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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Concordato Liquidatorio di sas e atto di destinazione 2645ter dei soci
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Domenico Mauro Alloro
IMPERIA05/11/2024 18:12Concordato Liquidatorio di sas e atto di destinazione 2645ter dei soci
Buonasera
In una procedura concorsuale (nello specifico concordato liquidatorio di una sas) i soci persone fisiche hanno destinato con atto ex art. 2645 ter C.C., alcuni immobili di loro proprietà affinché la procedura concordataria possa disporne la vendita per il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il piano concordatario. Detto atto, è stato regolarmente trascritto.
Successivamente a tale trascrizione (cica un mese dopo), un creditore iscrive una ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo sui medesimi immobili già in precedenza "destinati" come sopra.
La domanda è: dopo la aggiudicazione dell'immobile il G.D., con l'atto di trasferimento, può disporre anche la cancellazione dell'ipoteca che è stata iscritta da terzi appunto su beni dei soci dopo la trascrizione dell'atto di destinazione di cui sopra?
Risulta giurisprudenza?
Grazie
Mauro Alloro - Imperia-
Zucchetti SG
Vicenza05/11/2024 19:29RE: Concordato Liquidatorio di sas e atto di destinazione 2645ter dei soci
Riteniamo di si in quanto detta ipoteca, iscritta dopo la trascrizione dell'atto di destinazione dei beni alle esigenze concordatarie, non è opponibile al concordato e alla massa dei creditori concordatari.
Zucchetti SG srl-
Paolo UGO
Imperia06/11/2024 10:17RE: RE: Concordato Liquidatorio di sas e atto di destinazione 2645ter dei soci
Buongiorno, riprendendo il quesito, si richiede un parere operativo in merito alla seguente situazione: nella procedura di concordato preventivo liquidatorio in corso, i soci accomandatari hanno messo a disposizione alcuni immobili ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. per il soddisfacimento dei creditori. Considerato che tali immobili non rientrano formalmente nel patrimonio della procedura, ma sono stati vincolati specificamente come garanzia per il pagamento dei crediti, ci si domanda se il Giudice Delegato possa emettere un decreto di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti su detti beni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, L.F. Oppure, vista la loro estraneità al patrimonio del debitore, sia necessario un diverso iter per la cancellazione delle ipoteche?
Grazie
Paolo Ugo - Imperia-
Zucchetti SG
Vicenza07/11/2024 10:25RE: RE: RE: Concordato Liquidatorio di sas e atto di destinazione 2645ter dei soci
Abbiamo già risposto a questa domanda con la risposta che precede e confermiamo che, benchè i beni in questione siano di proprietà dei soci che sono estranei alla procedura di concordato, la messa a disposizione degli stessi per i fini concordatari fa sì che la vendita dei beni sia una vendita coattiva alla quale segue l'effetto purgativo, anche della ipoteca successivamente iscritta, che ha perso ogni funzione. Invero il bene è stato liquidato e il ricavato distribuito tra i creditori senza che l'ipotecario potesse vantare alcun diritto essendo l'iscrizione successiva alla trascrizione dell'atto ex art. 2645-ter c.c., per cui il mantenimento dell'iscrizione non avrebbe alcun senso. Ovviamente siamo al limite, per cui non è da escludere che il giudice delegato non se la senta di emettere un provvedimento di cancellazione dell'iscrizione in questione, ma a nostro avviso, il provvedimento è possibile per i motivi detti.
Zucchetti SG srl
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