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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 275 COMMA 3 CCI

  • Francesca Seta

    senigallia (AN)
    29/03/2024 12:34

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 275 COMMA 3 CCI

    Buongiorno, l'art. 275 cci al comma 3 prevede, terminata l'esecuzione del pdl, la presentazione da parte del liquidatore del rendiconto finale e la eventuale approvazione del giudice, senza indicare la fissazione di udienza (come invece espressamente prevista dall'art. 231 cci o l'art. 116 legge fall). E' da intendersi all'approvazione del rendiconto finale in questa procedura provveda il GD, senza udienza o comunicazione ai creditori?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2024 16:12

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 275 COMMA 3 CCI


      Si esatto, provvede il giudice delegato, senza fissazione di udienza e partecipazione dei creditori e del sovra indebitato, essendo inequivoco in tal senso il testo dell'art. 275, comma 3 CCII. Giustamente lei esprime perplessità su un sistema che esclude i maggiori interessati alle modalità della gestione effettuata da ogni controllo, ma il legislatore, nell'intento semplificatorio che ispira la liquidazione controllata, ha attribuito il controllo sulla liquidazione al giudice, come evidenziato dal fatto che il programma di liquidazione è approvato dal giudice, che a questi il liquidatore deve periodicamente riferire sulla esecuzione del programma, per cui diventa conseguenziale che, alla fine della liquidazione, il liquidatore presenti il conto della sua gestione al giudice e che questi provveda alla sua approvazione con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 275.
      Zucchetti SG srl