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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.
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Mario Tucci
Venezia12/02/2020 10:30Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.
Fallimento vecchio rito - il curatore ha esercitato l'azione revocatoria art 67 l.f. della vendita di un immobile con giudizio conclusosi dopo 17 anni con la dichiarazione di inefficacia della vendita al terzo pronunciata dalla Cassazione nel 2017.
Nel 2019, a seguito procedura competitiva, il curatore realizza la cessione dell'immobile; il calcolo dell'ICI/IMU dalla data del fallimento 1997 assorbe il 30% del ricavato della vendita.
Secondo il Vostro parere l'onere del pagamento dell'IMU a carico del conto speciale art 111 ter l.f. da quando decorre ?
Nel periodo in cui l'immobile è stato nella disponibilità del terzo cessionario poi revocato l'IMU (o in precedenza ICI) è a carico di questi, ma ipotizzando che non l'abbia mai versata vi è solidarietà con il fallimento con garanzia sull'immobile oggetto della vendita ?
Infine, durante il periodo di proprietà del terzo opera la prescrizione per IMU/ICI non versata?
Grazie
Mario Tucci - Venezia-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/02/2020 14:55RE: Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.
Riteniamo che la questione si ponga in modo diverso da come esposto nel quesito.
Essa è stata dettagliatamente analizzata in questa serie di interventi su questo Forum, dove si possono trovare anche i (pochissimi) riferimenti giurisprudenziali, dei quali possiamo così riassumere l'iter logico e le conclusioni: è pacifico che l'azione revocatoria non comporta il trasferimento del bene in capo al fallito, ma solo l'inefficacia della cessione nei confronti dei creditori (fra tutte, conformi, v. Cass. 11564/1997), e se non comporta il trasferimento del bene, che rimane quindi di proprietà del soggetto che ha subito l'azione, è quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento del tributo, dal momento dell'acquisto (poi revocato) a quello della cessione ad altro soggetto nell'ambito della procedura esecutiva o concorsuale (non solo, quindi, fino agli effetti dell'azione revocatoria).
Siamo consapevoli del fatto che tale ricostruzione pare creare un danno ingiustificato all'acquirente del bene, ma non dimentichiamo che se è stata accolta la revocatoria è probabile che nell'operazione vi fosse una connivenza o comunque l'accettazione di tale rischio (si è trattato di "atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso" o "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore") e poi, a ben vedere, il danno causato dall'accoglimento della revocatoria è con ogni probabilità ben superiore all'IMU da pagare sull'immobile.
Infine, nessuna norma dispone una solidarietà del soggetto che ha avviato l'azione revocatoria e ne gode dei benefici relativamente al pagamento drell'IMU da parte di chi invece tale azione ha subito.-
Lorenza Danzo
Treviso08/01/2025 13:28RE: RE: Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.
Buongiorno, mi aggancio a questa discussione per porre un'ulteriore richiesta, relativa al caso citato dal collega di esperimento vittorioso dell'azione revocatoria di una compravendita immobiliare avvenuta prima del fallimento.
La vendita dell'immobile oggetto di revocatoria, poi effettuata in virtù della declaratoria di inefficacia relativa della compravendita ante fallimento, dev'essere trattata in Fallco come un conto speciale e quindi creare l'abbinamento di tutte le spese (legali, peritali, trascrizioni, pubblicità aste ecc...) specifiche sostenute al cespite, di modo tale da creare una massa immobiliare? O, trattandosi comunque di revocatoria, questa entra a far parte della massa mobiliare?
Rimanendo in attesa di riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti,
Lorenza Danzo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2025 20:41RE: RE: RE: Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.
La revocatoria vittoriosa si sostanzia nella dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato, nel caso della vendita effettuata dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, per cui non viene colpita la proprietà del bene che rimane in capo all'acquirente, ma si consente al vincitore in revocatoria di poter agire esecutivamente sul bene oggetto del contratto di vendita revocato.
Questo nelle revocatoria in cui non sia parte un fallimento, nel caso invece di revocatoria fallimentare o anche ordinaria espletata dal curatore fallimentare, poiché sul bene oggetto dell'atto revocato deve soddisfarsi l'intera massa dei creditori, il bene entra nella disponibilità della procedura per procedersi alla sua liquidazione secondo le regole fallimentari. Ne consegue che quel bene se di natura immobiliare, rimane tale e deve sopportare tutte le spese specifiche alla sua acquisizione (ossia le spese per la revocatoria,) e la sua conservazione e liquidazione (perizia, spese asta, ecc.) e la quota proporzionale di spese generali, così come tutti gli altri beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento.
Zucchetti SG srl
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