Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE

Concordato preventivo - Commissario Giudiziale - nomina perito stimatore beni immobili

  • Irene Podestà

    chiavari (GE)
    07/11/2023 19:48

    Concordato preventivo - Commissario Giudiziale - nomina perito stimatore beni immobili

    Sono stata nominata commissario giudiziale nominato ex art.40.
    L'istante ha depositato un concordato in continuità aziendale all'interno del quale vi sono beni immobili gravati da ipoteca.
    La perizia di stima allegata alla proposta è piuttosto scarna e vorrei poter richiedere una perizia redatta da un consulente di mia fiducia.
    Non è ancora stato dichiarato aperto il concordato, siamo nella fase di esame della proposta da parte del Tribunale.
    Stante la mancanza nell'art. 105 della previsione della nomina di un perito da parte del commissario in sede di erezione dell'inventario, posso comunque procedere alla richiesta di questa nomina?
    Se si il costo relativo grava sulla società istante lasciando invariata ogni altra condizione di soddisfacimento dei creditori del piano o potrebbe incidere su questo aspetto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/11/2023 19:24

      RE: Concordato preventivo - Commissario Giudiziale - nomina perito stimatore beni immobili

      Presumiamo che lei sia stata nominata commissario giudiziale ai sensi dell'art. 44 CCII, ossia in sede di richiesta del termine per la presentazione della documentazione necessaria (concordato con riserva) visto che, come poi lei precisa, il concordato non è stato ancora aperto.
      Lei parla di un concordato in continuità, ma non precisa quale sia la sorte dei due immobili gravati da ipoteca, che influisce sul tipo di stima da effettuare. Probabilmente si tratta della attestazione del professionista indipendente di cui parla il comma 5 dell'art. 84 per determinare la capienza del credito ipotecario, il che renderebbe difficile giustificare una stima da parte della procedura concordataria, una volta aperta, perché questa servirebbe a verificare la fondatezza dell'attestazione e, di conseguenza, la tenuta del concordato; tuttavia sulla fattibilità economica del concordato in continuità il tribunale ai fini dell'ammissione deve valutare soltanto la manifesta idoneità della proposta a soddisfare i creditori (art. 47 co. 1 lett. b). Comunque non è da escludere la possibilità di una stima da parte della procedura sia che i beni ipotecati siano oggetto di vendita, sia che servano per la continuità dell'impresa, per una verifica complessiva della regolarità e serietà della proposta concordataria nell'ottica della omologa. In tal caso le spese della perizia sono a carico della procedura, ossia la nuova perizia costituisce una spesa della procedura da detrarre dal fondo spese previsto o dal ricavato delle vendite.
      Zucchetti Sg srl