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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
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STEFANO CARLI
RIMINI08/10/2026 16:39piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
Buon giorno sono stato nominato commissario giudiziale in un piano di ristrutturazione PRO EX ART 64 BIS . Nel decreto del tribunale sono previste a carico del sottoscritto varie scadenze per il deposito di una prima relazione avente ad oggetto specifici punti del ricorso , una seconda relazione illustrativa con le proposte definitive e l'elenco dei creditori legittimati al voto , una terza relazione ex art 107 comma 6 ma non indica nessuna relazione ex art 105 (prevista 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto ).L'art 64 bis comma 9 richiama le norme della sezione IV capo III titolo 4 fra cui ricade l'art 105 oltre ad altre norme del ccii con la seguente formulazione introduttiva "anche ai fini dell'art 64 ter (mancata approvazione in tutte le classi ) al pro si applicano per quanto compatibili ....." . Poiché i termini sarebbero di imminente scadenza chiedo gentilmente se a vostro parere e' un adempimento obbligatorio anche in mancanza di previsioni nel decreto di nomina - che prevede esplicitamente la relazione art. 107 comma 6 - o se la norma di rinvio debba essere interpretata in altro modo. Vi sarei grato se poteste evadere la presente richiesta rapidamente per i motivi sopra esposti. Distinti saluti Carli Stefano -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/10/2026 18:59RE: piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
Non vi è dubbio che l'art. 64 bis, comma 9, CCII nel richiamare applicabili al PRO le disposizioni di cui alle sezioni IV, del capo III del titolo IV ritenga applicabili a questa figura gli artt. da 103 a 106, compreso quindi l'art. 105, che prevede che il commissario, almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e trasmette al P.M. una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e quant'altro indicato dal primo comma dell'art. 105; la stessa norma poi prevede che almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il commissario depositi e comunichi ai creditori e al P.M., una o più relazioni integrative (quelle di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 105) qualora vi siano proposte concorrenti o modifiche apportate dal debitore o emergano fatti nuovi.
Questa normativa non è esaustiva perché, abolita l'adunanza dei creditori, per consentire il contradditorio tra creditori e commissario nel concordato preventivo è dettata la disciplina di cui all'art. 107, che è collocato nella sezione V del capo III del titola IV, non richiamata dall'art. 64bis, il che evidenzia come sia il tribunale che ammette il Pro a costruire, di volta in volta il sistema informativo che ritiene necessario, così come ha fatto nel caso. In realtà la disposizione che impone il deposito di una prima relazione avente ad oggetto specifici punti del ricorso si sostanzia in una relazione sulle cause del dissesto e sullo stato di crisi o di insolvenza in cui si trova il debitore, che costituisce il contenuto della relazione di cui al comma 1 dell'art. 105; è vero che non è previsto il termine per il deposito e la comunicazione al P.M. 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ma evidentemente il tribunale ha ritenuto nella singola fattispecie rilevante altra data, tanto più che l'art. 105 non prevede la comunicazione ai creditori di questa relazione.
L'importante, nel caso, come in ogni forma di concordato , è attuare il contradditorio tra i creditori e il commissario è ciò il tribunale ha fatto chiedendo una seconda relazione illustrativa con le proposte definitive e l'elenco dei creditori legittimati al voto che, probabilmente è quella di cui al comma 3 dell'art. 107, per il quale il commissario, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, deposita e comunica ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati una relazione illustrativa "illustra" la sua relazione particolareggiata e quelle integrative. Il fatto poi che sle sia stato dato il compito di presentare la terza relazione di cui al comma 6 dell'art. 107 lascia presupporre che la seconda relazione sia appunto comunicata ai creditori e debitore , i quali, almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, possono trasmettere via Pec al commissario giudiziale osservazioni e contestazioni (comma quarto art. 107) che il commissario immediatamente comunica ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e ne informa il giudice delegato (comma quinto art. 107); infine, almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il commissario deposita in cancelleria e comunica ai creditori, al debitore e agli altri interessati una relazione definitiva (quella di cui al sesto comma dell'art. 106).
In sostanza noi seguiremmo le indicazioni del tribunale eventualmente integrandole, nel senso di approfondire nella prima relazione i dati di cui al primo comma dell'art. 105 da depositare nel termine indicato dal tribunale e, principalmente, nel senso di fare in modo che si possa realizzare, attraverso lo scadenzario accennato dettato dall'art. 107, il contradditorio tra le parti.
Ovviamente questa è una nostra interpretazione; se si vuole sentire sicuro al massimo, può anche depositare la relazione di cu all'art. 105, nel termine da questo previsto.
