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concordato preventivo in continuità indiretta - art. 109 comma 5 ccii

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    03/10/2024 19:49

    concordato preventivo in continuità indiretta - art. 109 comma 5 ccii

    Chiedo cortesemente di poter avere conferma di come vada interpretata la seconda parte del primo periodo del comma 5 dell'art. 109. Mi riferisco al seguente punto: "...... oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe".
    Io penso di interpretarlo come descritto di seguito, nel presupposto che si tratta di un "rimedio" alla mancanza di maggioranze in tutte le classi e quindi deve offrire in qualche modo un'agevolazione per considerare il concordato come approvato. Il primo punto è a cosa si riferisce la parola "in mancanza". Ritengo che debba riferirsi proprio alla mancanza di maggioranza in una o più classi.
    Poi, il voto favore dei due terzi dei crediti dei creditori votanti, si riferisce a mio avviso all'insieme dei crediti dei creditori votanti e non riferito alle singoli classi, in quanto verrebbe chiesta altrimenti una maggioranza qualificata in ciascuna classe al posto di quella semplice sapendo già che in una o più classi quella semplice non è stata raggiunta. L'ultimo periodo è quello per me più ostico. La parola "votato" non è seguita da "favorevolmente" quindi sembra riferirsi alla necessità che in ogni classe i creditori titolari di almeno la metà dei crediti abbiano espresso un voto (favorevole o contrario).
    Grazie per il vostro aiuto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2024 11:28

      RE: concordato preventivo in continuità indiretta - art. 109 comma 5 ccii

      L'art. 109, comma 5, contiene alcune dlle norme più innovative del codice della crisi per quanto riguarda la votazionee il calcolo delle maggioranze nel concordat preventivo in continuità (la stessa materia per il concordato liquidatorio è contenuta nel comma 1 dello stesso articolo.
      Il primo dato da tenere presente e che nei concordati in continuità la formazione delle classi è obbligatoria e per le maggioranze il legislatore detta una serie di possibilità tra loro graduata. La prima è quella che stabilisce che il concordato in continuità per essere approvato deve ottenere la maggioranza assoluta (50,1 %, semplifichiamo al 51%) in tutte le classi. Disposizione più severa di quella prevista per il concordato liquidatorio in cui si chiede che, in caso di formazione di classi, il concordato è approvato se riporta la maggioranze anche nel maggior numero di classi e non in tutte.
      Il legislatore, ben conscio della difficoltà a raggiugere la maggioranza del 51% in tutte le classi ha dettato un meccanismo suppletivo di calcolo per il caso che, appunto, tale maggioranza non sia raggiunta in tutte le classi. E cioè nelle classi in cui non è raggiunta la maggioranza assoluta, è sufficiente che voti la metà dei creditori ammessi al voto in quella classe e che di questi votino favorevolmente i due terzi. Meccanismo meno severo del precedente perché nel primo caso in una classe di 100 è necessario che voti favorevolmente il 51%, , nel mentre per il secondo criterio, nella stesa classe di 100 è sufficiente che voti la metà dei creditori ammessi al voto in quella classe, ossia 50, su 100, e che si esprima favorevolmente i due terzi di questi 50, pari al 33,33% dei creditori ammessi al voto in quella classe (i due terzi della metà equivalgono ad un terzo dell'intero),
      Qualora infine la maggioranza, sia quella assoluta sia questa seconda più ridotta, non venga raggiunta in tutte le classi, il concordato dovrebbe essere bocciato, ma a questo punto l'art. 109 comma 5, offre un'altra possibilità, ossia quella di ricorrere alla ristrutturazione trasversale di cui al'art. 112, comma 2.
      Zucchetti SG srl