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Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo

  • Marco Taddeucci

    Lucca
    24/06/2025 18:19

    Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo

    Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo

    Buongiorno. Ricopro la funzione di Commissario Giudiziale di un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio di una società di persone (nel caso specifico una S.N.C.). Successivamente al deposito del ricorso ex artt. 40 e 84 CCII, sono stato informato che i soci illimitatamente responsabili intendono rinunciare all'esercizio dell'azione di riduzione ereditaria.
    Il tema pertanto che si pone è quello del trattamento degli effetti di tale azione nell'ambito della determinazione del c.d. valore di liquidazione, poiché pur trattandosi di concordato preventivo che riguarda la società, ritengo che il patrimonio dei singoli soci vada comunque incluso ai fini del calcolo.
    Ai sensi dell'art. 105, co.2 CCII, il Commissario Giudiziale deve illustrare le utilità che in caso di liquidazione giudiziale possono essere apportate dalle tipiche azioni della massa (risarcitorie, recuperatorie o revocatorie) e pertanto mi sono domandato se, e con quali modalità, l'azione di riduzione di cui trattasi, possa esser oggetto di un esercizio di una qualsivoglia attività di tutela in favore dei creditori.
    Sul punto non sono riuscito a trovare un chiaro indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinale poiché secondo una parte della dottrina (L. Ferri, Dei legittimari, Artt. 536-564, in A. Scialoja - G. Branca , Commentario del codice civile, Bologna-Roma,1980, 201), nonché della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 febbraio 2013, n. 4005), l'azione revocatoria non sarebbe esperibile verso l'atto di rinuncia all'azione di riduzione, argomentandosi tale conclusione dalla considerazione che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non garantirebbe comunque, in favore del creditore procedente, il soddisfacimento delle sue ragioni di credito: invero, non producendo detta azione alcun effetto restitutorio (ma solamente l'effetto di rendere inefficace, nei confronti del creditore procedente, la rinuncia all'azione di riduzione espressa dal legittimario), essa non consentirebbe al creditore di poter escutere i beni oggetto di donazioni o di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante al proprio debitore-legittimario.
    Secondo, invece, un altro orientamento dottrinale (L. Mengoni, Successione necessaria, 244 ss.; F.
    Realmonte, La tutela dei creditori personali del legittimario, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Diritto Civile, Milano, 1995, 629 ss.) - avallato anche da una pronuncia della giurisprudenza di merito (App. Napoli, 12 gennaio 2018) - ricorrendo, anche in questo caso, all'applicazione analogica dell'art. 524 c.c., si giungerebbe a riconoscere, a favore del creditore del legittimario, la possibilità di esperire l'azione revocatoria al fine di rendere inefficace la rinuncia all'azione di riduzione espressa dal debitore-legittimario. In definitiva, secondo quest'ultimo orientamento, nell'ipotesi in cui il legittimario (leso o pretermesso) abbia rinunciato all'azione di riduzione, la tutela delle ragioni dei suoi creditori si ottiene mediante il seguente, articolato, percorso: anzitutto si esperisce l'azione revocatoria (rendendo così inefficace, nei confronti del creditore del legittimario, la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal legittimario stesso); in secondo luogo, si esperisce l'azione di riduzione in via surrogatoria.
    Tutto questo, a mio parere, va comunque letto in relazione alla circostanza che l'eventuale azione di riduzione è successiva al deposito della domanda, indi per cui, tale azione in realtà non dovrebbe far parte del valore di liquidazione così come definito ai sensi dell'art. 87 CCII, poiché il "teorico" curatore, a quella data, non avrebbe potuto esercitare alcuna azione, non essendo stato compiuto l'atto di cui sopra.
    Sarei grato di conoscere anche una vostra opinione in merito.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/06/2025 15:39

      RE: Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo

      Lei ha perfettamente centrato il problema, anzi i problemi che prospetta.
      E' preferibile partire dal secondo, ossia dal fatto che l'eredità potrebbe pervenire ai soci dopo l'apertura del concordato ammettendo come ipotesi discorsiva che gli eredi accettino l'eredità, che va ad incrementare i loro patrimoni. Tale incremento è sopravvenuto in corso della procedura, per cui non ha impedito l'apertura della stessa risultando a quel momento la proposta concordataria preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Il sopravvenire di ulteriori beni per i soci è irrilevante ai fini della revoca non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 106 CCII, ma, a quanto è dato capire, ancora non si è arrivati alla votazione e all'omologa, per cui il commissario nelle sue relazioni può far presente il fatto nuovo della possibile preferenza della liquidazione sulla proposta concordataria, rimettendo ai creditori prima e al giudice dopo la valutazione di questo dato ai fini dell'approvazione e dell'omologa. Se il concordato viene comunque omologato, riteniamo che il dato in questione non possa essere più valutato non rientrando tra ipotesi di nullità e risoluzione.
      Tanto chiarito e ammesso che la questione venga fatto oggetto di discussione in sede di votazione e di opposizione in sede di omologa, riportando il problema al dato reale della rinuncia dei chiamati all'eredità, non avremmo dubbi ad accogliere la seconda tesi da lei riportata. La revocatoria della rinuncia, infatti, anche s non determina l'immediata acquisizione dei beni all'attivo della procedura è propedeutica proprio a tale scopo attraverso l'accettazione sostitutiva del curatore, che presuppone la dichiarazione di inefficacia della rinuncia già espressa.
      Zucchetti SG Srl.