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Forum PROCEDURE EX CCII - ALTRE PROCEDURE
Liquidazione controllata - imposta sui redditi anno apertura procedura
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Gianluca Chillo
Piombino (LI)12/03/2026 11:29Liquidazione controllata - imposta sui redditi anno apertura procedura
Buongiorno,
procedura aperta il 13.4.2023.
L'agenzia delle Entrate notifica alla debitrice un avviso irregolarità per la dichiarazione redditi 2024.
Considerando che il debito sorge nel 2023, è corretto affermare che l'Agenzia delle insinuarsi al passivo per il relativo debito?
L'agenzia afferma (a mio avviso errando) che tale debito deve considerarsi in prededuzione perchè l'annualità d'imposta 2023 è successiva all'apertura della procedura (invero, al più, il debito sarebbe solo in parte successivo, ovvero dal mese di maggio 2023 in poi).
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2026 18:33RE: Liquidazione controllata - imposta sui redditi anno apertura procedura
La questione è complessa, non disciplinata né dalle norme né da documenti di prassi, quindi non possiamo che proporre le linee interpretative che ci paiono sostenibili, senza purtroppo indicarne una che ci appaia completamente convincente e quindi preferibile senza esitazioni.
Il primo problema è la collocazione di tale debito ante o post apertura della procedura.
Preliminarmente escluderemmo (come pare anche dal tono della domanda) che le imposte 2023 siano da considerare post apertura della procedura semplicemente perché evidenziate nella dichiarazione dei redditi presentata appunto dopo l'apertura della stessa.
Ciò premesso, poiché l'annualità 2023 è "a cavallo" dell'apertura della procedura, si pone il problema di considerare tale debito scindibile o meno fra "debito ante" e "debito post" apertura della procedura.
Se riteniamo tale scissione tecnicamente non praticabile, tutto il debito non potrà che essere considerato "debito post".
Se invece, nonostante il fatto che non sia prevista la presentazione di due dichiarazioni dei redditi, riteniamo che tale scissione sia possibile/dovuta, le strade non possono essere che due:
- suddividere il carico fiscale annuale nei due periodi in proporzione alla durata di essi
- predisporre (senza trasmetterle all'Agenzia delle Entrate, al solo fine di effettuare i conteggi che ci interessano) due dichiarazioni distinte, relative ai due periodi, come se fossero p.es. le dichiarazioni dei redditi ante e post trasformazione eterogenea di una società.
Il secondo sistema è evidentemente più accurato, ma ci pare possa presentare serie difficoltà pratiche, e riteniamo quindi che il primo, più semplice, possa essere comunque ritenuto sufficientemente corretto.
Il secondo problema è, una volta individuato il "debito ante" e il "debito post", se e con che eventuale privilegio tali debiti facciano carico alla procedura.
Per quanto riguarda il "debito ante", si tratta di debito concorsuale, da ammettere al passivo ma, avendo la sua "causa genetica" anteriore alla procedura, non in prededuzione bensì con l'ordinario privilegio derivante dalla natura di esso.
Per quanto invece riguarda il "debito post" (e quindi o l'intero importo risultante dalla dichiarazione se non lo abbiamo ritenuto scindibile, ovvero la sola quota maturata successivamente all'apertura della procedura se abbiamo ritenuto possibile/dovuta la scissione), non si tratta di un debito concorsuale ma di un debito proprio del soggetto sottoposto alla liquidazione controllata, quindi da non ammettere al passivo, esattamente come tutti i debiti sorti dopo l'apertura della procedura, dalle imposte sui redditi conseguiti in corso di procedura, alle sanzioni per violazioni del codice della strada, commesse sempre in corso di procedura.
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