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Piano attestato di risanamento - focus su lett. d), comma 2, dell'art. 56

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    26/04/2023 12:57

    Piano attestato di risanamento - focus su lett. d), comma 2, dell'art. 56

    Buongiorno,
    l'art. 56, in tema di requisiti del Piano attestato di risanamento, recita alla lett. d), comma 2, che il Piano deve indicare: "...l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;"
    Si chiede un parere sul tema del soddisfacimento "integrale" e "puntuale" (in quanto alla data di scadenza) dei creditori esclusi dal Piano e, in particolare, sul possibile paradosso che potrebbe generarsi nel caso di un Piano in cui si prevede la rinegoziazione con l'unico creditore ipotecario (che non verrebbe appunto soddisfatto integralmente e puntualmente), ma in cui tutti gli altri creditori esclusi dalla rinegoziazione, andrebbero invece, a norma di legge, soddisfatti integralmente e puntualmente, essendo per giunta chirografari nel caso di specie. Ciò subordinerebbe il successo del Piano non tanto al perseguimento del risanamento aziendale quanto ad una valutazione di convenienza da parte del creditore incluso nell'accordo, condizionata, per giunta, dal peso che questi potrebbe attribuire alla considerazione di vedere sacrificate le proprie ragioni in favore di creditori eventualmente di rango inferiore; si richiama in subordine anche una riflessione sul tema della par condicio creditorum, sebbene si graviti in una procedura non avente carattere concorsuale.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2023 20:09

      RE: Piano attestato di risanamento - focus su lett. d), comma 2, dell'art. 56

      Non vediamo nulla di paradossale nella situazione da lei descritta se si muove dal principio, da lei giustamente richiamato, che il piano attestato non è una procedura concorsuale, ma, è da aggiungere, di natura strettamente negoziale, tant'è che essi non si articolano attraverso un procedimento, né danno luogo ad una procedura concorsuale in quanto non coinvolgono, nei propri effetti, l'intero ceto creditorio in funzione del principio della par condicio, non pongono alcun limite alla libera disponibilità del patrimonio del debitore e non attuano alcuna protezione dalle aggressioni di detto patrimonio da parte dei creditori.
      In realtà il piano attestato poggia sull'accordo con i creditori (con tutti o con alcuni), per cui i creditori che non aderiscono all'accordo debbono essere pagati regolarmente alla scadenza. Indubbiamente questi accordi costituiscono uno strumento attraverso cui pervenire al risanamento della situazione debitoria, ma sono alla base del piano, che rimane un atto unilaterale, che la legge prende in considerazione in quanto espressione dell'iniziativa individuale, in sé sufficiente, in presenza delle altre condizioni di legge, a far scaturire gli effetti che la legge ad esso collega. E gli effetti che la legge ad esso ricollega si realizzano soltanto nel caso in cui il piano di risanamento non abbia successo, in quanto l'art. 166, co. 3 lett. d) (come già l'art. 67, comma terzo lett. d), espressamente dichiara esentati da revocatoria "gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'art. 56…" Ed è a questo fine che l'art. 56 parla di piano rivolto ai creditori che "appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione economico finanziaria"; ossia questa finalità rileva al fine di esentare dalla revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie date, tant'è che nelle legge fallimentare, che non conteneva una norma simile a quella di cui all'art. 56 CCI, nell'unica disposizione citata di cui all'art. 67 richiedeva, ai fini della esenzione che il piano avesse queste caratteristiche.
      Zucchetti SG srl