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Compenso liuidatore giudiziale

  • Franco Paganelli

    Livorno
    04/09/2025 18:12

    Compenso liuidatore giudiziale

    A novembre 2017 sono stato nominato liquidatore giudiziale in un concordato preventivo.
    Preventivamente (prima della nomina) avevo pattuito un compenso per la carica, inferiore a quello di legge, e tale importo è iscritto nel piano.
    Il piano prevedeva il riparto finale e la chiusura della procedura al 31/12/2021. Sono passati quasi 4 anni da quella data ed ancora non si intravede la fine.
    E' possibile rivedere il compenso considerato che i tempi si sono raddoppiati? Potrei dimettermi e rivendicare il compenso pattuito per lo stesso motivo?
    Grazie per l'aiuto.
    Franco Paganelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/09/2025 13:39

      RE: Compenso liuidatore giudiziale

      li
      Si tratta di domanda simile a quella proposta qualche giorno fa da altro utente, per cui ci limitiamo a copiar la risposta che abbiamo dato in quella occasione, che è la seguente.
      Nulla cambia rispetto al liquidatore, autonomamente considerato (indipendentemente cioè che sia stato nominato a questa carica il commissario giudiziale o altro soggetto) se si prescinde della falsa considerazione che in tal caso il tribunale "ratifichi" la nomina fatta del debitore.
      Tanto non era vero nella legge fallimentare anche se, a norma dell'art. 182 l. fall., il tribunale nella scelta del liquidatore era tenuto a seguire, salvo incompatibilità con la normativa, il soggetto proposto dal debitore, e, a maggior ragione non è vero nel nuovo codice ove nell'art. 114 CCII è stata eliminata questa dizione ed è previsto soltanto che il tribunale nomini uno o più liquidatori e determini le altre modalità della liquidazione. Ma sia l'art. 182 l. fall. che l'art. 114 CCII richiamano applicabili al liquidatore rispettivamente l'art. 39 l.fall. e l'art. 137 CCII, che trattano del compenso al curatore. Queste norme prevedono che il compenso va liquidato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia che, attualmente è il d,m, n. 30 del 2012, che all'art. 5, comma terzo, tratta del compenso del liquidatore. Inoltre i commi 4 dei due articoli richiamati stabiliscono che "Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale"; da cui si deduce, in mancanza di espressa eccezione, che anche il liquidatore concordatario (così come il commissario o il curatore) deve sottostare a questa regola, con la conseguenza, già indicata per il commissario, che il tribunale è libero di determinare il compenso secondo le regole ordinarie, indipendentemente da eventuali accordi raggiunti tra il liquidatore e il debitore.
      Zucchetti SG srl