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Ammissibilità del concordato in continuità indiretta se non rispetta la relative priority rule

  • Monica Pazzini

    Milano
    05/04/2023 19:37

    Ammissibilità del concordato in continuità indiretta se non rispetta la relative priority rule

    Ai fini della ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, mi chiedo se il surplus da continuità (principalmente finanza esterna) possa essere distribuito alterando il relative priority rule in quanto, così facendo, garantisco comunque una migliore soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio.
    Grazie
    Monica Pazzini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2023 09:29

      RE: Ammissibilità del concordato in continuità indiretta se non rispetta la relative priority rule

      Non è chiaro cosa lei intende per surplus da continuità perché dice che questo è prodotto principalmente da finanza esterna. Il surplus da continuità è costituito dal valore che si ricava dalla continuazione dell'attività di impresa, che l'art. 84, co. 6, ccii, diversifica dal valore ricavato dalla liquidazione dei beni in quanto quest'ultimo va distribuito secondo le regole della priorità assoluta (APR-absolute priority rule), nel mentre il primo può essere distribuito secondo le regole della priorità relativa (RPR-relative priority rule), fermo restando che se per il surplus da continuità non si segue questa regola, riprende vigore quella generale della APR. Si può discutere se nella continuità indiretta l'eventuale prezzo pagato dal cessionario dell'azienda sia da considerare come ricavo da liquidazione (come noi crediamo) o da continuità, ma questi aspetti nulla hanno a che vedere con l'apporto di risorse esterne, che sono quegli apporti ulteriori rispetto a quei valori intrinsecamente presenti all'interno dell'economia del debitore provenienti da terzi, e non consistono quindi in quelle nuove utilità prodottesi "internamente" all'impresa, per effetto, ad esempio, della ottimizzazione delle condizioni di liquidazione dell'attivo in grado di generare un miglior soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o per effetto della prosecuzione dell'attività; inoltre deve trattarsi di apporti neutrali per la procedura sia perché non comportano un diretto incremento dello stato patrimoniale dell'impresa, sia perché non determinano un aggravio della massa passiva con il riconoscimento di un credito a favore del terzo. Quando ricorrono queste condizione l'apporto esterno può essere distribuito liberamente tra i creditori anche in deroga ai principi della APR e della RPR.
      Se è questo che lei intende fare, deve verificare che si tratti di un vero apporto di risorse esterne di terzi, altrimenti, se si tratta di un valore di liquidazione o di un valore determinato dalla continuità, provano applicazione le regole dell'APR e della RPR.
      Zucchetti SG srl