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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII - ASTA -TRASFERIMENTO BENE MOBILE

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    27/03/2023 18:04

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII - ASTA -TRASFERIMENTO BENE MOBILE

    Buonasera,

    in una procedura di liquidazione controllata, all'esito di un'asta telematica, s'intende procedere al trasferimento del bene all'aggiudicatario che ha già saldato il prezzo (automobile). Il liquidatore può procedere direttamente con il trasferimento del bene o occorre il decreto di trasferimento del Giudice?

    Ringraziando, porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      29/03/2023 13:29

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII - ASTA -TRASFERIMENTO BENE MOBILE

      Per rispondere alla domanda occorre svolgere alcune considerazioni.
      L'art. 272, comma secondo, cci, dispone (tra l'altro) che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore "redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione" che è "depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato".
      L'art. 275, comma secondo, cci, aggiunge poi che alla liquidazione controllata "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo". È dunque evidente che:
      la vendita che si celebra in seno alla liquidazione controllata è una vendita giudiziaria la quale produce un effetto purgativo;
      essa deve svolgersi secondo le modalità indicate nel programma di liquidazione il quale può individuare un modello competitivo oppure rinviare alle disposizioni del codice di procedura civile, secondo quanto previsto dall'art. 216, commi 2 e 3 cci.
      Detto questo, una prima risposta che si può dare è quella per cui, se il programma di liquidazione non prevede una vendita da celebrare secondo le regole del codice di procedura civile, il decreto di trasferimento non è necessario, potendosi procedere al trasferimento della proprietà secondo le stesse modalità utilizzate in ambito negoziale, con l'avvertenza che andrà richiesta al giudice dell'esecuzione l'adozione di un provvedimento che ordini la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene mobile registrato, e tra queste certamente la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione controllata, che è soggetta a trascrizione a norma dell'art. 270 comma 2 leg. g).
      Se invece il programma di liquidazione avesse previsto il rinvio alle norme del codice procedura civile, occorre chiedersi se, in questo ambito, è necessario o meno, ai fini del trasferimento di proprietà, un decreto di trasferimento.
      A questo proposito occorre ricordare che a mente dell'art. 2684, n. 5 c.c., sono soggetti a trascrizione i "provvedimenti" con i quali nel processo esecutivo di trasferisce la proprietà, il che sembrerebbe far pensare ad un decreto del giudice. Di contro, nell'esecuzione speciale sugli autoveicoli prevista dal r.d. 1814/1927, stante quanto disposto dall'art. 27, è sufficiente la copia del verbale di vendita.
      Nella prassi, alcuni pubblici registri ritengono sufficiente, ai fini della trascrizione, l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, il verbale di vendita e la prova dell'avvenuto versamento del saldo, fermo restando che ai fini della cancellazione sarà comunque necessario un provvedimento del giudice.
      Dunque, nel caso di vendita secondo le regole del codice di procedura civile occorrerà sondare la "prassi" del PRA di riferimento per verificare se, come noi riteniamo, sia sufficiente il verbale di aggiudicazione accompagnato dal provvedimento del giudice che autorizza approva il programma di liquidazione, (nel quale l'autovettura deve essere individuata o individuabile), ferma restando la necessità di un decreto che autorizzi la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.