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domande tardive liquidazione controllata

  • Giorgia Maggiani

    La Spezia
    21/02/2025 10:21

    domande tardive liquidazione controllata

    Buon giorno, in caso di domanda tardiva in cui non vengono date giustificazioni sul ritardo, è sufficiente rispondere al creditore comunicando la non ammissione senza ulteriori adempimenti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2025 16:03

      RE: domande tardive liquidazione controllata

      Premesso che si versa nella procedura di amministrazione controllata, trova applicazione l'art. 273 c.c.i.i. che al comma 5, che tratta dele tardive, precisa che "il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4. Ne segue che il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo delle tardive, eventualmente avente ad oggetto la sola domanda di cui si discute, e comunicarlo agli interessati (il creditore tradivo e i creditori già esaminati), i quali possono proporre osservazioni nei successivi 15 giorni, e così via, seguendo le ulteriori disposizioni del comma 3.
      Nell'art. 273 ult. versione dovuta al d.lgs n. 136 del 2024, è stato eliminato l'ultima parte del comma 7 dell'art. 273 che prevedeva l'immediata dichiarazione di inammissibilità fuori udienza di verifica nei casi plateali di inammissibilità, disposizione del tutto incoerente con il resto della norma in quanto prevedeva un intervento del giudice delegato che era (e ancor più lo è nella ultima versione) estraneo alla formazione dello stato passivo; né tale potere è stato attribuito al liquidatore, per cui ne segue che la domanda tardiva, anche se priva di ogni indicazione sulla circostanza da cui è dipeso il ritardo, deve seguire il normale iter, ossia deve essere assoggettata va verifica con le modalità descritte e in quella sede dichiarata inammissibile.
      Zucchetti SG srl