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Attestazioni art.75 c 2 bis - mutuo abitazione principale (concordato minore)

  • Maria Renzi

    FAENZA (RA)
    04/04/2025 10:54

    Attestazioni art.75 c 2 bis - mutuo abitazione principale (concordato minore)

    Con l'art. 75 c. 2 bis è stata inserita la possibilità di "salvare" l'abitazione principale (prima controversa), anche in ipotesi in cui il mutuo non sia in regolare ammortamento (previa autorizzazione del Giudice al pagamento di quanto scaduto).
    Non precisando nulla la normativa, riterrei che ciò valga a prescindere che il concordato minore sia liquidatorio o in continuità.

    Sottopongo un esempio pratico per comprendere meglio il quesito .
    CONCORDATO in continuità:
    - Valore immobile abitativo 100
    - Debito residuo finanziamento in quota capitale 70
    - Rata (capitale e interessi) 10 annuali
    - Durata concordato 4 anni
    Nel confronto liquidazione controllata/concordato minore ai fini di dimostrare che la proposta concordataria sia migliore dell'ipotesi liquidatoria, si dovrà concludere che la liquidazione degli asset aziendali + 30 (delta valore immobile/debito residuo) porti ad un attivo inferiore a quello che perviene dalla continuità.
    Per attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato riterrei sufficiente che il debito residuo sia inferiore alla perizia di stima dell'immobile ipotecato.
    Nell'attestazione che i creditori non siano lesi dal rimborso delle rate a scadere, chiedo se sia sufficiente dimostrare che l'importo che perviene ai creditori dalla continuità aziendale è maggiore di quello dagli stessi ottenibile dalla liquidazione degli asset aziendali + 30 (delta valore immobile) +40 (rate nel periodo di durata della procedura).
    Oppure sarà necessario provvedere al pagamento delle rate con apporto di terzi? (atteso che l'esborso dei 40 ha fonte dalla continuità)
    Grazie