti SG srl
-
-