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Formazione stato passivo procedura di liquidazione controllata

  • Rosa Gargano

    Cosenza
    05/10/2024 11:42

    Formazione stato passivo procedura di liquidazione controllata

    Sono il liquidatore in una procedura di Liquidazione Controllata che ha ricevuto una domanda di ammissione allo stato passivo da parte del Ministero dell'Interno con la quale è stata richiesta una somma a titolo di credito nei confronti del debitore (dipendente del Ministero) per compensi indebitamente percepiti. La richiesta è fondata su una verifica eseguita della Guardia di Finanza dalla quale sarebbe emerso che il debitore, in un dato periodo di tempo, in costanza di servizio presso il Ministero, avrebbe svolto attività extra istituzionale in violazione dell'art.53 comma 7 D.lgs. 165/2001. Il Ministero ha, pertanto, avviato il procedimento amministrativo di recupero della somma con segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'ipotesi di responsabilità erariale a carico del debitore. Avverso tale procedimento amministrativo il debitore ha proposto ricorso al TAR (ancora pendente) per chiederne l'annullamento per infondatezza e parzialità della verifica operata dalla Guardia di Finanza.
    Tenuto conto di quanto precede, il Liquidatore ha escluso la domanda non essendo la stessa fondata su un titolo di credito certo, liquido ed esigibile.
    Il creditore ha proposto osservazioni chiedendo l'ammissione del credito con riserva richiamando la sentenza n. 33944 del 5 dicembre 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui "nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo".
    Alla luce di quanto precede si chiede se le osservazioni formulate dal creditore possano ritenersi fondate e, in ipotesi affermativa, se il liquidatore possa applicare in via analogica alla Liquidazione Controllata le disposizioni di cui all'art 204 comma 2 del CCII ammettendo il credito con riserva.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2024 11:16

      RE: Formazione stato passivo procedura di liquidazione controllata

      La sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal Ministero chiarisce che il credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità avantial giudice amministrativova ammesso nel passivo del fallimento che ha colpito la preseunta parte debitrice va ammesso con riserfva della definizione del procedimento amministrativo e questo concetto può darsi per pacifico nel fallimento come ora nella procedura di liquidazione giudiziale. Il pro blema che si pone nel caso prospettato è se l'istituto dell'ammssione con riserva, sotto forma di ammissione sottoposta a condizione, sia ammissibile anche nella liquidazione controllata, dato che in questa procedura non si accenna a queste forme di ammissione né vi sono richiami alle corrispondenti norme riguardanti la liquidazione giudiziale.
      A stretto rigore dovrebbe darsi risposta negativa perché le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative e specifiche della procedura in cui lo stato passivo è governato dal giudice e non lasciato alle determinazioni dell'organo esecutivo, come il liquidatore della liquidazione controllata, ma sotto questo profilo ci sembra rilevante, più che la sentenza citata, Cass. 22/09/2023, n.27163 per la quale "La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a normadell'art.96, comma 2,, n.3, l. fall. può proseguire nella fase di impugnazione".
      Al di là della differenza dell'oggetto trattato in questa decisione rispetto al presente, il principio che si ricava è che l'ammissione con riserva è ammissibile anche nella liquidazione coatta amministrativa, ove lo stato passivo è lasciato al commissario così come nella liquidazione controllata è lasciato al liquidatore, per cui anche in questa procedura l'art. 204, comma 2, c.ci.i. deve intendersi indirettamente richiamato - nonostante l'assenza di rinvio diretto- e con essa da un lato la regola della permanenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materie come quelle dibattute nel caso e, dall'atro del principio di esclusività dell'accertamento del passivo.Pertanto, se non si ammesse l'ammissione riservata di tali crediti, il creditore in sede di accertamento del passivo (cui è tenuto a partecipare se vuole concorrere sul patrimonio del debitore) sarebbe inevitabilmente destinato all'esclusione, salvo che non abbia una sentenza del giudice amministrativo già definitiva; essendo inoltre la fattispecie in esame riconducibile all'ammissione condizionata all'esito del giudizio amministrativo, bnegare l'ammissione con riserva nella liquidazione controllata significherebbe escludere tutti i crediti condizionati dalla partecipazione al concorso.
      In conclusione riteniamo che il ministreo abbai aragioner.
      Zucchetti SG srl