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liquidazione controllata ex CCI

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    08/01/2024 18:13

    liquidazione controllata ex CCI

    In una liquidazione controllata del patrimonio due dei beni immobili parte dell'attivo della liquidazione sono pignorati e oggetto di esecuzione immobiliare. Quest'ultima procedura è attualmente sospesa per questioni "da sistemare" relative ad una quota di uno dei due immobili pignorati, e per altra questione sull'altro.
    Il Giudice Delegato nel provvedimento di apertura della liquidazione chiede al Liquidatore nominato di assumere e comunicare determinazioni rispetto all'esecuzione aperta seppur sospesa.
    A mio parere, converrebbe, per questioni che non spiego qui, lasciare che provveda l'esecuzione immobiliare alla liquidazione del bene quello con questioni "da sistemare", mentre chiederei di apprendere alla liquidazione controllata del patrimonio l'altro dove i problemi sono minori più semplici, diciamo così.
    Il mio dubbio è se, da parte del liquidatore, sia fattibile ottenere una prosecuzione parziale della liquidazione del bene in sede esecutiva, cioè per uno provvede l'esecuzione immobiliare (salvo acquisire il ricavato al netto delle spese quando liquidato), e per l'altro la liquidazione controllata. Il tutto anche nell'interesse dei creditori nell'ottica di una maggior speditezza della liquidazione e quindi della soddisfazione di costoro.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2024 17:44

      RE: liquidazione controllata ex CCI

      Sono necessari alcuni chiarimenti preliminari che attengono agli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione controllata sulle esecuzioni pendenti.
      In forza del comma 5 dell'art. 270 si applica nella procedura in esame l'art. 150, che detta il principio della sospensione delle azioni esecutive e cautelari su beni del debitore, salvo diversa disposizione di legge, che attiene al credito fondiario, che, a norma dell'art. 141 TUB, può iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza della liquidazione giudiziale o controllata. Pertanto, a meno che non si tratti di credito fondiario, l'azione esecutiva in corso, a parte i problemi in essa impliciti che hanno già determinato una sospensione, comunque è bloccata in quanto opera l'automatic stay disposto dall'art. 150. A fonte di questa situazione, il liquidatore o chiede che sia dichiarata la improcedibilità del procedimento in corso, nel qual caso procede alla liquidazione dei beni nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, oppure subentra nell'esecuzione pendente, come consente il comma 10 dell'art. 216, richiamato dall'art. 275, co.2, secondo periodo. Queste sono le uniche due possibilità, per cui è da escludere che il liquidatore possa "lasciare che provveda l'esecuzione immobiliare alla liquidazione del bene", senza un suo intervento sostitutivo, a meno che non rinunci all'acquisizione del bene oggetto dell'esecuzione (nel qual caso i creditori possono egualmente agire sul bene in quanto non fa parte dell'attivo della procedura, sempre ammesso che il secondo comma dell'art. 213 si applichi anche alla procedura in esame).
      Tanto premesso, affrontando più da vicino il problema posto, si vede come, in pendenza di una procedura esecutiva unica che abbia colpito due beni, il liquidatore non possa scegliere soluzioni diverse per ciascun bene, ossia subentrare nell'esecuzione per la liquidazione di un bene e attrarre l'altro nella procedura per venderlo in quella sede previa dichiarazione di improcedibilità perché nel caso non si tratta di scindere una esecuzione cumulativa, ma del comportamento che può assumere il liquidatore rispetto ad all'unico procedimento esecutivo pendente a carico del soggetto ammesso alla liquidazione controllata; e i comportamenti sono quelli indicati e riguardano l'intera esecuzione, nel senso che o subentra nella esecuzione pendente o ne chiede la dichiarazione di improcedibilità e l'una opzione esclude l'altra. Se infatti subentra, vuol dire che l'organo procedurale ha scelto di proseguire l'esecuzione in corso secondo le regole del codice di rito; se non subentra e viene dichiarata la improcedibilità i beni vengono liquidati in sede concorsuale secondo le regole proprie dell'art. 216.
      Zucchetti SG srl