Zucchetti SG srl-
STEFANO CARLI
RIMINI11/10/2026 17:30RE: RE: piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
Preciso quanto segue onde evitare equivoci
1) l'art 107 a differenza di quanto da voi indicato nella risposta non fa parte del titolo iv capo 3 e 6 ma e' comunque richiamato esplicitamente dall'art 64 bis comma 9 ;
2)la prima relazione richiesta dal tribunale - presentata il 09.102.2026 - si riferiva a specifici punti fra cui le condizioni della proposta di acquisto presentata da un terzo e l valutazione del commissario in merito alla offerta di vendita anticipata della azienda ex art 64 bis comma 7 (allegata al ricorso ) che non attengono -se non in minima parte - a quanto richiesto nell'art 105 commi 1 2 3 4 5
In particolare tra le richieste del Tribunale per la relazione presentata il 09.10.2026
ex comma 1 : non c'era nessuna richiesta formale di chiarire le cause del dissesto, lo stato di crisi o insolvenza ,la condotta del debitore , la proposta di concordato ( piano Pro nel mio caso ), le garanzie offerte ai creditori;
ex comma 2 non c'era nessuna richiesta formale di illustrare le utilità recuperabili in caso di liquidazione giudiziale da azioni risarcitorie,recuperatorie o revocatorie che potrebbero esser promosse nei confronti di terzi;
ex comma 3 e 4 : non c'era nessuna richiesta specifica di illustrare le proposte concorrenti ( peraltro nel mio caso non ci sono proposte concorrenti visto che e' stata prevista nel piano una sola proposta di acquisto formulata dall'attuale affittuario ) per cui al momento non ci sarebbe stata comunque nessuna comparazione da fare con specifica relazione integrativa prevista dal comma 4 20 gg prima della data iniziale del voto;
ex comma 5: non c'era nessuna richiesta di relazione integrativa da presentare 15 giorni prima del voto da comunicare ai creditori quando emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto . Erano invece previste da voi indicato le relazioni ex art 107 comMI 3 E 6 per cui non mi e' chiara la parte della vostra risposta in cui si dice :
" Questa normativa (art 105 ) non è esaustiva perché, abolita l'adunanza dei creditori, per consentire il contradditorio tra creditori e commissario nel concordato preventivo è dettata la disciplina di cui all'art. 107, che è collocato nella sezione V del capo III del titola IV, non richiamata dall'art. 64bis, il che evidenzia come sia il tribunale che ammette il Pro a costruire, di volta in volta il sistema informativo che ritiene necessario, così come ha fatto nel caso."
I miei dubbi in buona sostanza nascono dall'obbligo di presentare le relazioni richiamate dall'art 105 in quanto non richiamate esplicitamente nel decreto.
Vi sarei grato se poteste integrare la precedente risposta . Distinti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2026 11:06RE: RE: RE: piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
Quello che abbiamo inteso dire nella precedente risposta è che le disposizioni dettate dal tribunale prevalgono su quelle di legge e poi, non conoscendo a fondo, il contenuto del provvedimento del tribunale abbiamo cercato di conciliare le indicazioni date da questo con le previsioni legislative, rimarcando che comunque l'importante era salvaguardare il contraddittorio rispettando i termini e le scadenze di cui all'art. 107. T Abbiamo concluso, infatti, nel senso che "noi seguiremmo le indicazioni del tribunale eventualmente integrandole, nel senso di approfondire nella prima relazione i dati di cui al primo comma dell'art. 105 da depositare nel termine indicato dal tribunale e, principalmente, nel senso di fare in modo che si possa realizzare, attraverso lo scadenzario accennato dettato dall'art. 107, il contradditorio tra le parti", non mancando di precisare che questa è una delle interpretazioni possibili, per cui lei "se si vuole sentire sicuro al massimo, può anche depositare la relazione di cu all'art. 105, nel termine da questo previsto".
Ora lei chiarisce che le disposizioni date dal tribunale non sono conciliabili con quelle di cui al primo comma dell'art. 1015 cc.c.i.i., ma la conclusione non cambia circa la prevalenza delle disposizioni da seguire così come non cambia il suggerimento di ampliare, in questa prima relazione, l'ambito di indagine per cercare di dare una risposta anche alle problematiche evidenziate nel primo comma dell'art. 105; evidentemente il tribunale ha ritenuto superflua una relazione da depositare tanto tempo prima della data iniziale stabilita per il voto, posto anche che questa relazione non va comunicata ai creditori.
Fermo restando, è bene precisarlo ulteriormente, che, nei casi in cui non si tratta tanto di interpretare delle norme ma la volontà del giudice che ha emesso un provvedimento, le nostre risposte hanno un valore solo indicativo, in quanto è poi l'interessato, che conosce esattamente gli atti e la giurisprudenza locale, a dover effettuare la scelta comportamentale.
Zucchetti SG srl-
STEFANO CARLI
RIMINI12/10/2026 14:57RE: RE: RE: RE: piano di ristrutturazione Pro - relazione ex art 105 ccii
Vi ringrazio molto per la tempestiva e chiara risposta .
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