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Pagamento debiti IVA e RITENUTE al 100%

  • Elena Rodenghi

    ADRO (BS)
    03/02/2025 12:26

    Pagamento debiti IVA e RITENUTE al 100%

    Buongiorno, in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti, il debito IVA e le ritenute, devono in ogni caso essere pagate al 100% oppure è prevista la possibilità di falcidia come per i debiti erariali e previdenziali per i quali è stata chiesta la transazione fiscale?
    E nel concordato semplificato, i debiti sopra detti, sono falcidiabili?
    Vi ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/02/2025 21:31

      RE: Pagamento debiti IVA e RITENUTE al 100%

      Non ci è chiara la prima domanda: è stata presentata domanda di transazione fiscale per debiti erariali e previdenziali, senza presentarla per IVA e ritenute? Ci parrebbe decisamente anomalo e comunque non praticabile.

      E allora forse ci si riferisce a debiti per IVA e ritenute sorti successivamente alla conclusione dell'accordo, ovvero a quelli non presi in considerazione da tale accordo; se ve ne siano, ci pare evidente che debbano essere pagati integralmente in quanto esclusi dall'accordo.


      Meno certa è la risposta alla seconda domanda, perché nell'ambito del concordato semplificato non è prevista la possibilità di proporre la transazione fiscale, e la dottrina maggioritaria è concorda nel ritenete che il concordato semplificato sia "troppo distante" del concordato preventivo per potere applicare a esso le norme (compresa quindi la possibilità della transazione fiscale) dettate, appunto, per il concordato preventivo.

      Ma ciò non esclude, sempre ad avviso della dottrina prevalente (ma in assenza di un chiaro appiglio normativo o di prese di posizione ufficiali dell'Agenzia delle Entrate) che la proposta di concordato semplificato, se rispetta tutti i requisiti richiesti dall'art. 26-sexies CCII, possa prevedere anche la falcidia dei debiti tributari e/o previdenziali.

      L'Agenzia delle Entrate non sarà chiamata a esprimere il suo parere favorevole in sede di transazione fiscale, ma potrà formulare le sue eventuali riserve in sede di opposizione all'omologa.