Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Spese smaltimento rifiuti

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    05/02/2018 16:27

    Spese smaltimento rifiuti

    Buongiorno,
    scrivo la presente in qualità di curatore fallimentare per porre il seguente quesito in materia di spese per lo smaltimento rifiuti.
    Nel corso del mese di giugno 2016, il comune competente per territorio aveva avviato nei confronti della curatela il procedimento amministrativo relativo alla "Gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" per rifiuti prodotti dalla fallita ante fallimento, collocati su un terreno di modeste dimensioni acquisito alla procedura concorsuale. In seguito all'avvio del suddetto procedimento, la curatela contattava diverse ditte specializzate nell'attività di smaltimento rifiuti, al fine di ottenere un preventivo di spesa da sottoporre agli organi fallimentari.
    I preventivi ottenuti, tuttavia, risultavano superiori alle allora disponibilità liquide della procedura, talchè la curatela era stata costretta a posticipare l'intervento dandone comunicazione al comune.
    Nei giorni scorsi, il comune ha inviato alla curatela nuova ordinanza urgente di procedere entro il termine di giorni 30 con le operazioni di sgombero stante il degrado ambientale dell'area e il rischio di contaminazione del suolo e sottosuolo.
    La curatela si vede ora costretta a richiedere agli organi della procedura autorizzazione a procedere con le suddette operazioni.
    Tuttavia alla scrivente sorgono alcuni dubbi sulla possibilità di disporre la relativa spesa e ciò in quanto:
    1) Classificazione delle spese di smaltimento:
    a) trattasi di spese generali di procedura che possono essere soddisfatte pro quota su tutte le masse attive (mobiliari ed immobiliari) al pari, ad esempio, del compenso del curatore?
    b) trattasi di spese in prededuzione che possono essere soddisfatte solo sulla massa attiva mobiliare in quanto trova applicazione l'art.111-bis comma 3?
    c) trattasi di spese specifiche da attribuire alla massa attiva immobiliare generata dal solo lotto di terreno su cui insistono i rifiuti e che si intende bonificare?
    2) la liquidità della procedura è costituita in minima parte da somme derivanti dall'attività di liquidazione del compendio attivo mobiliare e di recupero crediti;
    3) i beni immobili (tra cui il terreno dove si trovano i rifiuti il cui valore è veramente irrisorio e tale da non coprire i costi di smaltimento) sono gravati da numerose ipoteche a garanzia di crediti di ammontare ben superiore al valore dei beni acquisiti al fallimento;
    4) la recente sentenza del Consiglio di Stato nr. 3672 del 25/07/2017 riconosce in capo alla curatela l'obbligo di "provvedere alla messa in sicurezza ed allo smaltimento dei rifiuti".
    Posto, quindi, che l'obbligo di smaltimento grava sulla procedura, mi chiedo con quale massa sia corretto provvedere al loro pagamento nel rispetto dell'art. 111-bis comma 3, in combinato disposto con l'art. 111-ter.
    Non trovando contributi in materia né sul Vs. Forum, né in altre banche dati, chiedo gentilmente di poter avere la Vs. opinione in merito.
    Grata del riscontro, invio molti cordiali saluti.
    Martina Valerio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2018 17:31

      RE: Spese smaltimento rifiuti

      A nostro aviso la spesa per lo smaltimento rifiuti che si trovano sull'imobile costituisce una spesa specifica riferibile all'immobile che bisogna liberare dai rifiuti, con le conseguenze da lei indicate sub c).
      Piuttosto , visto che come dice il valore dell'imobile e il suo possibile ricavo sono. inferiori alla spesa dello smaltimento, perché non pensa all'ipotesi della derelizione atraverso la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter.? Eticamente non è una soluzione apprezzabile perché scarica il problema sul fallito, che non potrà mai procedere alla bonifica e quindi alla fine il tutto si riversa sulla collettività, ma giuridicamente è possibile e lei deve pensare alla convenienza per i creditori. Sempre sotto il profilo giuridico, la sentenza d a lei citata del Cons. di Stato non preclude il ricorso alla procedura di abbandono perché tale sentenza afferma si' che anche la curatela è tenuta agli obblighi di smaltimento rifiuti, ma in quanto custode e detentore dei beni da smaltire e dei beni su cui essi gravano; con la derelictio la curatela si priva proprio della custodia e detenzione dei beni, restituendoli al fallito.
      ovviamente noi prospettiamo solo le possibili soluzioni giuridiche, ma la scelta spetta. A lei.
      Zucchetti Sg Srl
      • Martina Valerio

