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Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII - rapporto di coniugio del soggetto sovraindebitato

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    27/02/2023 15:33

    Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII - rapporto di coniugio del soggetto sovraindebitato

    Buonasera,
    sono a richiedere la Vs. gentile consulenza in merito a un quesito riguardante la liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.
    Un soggetto sovraindebitato che risulta sposato, non separato né divorziato, risiede in un immobile diverso rispetto a quello della moglie.
    Nella proposta di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII l'istante viene identificato come unico membro della famiglia e dichiara spese per il sostentamento proprio e della famiglia limitate alla sua persona. L'advisor giustifica questo comportamento forte del fatto che il certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune, inquadra il debitore come unico componente del nucleo familiare nell'immobile ove risiede.
    Ai sensi dell'art. 143 cc i coniugi devono provvedere entrambi ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalinga. Considerando che la famiglia è naturale espressione del rapporto di coniugio, non rilevando la diversa residenza di quest'ultimi, si richiede se:
    • Ai fini del giudizio dell'OCC sull' adeguatezza e completezza della documentazione allegata alla proposta deve essere data notizia del rapporto di coniugio considerando il nucleo come formato da marito e moglie seppure residente in diversi immobili.
    • Chiedere notizia anche dei redditi della moglie affinché venga fatta una valutazione organica sulle entrate e uscite complessive della famiglia per di identificare la quota di stipendio mensile che il sovraindebitato dovrà versare alla procedura.
    Infine, ammesso che si debba considerare il reddito della moglie per coprire i fabbisogni della famiglia, e che questo di per sé è sufficiente a coprire i bisogni della famiglia, è corretto ritenere che il sovraindebitato dovrà destinare il suo intero stipendio alla procedura?
    Vi ringrazio della Vs. cortese attenzione e collaborazione, cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2023 19:46

      RE: Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII - rapporto di coniugio del soggetto sovraindebitato

      L'OCC deve dare atto della situazione reale in cui versa il sovraindebitato, ossia che è sposato, ma separato di fatto.
      Questa situazione non fa venir meno gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., ma la possibilità dell'OCC di chiedere i redditi della moglie del sovraindebitato si spiegherebbe in presenza di figli conviventi con il sovraindebitato stesso. In mancanza di figli, i coniugi hanno regolamentato i loro rapporto decidendo di provvedere ciascuno a se stesso per cui cercare di coinvolgere la moglie nel mantenimento del marito, in modo che questi possa mettere a disposizione dei creditori una maggior somma, significa far pagare in parte i debiti del marito alla moglie, che invece non ne risponde.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Muzzonigro

        ANCONA
        04/10/2023 11:20

        RE: RE: Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII - rapporto di coniugio del soggetto sovraindebitato

        Buongiorno sono a chiedere un chiarimento su come applicare l'art. 143 c.c. nel caso di un debitore che lavora in città diversa dalla residenza, che risiede con la moglie e i figli di cui uno minorenne ed ha un reddito di poco inferiore a quello della moglie.
        Ritengo che si devono comunque decurtare le spese del proprio mantenimento lavorando 5 gg alla settimana in altra città per poi riproporzionare il proprio contributo su quelle della famiglia, tenendo presente i parametri ista del consumo dello e famiglie.
        è stato depositato il modello ISEE 2023 - su anno 2021.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2023 12:46

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII - rapporto di coniugio del soggetto sovraindebitato

          Presumiamo che lei intenda riferirsi al criterio di cui alla lett. b)del comma 4 dell'art. 268 CCII applicato alla fattispecie del sovraindebitato che si trovi nelle condizioni esposte. Orbene la norma del CCII citata, come l'art. 146 (che riprende l'art. 46 l. fall.) si limita ad attribuire al giudice del merito un potere discrezionale volto ad accertare quanto occorra per il mantenimento del debitore e della famiglia, da esercitare caso per caso alla luce delle concrete emergenze valutate nel loro complesso. In questo contesto rileva sia il fatto che il debitore per lavorare deve spostarsi da un luogo all'altro sia il fatto che in famiglia vi è altro percettore di reddito che è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia giusto il disposto dell'art. 143 c.c. da lai ricordato. Oltre queste linee direttive è difficile dire altro perché il otere discrezionale del giudice impedisce previsioni di qualsiasi tipo.
          Zucchetti SG Srl