Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Esdebitazione del fallito ed entrata in vigore della riforma

  • Mauro Matteo Muto

    Roma
    16/07/2022 19:55

    Esdebitazione del fallito ed entrata in vigore della riforma

    Buonasera,
    con riferimento all'oggetto della discussione vi sottopongo un caso concreto, sul quale gradirei avere la vostra opinione.
    Un fallimento vecchio rito (anno 1997) di una S.a.s., con ovvia dichiarazione anche del socio illimitatamente responsabile in proprio, chiuso nel mese di maggio 2022. Il fallito ha richiesto la documentazione per poter presentare il ricorso finalizzato all'esdebitazione nei confronti dei creditori non soddisfatti in sede concorsuale. In data odierna entra il vigore il nuovo CCII che, all'art. 279, prevede la possibilità di ottenere il suddetto beneficio entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento ovvero con il decreto di chiusura della procedura.
    Da un confronto con il G.D., a suo avviso, si applicherebbe quanto disposto dal Codice della Crisi, appena entrato in vigore, con conseguente avvenuta decadenza dal termine per la presentazione della domanda da parte del fallito. Ciò in ragione del disposto di cui all'art. 390, comma II. "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3".
    Da quanto sopra, la chiusura della procedura determinerebbe l'impossibilità di applicare la Legge Fall.re.
    A mio avviso si dovrebbe continuare ad applicare la Legge Fallimentare, posto che la stessa non è stata abrogata e rimane applicabile alle procedure nate dalla dichiarazione di fallimento. Negare al fallito la possibilità di richiedere l'esdebitazione nel termine di un anno dalla data di chiusura della procedura vorrebbe dire negargli un diritto che, invece, la ratio della riforma ha inteso esaltare, eliminando ogni riferimento al FALLITO.
    Nel ringraziare anticipatamente,
    porgo i miei Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/07/2022 12:18

      RE: Esdebitazione del fallito ed entrata in vigore della riforma

      L'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretata la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla del la presentazione della domenda entro un anno dalla chiusura del fallimento.
      Se così è, questo dato dovrebbe indurre a ritenere applicabile alle esdebitazioni riguardanti fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare applicabile queta legge, altrimenti alcuni soggetti, come nel suo caso verrebbero irrimediabilmente pregiudicati, e lo spazio, come lei dice, per questa lettura può essere trovato nel secondo comma dell'art. 390 CCII, anche se (anche questa norma) letteralmente non è tanto favorevole a questa tesi.
      Siamo solo all'inizio e di problemi intertemporali crediamo che ne sorgeranno tanti.
      Zucchetti SG Srl
      • Fabio Ingrillì

        MILANO
        19/01/2023 10:50

        RE: RE: Esdebitazione del fallito ed entrata in vigore della riforma

        Buongiorno, avete conoscenza di altri casi simili e dell'orientamento dei vari Tribunali?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/01/2023 18:00

          RE: RE: RE: Esdebitazione del fallito ed entrata in vigore della riforma

          Noi no, ma invitiamo gli utenti del Forum a segnalare eventuali provvedimenti in proposito a loro conoscenza.
          Zucchetti SG srl