        thiene (VI)
        06/02/2018 09:43

        RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

        Nel ringraziare per il puntuale e solerte riscontro, a completamento delle informazioni fornitevi con il quesito di ieri, riferisco che l'ipotesi della derelictio ex art. 104-ter comma 8, era stata vagliata. Tuttavia, dal mio punto di vista, vi sarebbero due ostacoli da superare:
        1) i rifiuti da smaltire non sono stati inventariati proprio perché privi di qualsiasi valore e oggetto di successivo smaltimento;
        2) la società fallita è una sas, il socio accomandatario fallito è purtroppo deceduto in corso di procedura (qualche mese fa), e gli eredi nulla hanno ancora stabilito circa l'eredità e neppure la curatela ha per il momento ritenuto di dover nominare un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 12 LF.
        Il Vs. suggerimento sembrerebbe impraticabile. E dunque, se i beni rimangono nel fallimento, la curatela non può farsene carico per carenza di somme liquide con cui pagare il servizio (stante che ricorre l'ipotesi sub c). Dovrà intervenire il Comune secondo voi?
        Vi ringrazio del paziente contributo.
        Martina Valerio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2018 15:49

          RE: RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

          Ci permettiamo di dissentire dalla sua affermazione circa l'impraticabilità della derelictio. Come avrà notato noi abbiamo posto l'accento non sui rifiuti, ma sull'immobile ove essi si trovano, posto che la presenza degli stessi inquina (anche) il terreno, sicche, se non si asportano i rifiuti, la vendita del terreno è pregiudicata, nel mentre se si asportano, come è d'obbligo, la spesa è superiore al presumibile ricavo.
          Quanto poi alla forma giuridica del soggetto fallito, come abbiamo detto altre volte, non è compito del curatore preoccuparsi di cosa avverrà alla chiusura del fallimento; attualmente la società fallita esiste e si provvederà ai sensi dell'art. 12 per la nomina di un legale rappresentante, per cui la dispinibilta del terreno in questione potrebbe essere restituita. Non a caso nella precedente risposta abbiamo fatto un accenno ai principi etico sociali che, in casi del genere, si pongono in contrasto con il dovere del curatore di agire sempre per il meglio nell'interesse dei creditori, che è il principio ci si è ispirato il legislatore nell'intridurre l'attuale ottavo comma dell'art. 104ter, probabilmente senza rendersi conto delle innumerevoli implicazioni derivanti.
          In base alla stessa impostazione sopra data del rapporto rifiuti immobile, confermiamo che la spesa per lo smaltimento dei primi ha natura speciale in quanto sostenuta o sostenibile per rendere utilizzabile l'immibile.
          Zucchetti ZSG Srl
          • Martina Valerio

            thiene (VI)
            06/02/2018 17:19

            RE: RE: RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

            Vi ringrazio davvero molto per avermi fornito una chiave di lettura del problema cui effettivamente non avevo pensato.
            Con viva cordialità,
            Martina Valerio
      • Maria Matilde Varoli

        CREMONA
        23/02/2021 12:11

        RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

        Buongiorno,
        mi ricollego all'argomento, riferendomi in particolare all'ipotesi di derelizione dell'immobile in cui si trovano i rifiuti da smaltire, per chiedervi se alla luce delle recentissime sentenze del Consiglio di Stato, la n. 3 del 26.01.2021 dell'Adunanza plenaria e la n. 1480 del 19.02.2021 della Sezione Quarta, ritenete ancora percorribile la via della derelizione ex art. 104-ter, co. 8 L.F., senza che il Curatore possa incorrere in alcuna responsabilità per il mancato smaltimento dei rifiuti durante la detenzione dell'immobile.
        Ringrazio cordialmente.
      • Maria Matilde Varoli

