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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI
Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)07/11/2024 12:08Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
Gentili Signori,
a seguito della vendita di un immobile il Comune ha ritenuto che è dovuta la TARI. Tale spesa ha avuto come conseguenza che il creditore ipotecario non verrà neanche in minima parte soddisfatto.
Per coprire la spesa in eccesso si attinge al ricavato di altre vendite immobiliari visto che il creditore ipotecario è uno solo?
Il ricavato della vendita massa mobiliare, dedotte tutte le spese della procedura, possono comunque coprire spese impreviste specifiche dell'immobile ipotecato?
Grazie della vostra preziosa collaborazione.
Sonia-
Zucchetti SG
Vicenza07/11/2024 19:58RE: Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
La nostra posizione su questa questione è stata ripetutamente esposta ed è la seguente: le spese specifiche relative ad un bene (nel caso all'immobile) possono essere pagate soltanto con il ricavato del bene cui si ineriscono, nel mentre le spese di carattere generale vanno distribuite proporzionalmente sull'attivo mobiliare e immobiliare, giusto il disposto dell'art. 111-ter, comma 3, l. fall, trasfuso nel pari comma dell'art. 223 c.c.i.i.... Le spese specifiche che non trovano capienza sul ricavato del bene cui si riferiscono non vanno soddisfatte.
Zucchetti SG srl-
Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)08/11/2024 09:47RE: RE: Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
Grazie, è molto chiaro.
Quindi, il Comune, non può pretendere nulla?
O si può rivalere sul curatore?-
Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)08/11/2024 10:50RE: RE: RE: Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
Per maggior chiarezza, siccome ho letto la vostra risposta ad un quesito analogo del 13/11/2020, sembrerebbe che, essendo nel mio caso un credito prededucibile e non concorsuale ipotecario, dovrebbe essere pagato prima di quello concorsuale ipotecario. Ma venendo al dunque, ritengo che prima devono essere pagate le spese sorte nell'ambito del fallimento, in proporzione, come il foglio notizie, il compenso del perito, del curatore, la piattaforma, ecc., poi l'IMU, TARI, ed alla fine il creditore ipotecario con quello che rimane.
Ora, per fare un esempio concreto:
la curatela ha ottenuto 100 dalla vendita dell'immobile ipotecato e 200 dalla vendita dei beni mobili. Ma 100 non bastano per pagare anche le imposte comunali maturate nel corso del fallimento. L'IMU andrà pagata con la somma incassata dalla vendita dei beni mobili?
Grazie-
Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)08/11/2024 10:56RE: RE: RE: RE: Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
Scusate, per essere ancora più chiara, la piattaforma FALLCO, dopo aver inserito il costo delle imposte comunali, azzera il credito ipotecario e fa diventare negativa la massa immobiliare non ipotecata (ho più immobili all'attivo venduti, ma non ipotecati). Perchè non attinge alla massa mobiliare nell'ambito del calcolo?
La massa mobiliare mi permetterebbe di pagare tutte le spese sorte nell'ambito del fallimento.
Grazie di nuovo-
Zucchetti SG
Vicenza08/11/2024 19:23RE: RE: RE: RE: RE: Spese sopravvenute - incapienza ricavato vendita immobile
Il principio che regola la materia è, secondo la nostra interpretazione, quello esposto nella risposta precedente, poi bisogna vedere come si applica per escludere eventuali responsabilità del curatore.
Ad esempio noi basiamo tutto sulla distinzione tra spese specifiche e spese generali che lei invece accomuna; il foglio notizie e la spesa del perito che ha eseguito la stima dell'immobile e quella della piattaforma utilizzata per la vendita dello stesso sono spese specifiche all'immobile, così come l'IMU, nel mentre la spesa del curatore è una spesa di carattere generale al cui pagamento partecipano proporzionalmente tutti i beni. Prima quindi va fatta questa distinzione e si calcola per le spese generali la percentuale con cui l'immobile deve contribuire al pagamento, dopo di che, se il ricavato dall'immobile è insufficiente a soddisfare tutte le spese prededucibili si fa una graduatoria tra le stesse secondo la loro causa che segna l'ordine di pagamento.
Essendo l'IMU una spesa specifica all'immobile, la stessa, se il ricavato dell'immobile non ne consente il pagamento, non può essere soddisfatta con il ricavato mobiliare proprio per la sua inerenza esclusivamente all'immobile.
Il dubbio che può sussistere è se le spese specifiche incapienti sul bene cui si riferiscono possono essere comunque collocate al chirografo, ma se per collocazione chirografaria si intende l'ultima posizione tra le prededuzioni, questa attribuzione è superflua in quanto le varie posizioni sono determinate dalla graduazione tra le prededuzioni; se si intende che tali spese vanno ammesse al chirografo nel complesso dei crediti concorsuali ammessi al passivo, si fa una operazione finalizzata a salvaguardare la possibilità del pagamento di una prededuzione che però non trova giustificazione giuridica in quanto si considera un credito prededucibile- che dovrebbe essere soddisfatto con il ricavato di un determinato bene- in un credito concorsuale senza alcun privilegio. Quest'ultima scelta può essere fatta da chi non condivide l'impostazione di fondo da cui noi siamo partiti.
Zucchetti SG srl
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