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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
DIVISIONE ENDOESECUTIVA- CONC. PREVENTIVO
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Annalisa Martella
TRICASE (LE)07/09/2026 16:19DIVISIONE ENDOESECUTIVA- CONC. PREVENTIVO
Buon pomeriggio,
Formulo il seguente quesito, confidando in un Vostro chiarimento in merito.
Trattasi di una procedura di concordato preventivo liquidatorio, nell'ambito del quale sono state acquisite all'attivo della procedura alcune quote di beni immobili di proprietà dl debitore, detenuti in comunione con altri soggetti.
In particolare, si tratta:
della quota indivisa pari a 1/2 di un immobile, di cui il debitore è comproprietario unitamente al fratello;
della quota indivisa pari a 1/3 di un immobile, detenuta dal debitore in comunione con il fratello e con la madre, quota derivante dalla successione del padre del debitore.
Dovendo, in qualità di legale della procedura concordataria, procedere all'instaurazione del giudizio di divisione relativo ai predetti beni, chiedo se, in relazione alle suddette fattispecie, debba trovare applicazione la disciplina prevista per le divisioni endoesecutive di cui agli artt. 600 e ss. c.p.c., ovvero se debba procedersi secondo l'ordinaria disciplina del giudizio di divisione.
Con specifico riferimento all'immobile del quale il debitore risulta titolare della quota di 1/3, chiedo inoltre se, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, sia necessario che, preliminarmente, il Giudice dichiari aperta la successione.
Ringrazio sin da ora per la disponibilità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/09/2026 17:41RE: DIVISIONE ENDOESECUTIVA- CONC. PREVENTIVO
Lei non ci dice un dato rilevante ai fini della risposta, ossia in quale stadio si trova il concordato e, di conseguenza, quale sia il suo ruolo.
Invero, se il concordato è ancora nella fase pre omologa, il commissario non ha alcun potere di accedere alla divisione in quanto con l'ammissione al concordato il debitore non perde la proprietà né la disponibilità dei beni. Di conseguenza ogni attività riguardante i medesimi è di competenza del debitore, salve le dovute autorizzazioni.
Se il concordato è stato omologato ed è stato nominato un liquidatore, diventa rilevante capire cosa prevede il piano in ordine alla liquidazione dei beni se la vendita della quota astratta o lo scioglimento della comunione e la vendta della quota assegnata. Ammesso che si proceda secondo questa seconda direttiva il liquidatore è legittimato a chiedere la divisione in quanto al liquidatore è attribuita la legittimazione a compiere gli atti necessari alla liquidazione. Questo non significa che il liquidatore (nonostante i plurimi richiami normativi) sia equiparato, nella fattispecie, ad un curatore in quanto manca nel caso del concordato il pignoramento generale dei beni; ed infatti la Cassazione (Cass. 17/12/2019, n. 33422) afferma che "nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale". Ne consegue che, mancando nel caso del concordato un pignoramento generale dei beni del debitore e, quindi una esecuzione in corso, seppur collettiva, che giustifichi il ricorso agli artt. 600 e segg. cpc, allo scioglimento della comunione bisogna procedere ex artt. 1111 e seg. c.c. e 784 e seg. cpc.
Quanto all'ultima domanda è lei che ci deve dire in che situazione si trova la successione con il fratello e la madre. Il debitore in concordato ha già accettati l'eredità?
Zucchetti SG srl
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