        CREMONA
        25/02/2021 15:21

        RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

        Buongiorno,
        mi ricollego all'argomento, riferendomi in particolare all'ipotesi di derelizione dell'immobile in cui si trovano i rifiuti da smaltire, per chiedervi se alla luce delle recentissime sentenze del Consiglio di Stato, la n. 3 del 26.01.2021 dell'Adunanza plenaria e la n. 1480 del 19.02.2021 della Sezione Quarta, ritenete ancora percorribile la via della derelizione ex art. 104-ter, co. 8 L.F., senza che il Curatore possa incorrere in alcuna responsabilità per il mancato smaltimento dei rifiuti durante la detenzione dell'immobile.
        Ringrazio cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/02/2021 19:39

          RE: RE: RE: Spese smaltimento rifiuti

          Qualche giorno addietro abbiamo dato la seguente risposta ad eguale quesito.
          "La recente sentenza del Consiglio di Stato da lei richiamata ha definitivamente chiarito che ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare; ciò in quanto il curatore attraverso l'inventariazione dei beni dell'impresa, acquista la detenzione dell'immobile su cui si trovano i rifiuti nocivi e quindi diventa legittimato passivo dell'ordine di rimozione.
          Poiché l'obbligo dello smaltimento sorge per la curatela in quanto questa ha la custodia dei beni del fallito, se ne deve dedure che ove il fallimento non acquisisca all'attivo il bene immobile su cui sono collocati i rifiuti o, dopo averlo acquisto, dismetta la disponibilità degli stessi attraverso la procedura di cui all'art. 104ter co 8, l. fall., il predetto obbligo di smaltimento non sorga, nel primo caso, e cessi, nel secondo.
          Questa possibilità di dismissione- che ovviamente sussiste nei limiti in cui lo consente l'art. 104ter citato che richiede che l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente- stranamente non è stata presa in considerazione nella sentenza c in esame, nel mentre è stata raffigurata l'ipotesi dei beni sopravvenuti, per i quali l'art. 42 co. 3, l. fall. prevede che il curatore possa rinunciare ad acquisirli "qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi". E su questo punto, il Consiglio di Stato ha precisato che "l'evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce una mera eventualità di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come sopra rappresentati", il che significa che una cosa è la scelta lasciata al curatore di acquisire i beni sopravvenuti in base alle valutazioni previste dalla norma fallimentare, ma una volta acquisiti i beni, il curatore resta soggetto agli obblighi in materia di bonifica; discorso che evidentemente può essere pari pari esteso alla previsione dell'abbandono dei beni non convenienti.
          Rimane il dato, messo anche questo in evidenza dal Consiglio che, in tal modo, i costi della bonifica finiscono per ricadere sulla collettività incolpevole, "in antitesi non solo con il principio comunitario chi inquina paga, ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell'imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio". Tuttavia questa considerazione, in casi come quello in esame in cui il fallimento non dispone di fondi per provvedere alla bonifica e il costo della stessa è superiore al possibile realizzo del bene bonificato, perde consistenza, perché, se il curatore non dismette il bene, in mancanza di risorse, il Consiglio prospetta il necessario intervento del Comune, nell'esercizio delle funzioni inerenti all'eliminazione del pericolo ambientale, salvo poi ad insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, che non consentirà il rimborso dato il valore del bene.
          Riteniamo, pertanto, che anche dopo l'intervento del 26.1.2021 del Consiglio di Stato in seduta plenaria, il curatore possa ancora dismettere i beni immobili su cui sono collocati rifiuti nocivi, la cui liquidazione è ritenuta manifestamente non conveniente, che fa venir meno l'obbligo di bonifica".
          La sentenza della quarta Sezione nulla ha aggiunto in quanto riprende gli stessi concetti esposti nella decisione a seduta plenaria.
          Ovviamente questa è l'interpretazione che noi abbiamo fatto della sentenza e, in particolare del passo in cui tratta dell'art. 42, del quale noi abbiamo dato la lettura sopra riportata, che non sappiamo quanto sarà condivisa.
          Zucchetti SG srl