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LCA E CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEGLI ORGANI DEL CDA DAL REGISTRO IMPRESE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    16/01/2024 10:00

    LCA E CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEGLI ORGANI DEL CDA DAL REGISTRO IMPRESE



    A seguito di intervenuta Liquidazione coatta amministrativa, la CCIAA ha cancellato d'ufficio l'organo amministrativo . Contatta la CCIAA in merito, la stessa ha precisato che la cancellazione dal registro imprese degli organi del CdA è stata effettuata sulla base del Dispositivo dell'art. 200 Legge fallimentare: "Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore".
    E' corretto tale adempimento oppure gli organi del CDA devono comunque rimanere iscritti?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2024 17:56

      RE: LCA E CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEGLI ORGANI DEL CDA DAL REGISTRO IMPRESE

      Riteniamo errata l'interpretazione data dalla Camera di Commercio dell'art. 200 l. fall.. Indubbiamente tale norma dispone che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione "se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo", ma essa non può essere interpretata alla lettera, come fa la CCIA in quanto si determina uno stato più che di definitiva cessazione, di quiescenza degli organi dell'impresa in crisi, dovuto alla gestione sostitutiva del commissario, come ha precisato la S. Corte (Cass. 01/08/2014, n.17525), per la quale, appunto, "La cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società messa in liquidazione coatta amministrativa, sancita dall'art. 200, primo comma, legge fall., consiste, in realtà, in una sospensione temporanea (per la durata della procedura concorsuale) degli organi sociali limitata al compimento dei soli atti di disposizione patrimoniale, sicché, dopo la cessazione della procedura, gli organi sociali originari tornano in funzione, nella pienezza dei loro poteri, senza soluzione di continuità".
      La massima ovviamente sintetizza l'intero argomentare della motivazione, incentrata principalmente sulla sopravvivenza degli organi societari alla chiusura della liquidazione coatta (il che già dovrebbe escludere la cancellazione degli organi stessi), ma la prima parte della motivazione è dedicata alla posizione degli organi societari durante la procedura e che vale la pena riportare per la chiarezza espositiva.
      Scrive invero la Corte: "Nessun dubbio può sussistere sulla sua legittimazione processuale, dal momento che se dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa "cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo" (così, testualmente, L. Fall., art. 200, comma 1), non per questo si produce un azzeramento irreversibile dell'organizzazione societaria. Che questa permanga, sia pure con le limitazioni operative derivanti dalla procedura concorsuale, è dimostrato dalla perdurante competenza a deliberare e porre in esecuzione talune rilevanti iniziative, come ad es. la proposta di concordato (sulla quale il commissario liquidatore si limita a formulare un parere, unitamente al comitato di sorveglianza, in ordine all'opportuniè che l'autoriè di vigilanza l'autorizzi: L. Fall., art. 214, comma 1); come pure, dalla perdurante capacità processuale del legale rappresentante in occasione della convocazione per la dichiarazione dell'eventuale stato di insolvenza (cfr. Corte costituzionale 27 giugno 1972, n. 110, dichiarativa dell'illegittimità della L. Fall., art. 195, comma 2, nella parte in cui non prevede l'obbligo di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio, per l'esercizio del diritto di difesa, nel corso dell'istruttoria volta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento)".
      L'esclusione dell'azzeramento irreversibile dell'organizzazione societaria dovrebbe portare, a nostro avviso, al divieto di disporre la cancellazione degli organi dal registro delle imprese a seguito dell'apertura della liquidazione coatta a carico della società.
      Zucchetti SG srl