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Definizione di imprese minori ai fini della formazione delle classi nel concordato preventivo in continuità

  • Andrea Amuleti

    Milano
    11/04/2023 13:33

    Definizione di imprese minori ai fini della formazione delle classi nel concordato preventivo in continuità

    Buongiorno,
    potreste darmi la Vostra interpretazione/definizione di "imprese minori" titolari di crediti chirografari, ai fini della formazione della classe di cui all'art. 85 comma 3 ultimo periodo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2023 20:00

      RE: Definizione di imprese minori ai fini della formazione delle classi nel concordato preventivo in continuità

      L'impresa minore è quella che presenta congiuntamente i requisiti elencati nell'art. 2 lett. d), che appunto dà la definizione di tale tipo di imprese, che non sono soggette alla procedura di liquidazione giudiziale; ossia quelle imprese che presentino congiuntamente:
      (i) un attivo patrimoniale non superiore ad euro trecentomila (nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, qualora di durata inferiore); (ii) ricavi annui non superiori ad euro duecentomila (nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore); (iii) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
      Quando queste imprese sono titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni o servizi, vanno non solo classate, ma inserite in classi distinte dalle altre, con conseguente trattamento differenziato rispetto a queste. Lo scopo di questa disposizione è chiaramente quello di offrire una protezione maggiore alle imprese di piccole dimensioni fornitrici dell'imprenditore in crisi; protezione particolare che deriva proprio dalla creazione di una autonoma classe che consente un trattamento differenziato pur nel rispetto della regola della priorità assoluta nella distribuzione dei valori di liquidazione e della regola della priorità relativa nella distribuzione del surplus da concordato.
      Questo sulla carta, ma è agevole immaginare la difficoltà del debitore a conoscere quali tra i suoi fornitori abbiano le caratteristiche di impresa minore, con presumibili contestazioni, peraltro non agevolmente risolvibili essendo stata abolita l'adunanza dei creditori, che era il luogo deputato a risolvere le varie contestazioni ai fini del voto.
      Zucchetti SG srl